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Emilia Romagna: definizione delle modalità di esercizio nel medesimo punto di vendita del commercio all'ingrosso e al dettaglio

La deliberazione dell’Assemblea  legislativa della Regione Emilia Romagna n. 155 del 13 febbraio 2008 riguarda la “Definizione delle modalità di esercizio nel medesimo punto di vendita del commercio all’ingrosso e al dettaglio”.
Nel provvedimento viene approvata una modifica alla delibera del Consiglio regione 1253/1999 recante “criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali”. In particolare, la modifica apportata prevede che “nei punti vendita nei quali è possibile esercitare congiuntamente le attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio (per tipologia di merci che necessitano di elevate superfici), la superficie di vendita al dettaglio è computata nella misura di almeno il 50% della superficie lorda complessiva utilizzata per la vendita all’ingrosso e al dettaglio quando questa non sia superiore a 3000 mq nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, e a 5.000 mq. nei restanti comuni”.
Le nuove disposizioni, infine, stabiliscono la sottoscrizione di un atto di impegno d’obbligo da parte dell’operatore con cui il medesimo si impegna a non introdurre e vendere merci diverse da quelle tassativamente indicate o a comunicare al comune qualsiasi variazione intenda apportare alle merceologie commercializzate.

>> Del. Consiglio regionale 13/2/2008, n. 155Definizione delle modalità di esercizio nel medesimo punto di vendita del commercio all’ingrosso e al dettaglio


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