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Nuovo regolamento europeo per la commercializzazione delle uova

Dal 1° luglio è in vigore il nuovo regolamento per la commercializzazione delle uova a cui devono attenersi i Paesi comunitari e che abroga le precedenti disposizioni. Si tratta del regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione delle Comunità Europee pubblicato sulla GUCE L163/6 del 24 giugno scorso. In base alle nuove regole, le uova di “categoria A” (cioè le migliori in assoluto) che arriveranno d’ora in poi sulle nostre tavole dovranno vantare caratteristiche specifiche, per poter garantire la loro qualità elevata. Ad esempio, dovranno avere guscio e cuticola di forma normale, puliti ed intatti, mentre la loro camera d’aria dovrà essere di altezza non superiore a 6 mm ed immobile.
Se, invece, queste uova si dovessero fregiare della dicitura «extra», allora gli standard aumentano, perché l’altezza della camera d’aria non dovrà superare i 4 mm. Inoltre, il regolamento specifica pure come dovranno essere tuorlo, albume e germe, sottolineando che in ogni caso non sarà consentita la presenza di corpi estranei e di odori atipici. Inoltre, le uova della “categoria A” non dovranno essere lavate o pulite né prima né dopo la classificazione e non dovranno subire alcun trattamento di conservazione, né essere refrigerate in locali od impianti in cui la temperatura è mantenuta artificialmente al di sotto di 5 °C. Tuttavia, è consentita una temperatura inferiore a 5 °C durante il trasporto, di una durata massima di 24 ore, oppure in un punto di vendita, ma solo per una durata massima di 72 ore.
Questa è una disposizione molto importante per la qualità del prodotto ed a salvaguardia della salute dei consumatori. Il regolamento stabilisce anche che le uova di “categoria A” siano anche classificate in base al loro peso, secondo una scala di valori che, come per le taglie internazionale degli abiti, va dalla XL (grandissime: peso pari o superiore a 73 g) alla S (piccole: peso inferiore a 53 g.), passando per la L (grandi: peso pari o superiore a 63 g e inferiore a 73 g) e la M (medie: peso pari o superiore a 53 g e inferiore a 63 g). Queste indicazioni debbono essere stampigliate sul guscio. Tutte le altre uova che non avranno queste qualità, potranno essere vendute con il marchio “categoria B”.
Classificazione, imballaggio ed etichettatura di tutte le uova dovranno essere effettuati, secondo rigide norme contenute nel regolamento stesso, solo dai centri di imballaggio autorizzati dall’autorità competente.
In ogni caso è stabilito che gli imballaggi dovranno essere resistenti agli urti, asciutti, in ottimo stato di manutenzione e di pulizia e fabbricati con materiali idonei a preservare le uova da odori estranei e da rischi di alterazione della qualità. Il provvedimento fissa, inoltre, il termine minimo di conservazione delle uova al massimo al ventottesimo giorno successivo alla data di deposizione. Per la vendita di uova sfuse, poi, il consumatore dovrà poter leggere facilmente la categoria di qualità, quella di peso, l’indicazione del metodo di allevamento, una spiegazione del significato del codice del produttore ed il termine minimo di conservazione.
Per garantire l’applicazione delle nuove regole dovranno essere effettuati controlli regolari e senza preavviso, in tutte le fasi della commercializzazione delle uova, da parte di appositi servizi di ispezione designati da ciascun Stato membro.
Per le uova di “categoria A” importate da paesi terzi, tali controlli dovranno essere compiuti durante lo sdoganamento e prima dell’immissione in libera pratica; mentre per quelle di “categoria B” importate da paesi terzi potranno essere destinate solo all’industria di trasformazione. Infine, il regolamento comprende degli ambiti di tolleranza per ciò che riguarda i difetti di qualità, il peso delle uova e la loro stampigliatura, oltre a delle eccezioni per i dipartimenti francesi d’oltremare (dove le uova potranno essere spedite refrigerate e vendute entro 33 giorni) e per alcune regioni della Finlandia (dove le uova vendute direttamente dal produttore a punti di vendita locali sono esentate dai requisiti previsti dall’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dal presente regolamento).
Le sanzioni per chi contravviene a tutte le nuove regole sulla commercializzazione delle uova dovranno essere appositamente stabilite dagli Stati membri, tenendo conto dei principi di efficacia, proporzionalità e dissuasione.

>> Regolamento Commissione europea 23/6/2008 n. 589
Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234 /2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova


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