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Sicilia: orari di apertura e di chiusura per i panificatori

L’assessore regionale alla Cooperazione e Commercio, ha adottato una circolare, la n. 2 del 9 aprile 2009 che individua gli orari di apertura e di chiusura per la categoria dei panificatori.
Il chiarimento si e’ reso necessario per assicurare uniformità di interpretazione e di comportamento tra le varie amministrazioni comunali.
Nella circolare si dice chiaramente che i panificatori possono vendere i beni di propria produzione, nei loro locali o in quelli adiacenti, tutte le domeniche e le giornate festive senza alcuna esclusione, così come prescrive l’articolo 27 della legge regionale 30 del 23 dicembre 2000.
La legge regionale n.28/1999 all’art. 12 detta disposizione in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, ma, all’art. 14 dispone che l’osservanza degli orari e dei giorni di vendita non si applica “agli artigiani, singoli o associati iscritti nell’albo per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all’esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio”.
La circolare chiarisce dunque che i panificatori rientrano nella categoria degli artigiani e che non sono necessari ulteriori provvedimenti amministrativi.
Tale disposizione risulta suffragata anche dall’articolo 4 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha introdotto novità regolamentari per l’esercizio dell’attività di panificazione.

>> Circolare Sicilia 09/04/2009, n. 2Applicazione della disciplina relativa agli orari di apertura e chiusura degli esercenti l’attività panificazione


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