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Consiglio di Stato sulla programmazione al rilascio di licenze di pubblico esercizio

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2808 del 5 maggio 2009 ha rigettato il ricorso presentato dal Comune di Milano contro la sentenza con la quale il Tar della Lombardia aveva accolto il ricorso presentato contro il diniego di concessione  di autorizzazione all’attività di somministrazione di alimenti e bevande in una zona considerata satura dagli strumenti programmatori.
La Sentenza in oggetto esplica i propri effetti limitatamente al Comune interessato dove – a seguito dell’annullamento della ordinanza sulla programmazione che stabiliva che fino alla definizione dei criteri da parte della Regione in forza della specifica previsione della legge regionale n. 30/2003 sulla somministrazione continuassero ad applicarsi i parametri numerici di cui alla legge n. 25/96 – non sarà possibile negare il rilascio di licenze di pubblico esercizio.
Nelle motivazioni il Consiglio di Stato rileva come i criteri limitativi di ordine quantitativo basati sul calcolo di quote di mercato predefinite, riferite a singole zone del territorio comunale,  con il collegamento ad esse del numero massimo degli esercizi autorizzabili, si pongono in contrasto con il principio della libera concorrenza.
Il Consiglio di Stato ha però chiarito che “limitazioni all’apertura di nuovi esercizi commerciali sono  possibili (purché non si fondino su quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite), mentre sono in contrasto con la legge le limitazioni “concernenti le modalità di esercizio dell’attività, nella parte influente sulla competitività delle imprese” (quali ad esempio, limitazioni agli orari di apertura, ai generi somministrabili, ecc.).

>> Consiglio di Stato 5/5/2009 n. 2808


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