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Sicilia: circolare sulla comunicazione di inizio attività

La Regione Siciliana, con Circolare n.10 dell’11 dicembre 2008 ha fornito dei chiarimenti in merito alla norma relativa alla Comunicazione di Inizio Attività (CIA) disciplinata in Sicilia dalla L.R. n.17/2004, con riferimento alle attività di commercio e somministrazione. Innanzitutto le modalità applicative della CIA non possono essere applicate all’attività di ristorazione in quanto è un’attività contingentata perchè soggetta alla disciplina del parametro numerico, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 287/91 non soppressa, a detta della Regione, dal decreto legge n. 223/2006 convertito nella legge n. 248/2006. Per quanto riguarda le altre attività la somministrazione nei circoli privati è soggetta a CIA solo nei casi contemplati dall’art. 3 del DPR n. 235/2001 che li disciplina, perché trattasi di attività non soggette a parametri numerici. La rivendita di giornali e riviste sono soggette a programmazione, ai sensi del D.A. 13 novembre 2002 e quindi non è possibile applicare la CIA. Per l’attività di ottico, la l.r. n. 12/2004 ha previsto delle limitazioni per lo svolgimento di tale attività e quindi, essendo soggetta a limitazioni numeriche, non è possibile applicare la CIA, lo è invece in caso di trasferimento dell’attività da parte di esercizi autorizzati prima dell’entrata in vigore della suddetta legge regionale.
Infine, per il commercio su aree pubbliche, soggetto a programmazione comunale e quindi a limitazioni numeriche, non è applicabile la CIA, mentre per gli esercizi di vicinato si danno i seguenti orientamenti: CIA con effetto immediato per gli esercizi del settore alimentare; CIA differita di 30 giorni per quelli del settore non alimentare.

>>  Circolare Sicilia 11/12/2008 n. 10D.P.Reg.sic. 29 giugno 2005 – Comunicazione di inizio attività – Circolare esplicativa


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