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Calabria: norme per sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali

Con la legge regionale n. 29 del 14 agosto 2008 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali”, la Regione Calabria promuove la valorizzazione delle produzioni agricole regionali; favorisce l’incremento della vendita di prodotti agricoli regionali da parte della distribuzione e degli stessi produttori agricoli; assicura un’adeguata informazione per i consumatori e vieta la somministrazione di alimenti contenenti organismi geneticamente modificati; garantisce il rispetto della normativa in materia di etichettatura dei prodotti agricoli freschi e trasformati; incentiva l’utilizzo dei prodotti agricoli regionali nei servizi di ristorazione collettiva pubblica.
La legge disciplina la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli iscritti nel registro imprese. L’esercizio dell’attività di vendita diretta effettuata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o di altre aree private a disposizione dell’imprenditore, nonché in occasione di sagre, fiere, ecc., non è soggetta alla dichiarazione di inizio attività e a questi soggetti non si applica la disciplina in materia di commercio.
I Comuni da parte loro riservano una percentuale dei posteggi su aree pubbliche agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta e nell’ambito del proprio territorio devono individuare aree da destinare alla realizzazione dei farmer markets.

>> Legge Regionale Calabria 14/8/2008 n. 29
Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali


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