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Consiglio di Stato, Sez. VI – Sentenza 24 dicembre 2009, n. 8716

1. DEMANIO – CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME DI PARTICOLARE IMPORTANZA – EX ART. 18 REG. COD. NAV. – DISCREZIONALITÀ DELLA P.A. – LIMITI

2. DEMANIO – CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME – ATTRIBUZIONE – PROCEDURA – OBBLIGO DI PUBBLICITÀ

3. DEMANIO – CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME – RINNOVO – DIRITTO DI INSISTENZA – PRESUPPOSTI

1. La decisione inerente la pubblicazione della domanda di concessioni demaniali marittime di particolare importanza, prevista dall’art. 18 del regolamento del codice della navigazione Marittima, non può ritenersi demandata alla pura discrezionalità dell’amministrazione, dovendosi apprezzare l’importanza della concessione secondo criteri obiettivi, da esternarsi compiutamente, onde consentire il sindacato del g.a. in ordine al corretto esercizio del potere amministrativo (Cons. Stato, sez. VI, 26 ottobre 2006, n. 6421).

2. Nessun aspetto della procedura volta ad attribuire le concessioni demaniali marittime è sottratto, per ovvie ragioni legate all’esigenza di trasparenza del procedimento, all’obbligo di pubblicità via via imposto da singole disposizioni del codice della navigazione e dal regolamento attuativo (e comunque desumibile dai principi generali ordinamentali e di derivazione comunitaria).

3. L’applicazione del principio sancito dall’art. 37, comma 2, del codice della navigazione, secondo cui in caso di rinnovo di una concessione di area appartenente al demanio marittimo deve essere data la precedenza al precedente concessionario (cosiddetto diritto di insistenza), è subordinato all’idonea pubblicizzazione della procedura relativa al rinnovo, all’effettiva equipollenza delle condizioni offerte dal precedente concessionario rispetto agli altri aspiranti nonché alla necessità di depurare la procedura dai fattori di vantaggio derivanti in capo al precedente concessionario dalla pregressa titolarità della concessione o di altro rapporto concessorio funzionalmente collegato al primo (Cons. Stato , sez. VI, 25 gennaio 2005, n. 168).


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