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Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile

Nel supplemento ordinario n. 95 della Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 è stata pubblicata la legge 18 giugno 2009, n. 69 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in  materia di processo civile”, tale legge, agli articoli 7, 8, 9 e 10 modifica e integra alcune disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, l’articolo 19 su cui si basava l’istituto della denuncia di inizio attività che, nel tempo ha subito profonde trasformazioni.
Nell’attuale testo modificato, nell’art. 9 commi 3-6, si dispone che nei casi in cui la legge prevede la dichiarazione di inizio attività per l’esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi compresi gli atti che dispongono l’iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l’attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente. Si reintroduce, quindi, la Dia ad efficacia immediata.
I primi due commi riguardano la Conferenza dei servizi a cui vengono di nuovo apportate delle modifiche.

>> Legge 18 giugno 2009, n. 69Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile (S.O. 19/6/2009, n. 140)


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