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Sicilia - La nuova disciplina dell'agriturismo

L’Assemblea Regionale Siciliana ha esitato favorevolmente il ddl sull’agriturismo in Sicilia. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile ed iscritti alle camere di commercio, anche nella forma di società di capitali o di persone, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Tra le attività che la legge fa rientrare tra quelle agrituristiche vi sono:
• l’ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori (agricampeggio);
• la somministrazione di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole regionali, compresi i prodotti alcolici e superalcolici;
• l’organizzazione, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, di attività ricreative e finalizzate al benessere psicofisico, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche ed ippoturistiche, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
Il Comune, al quale deve pervenire la comunicazione di inizio attività di cui all’articolo 14 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 2, compiuti i necessari accertamenti, può, entro quarantacinque giorni, formulare rilievi prevedendo i relativi tempi di adeguamento.
Qualora si tratti di carenze o irregolarità lievi non si rende necessario sospendere l’attività.
Nel caso, invece, di gravi carenze e irregolarità, il Comune può disporre l’immediata sospensione dell’attività sino alla loro rimozione da parte dell’interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso. I tempi di adeguamento assegnati non possono essere inferiori a trenta giorni.
Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione d’inizio attività, il Comune notifica all’operatore agrituristico e all’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari l’autorizzazione relativa a limiti e modalità di esercizio dell’attività agrituristica, compresa la durata minima di apertura annuale.
In caso di trasferimento dell’azienda agricola, il nuovo titolare è autorizzato, dopo aver comunicato all’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari e al Comune competente l’avvenuto trasferimento, alla prosecuzione dell’attività agrituristica, per non oltre novanta giorni, sulla base di specifica autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Il subentro in via definitiva è subordinato all’acquisizione del certificato di abilitazione ed all’aggiornamento della comunicazione d’inizio attività o dell’autorizzazione agrituristica da parte del comune.
Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche gli edifici o parti di essi catastati, non diruti totalmente.
L’ampliamento della volumetria esistente è consentito, fermo restando quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, esclusivamente per volumi tecnici e servizi igienici di limitata dimensione nonché, per le fattispecie previste dall’articolo 23 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, agli imprenditori agricoli. L’ospitalità in spazi aperti per campeggiatori può essere effettuata anche in strutture prefabbricate in legno, o altro materiale a ridotto impatto ambientale e paesaggistico.
Le attività agrituristiche devono essere esercitate in rapporto di connessione con l’attività agricola che, in ogni caso, deve rimanere prevalente.
L’attività di ospitalità deve essere dimensionata in coerenza con le tipologie dei fabbricati aziendali esistenti ed essere contenuta entro limiti compatibili con un’offerta di servizi, differenziati da quelli di tipo turistico-alberghieri, che siano espressione delle autentiche connotazioni rurali degli ambiti territoriali interessati.
Le attività ricreative o culturali possono, invece, svolgersi autonomamente rispetto all’ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l’attività e con le risorse agricole aziendali nonché con le attività volte alla conoscenza del patrimonio storico ambientale e culturale delle aree rurali, ove ricade l’azienda agrituristica.
Nella valutazione dei requisiti strutturali e igienicosanitari si dovrà tenere conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, nonché delle capacità fisiche dell’attività esercitata.
L’autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari dovrà tenere conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell’adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell’impiego di prodotti agricoli propri, consentendo l’uso polifunzionale della cucina per la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti aziendali.
Per l’attività agrituristica di alloggio nei limiti di dieci posti letto, ai fini dell’idoneità dei locali è sufficiente il requisito dell’abitabilità.
Le aziende agrituristiche che effettuano il servizio di ospitalità in camera o in appartamenti, devono essere dotate di almeno un servizio igienico ogni quattro persone.
Nel caso di ospitalità in agricampeggio, la dotazione minima è determinata in un servizio igienico-sanitario e in un locale doccia ogni otto persone e in un servizio di lavanderia ogni dodici persone.
Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate di proprietà privata ad uso collettivo e riservate ai soli ospiti.
Per gli edifici e i manufatti destinati all’esercizio delle attività agrituristiche, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere assicurata anche con opere provvisionali. Il numero delle stanze accessibili ai soggetti diversamente abili, tenuto conto delle caratteristiche delle strutture aziendali destinate all’attività agrituristica, può essere ridotto al 5 per cento dei posti letto e comunque non può essere inferiore a uno.
L’imprenditore agricolo che intenda esercitare, in qualsiasi forma giuridica, una o più attività agrituristiche, è tenuto ad acquisire un certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica rilasciato dall’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, secondo le modalità dallo stesso previste. Il certificato di abilitazione è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, la richiesta s’intende accolta a meno di espresso diniego dell’ufficio competente. La richiesta può essere riproposta in relazione a fatti nuovi e circostanze sopravvenute.
Per esigenze legate alla conduzione dell’azienda agricola è consentito, previa comunicazione al Comune, sospendere l’attività per periodi non superiori a quindici giorni continuativi fermo restando il rispetto del periodo minimo di apertura annuale.
La competenza territoriale dei comuni, in rapporto alle funzioni previste dalla legge in esame, è individuata sulla base della localizzazione del centro aziendale in cui è effettuata l’attività agrituristica.
Ai Comuni spetta la vigilanza ed il controllo sull’osservanza della legge, anche su segnalazione del Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura.
I comuni redigono, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sui controlli effettuati nell’anno precedente ed i relativi esiti, da trasmettere all’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.
Il comune, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate, adotta provvedimenti di divieto di esercizio temporaneo o definitivo ovvero parziale o totale delle attività agrituristiche, qualora sia accertato che l’operatore agrituristico:
a) non abbia intrapreso l’attività entro un anno dalla data della notifica dei limiti e delle modalità di esercizio dell’attività di cui al comma 4 dell’articolo 6 ovvero abbia sospeso l’attività da almeno un anno;
b) abbia perso uno o più dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività agrituristica;
c) sia incorso, durante l’anno solare, in più provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 per un totale di oltre sessanta giorni;
d) non abbia rispettato i vincoli di destinazione.
Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate alle aziende agrituristiche, purché, in caso di difformità rispetto alle prescrizioni della presente legge, gli interessati provvedano all’adeguamento dell’attività, entro il dodicesimo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Scaduto infruttuosamente tale termine, le autorizzazioni non conformi alla presente legge si intendono revocate di diritto.
Agli operatori agrituristici già autorizzati alla data di entrata in vigore della legge in esame è consentita la trasformazione dell’attività di agriturismo in quella di turismo rurale.
Limitatamente agli agricampeggi, in alternativa all’adeguamento, è consentita la trasformazione in complesso turistico ricettivo all’aria aperta.

a cura di Lucio Catania
Fonte: La Gazzetta degli enti locali


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