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Vendita di televisori riceventi in sola tecnica analogica: obblighi di etichettatura

Dal 1° febbraio 2008 è obbligatorio, per chi mette in commercio televisori riceventi in sola tecnica analogica, apporre sullo schermo e sull’imballaggio specifiche indicazioni.
L’art. 16 del DL n. 159/07, convertito in legge n. 222/07, stabiliva, infatti, che, entro questa data, i produttori ovvero gli importatori di apparecchi televisivi sono tenuti ad apporre sullo schermo e sull’imballaggio esterno degli apparecchi televisivi riceventi in sola tecnica analogica una etichetta delle dimensioni non inferiori a cm 24×10 con la scritta “questo televisore non è abilitato a ricevere autonomamente trasmissioni in tecnica digitale”.
In caso di infrazione sono applicabili le sanzioni relative alla pubblicità ingannevole omissiva. Successivamente, il Ministero delle comunicazioni, con circolare emessa l’8 febbraio 2008, ha precisato che, al fine di garantire il consumatore che non è avvenuta alcuna manomissione dopo il collaudo di fabbrica dell’apparecchio, è sufficiente l’etichettatura esterna, delle dimensioni adeguate allo schermo, che dovrà essere posta in posizione ben visibile in almeno tre lati della scatola di imballaggio.
Entro il 3 ottobre 2008, gli apparecchi televisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale devono integrare un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale. Infine, dal 3 aprile 2009, non sarà più possibile, per i commercianti al dettaglio di apparecchi televisivi, commercializzare apparecchi che non integrino un sintonizzatore digitale.

>> DL 1/10/2007, n. 159 – art. 16 (convertito con modificazioni dalla L. 29/11 2007, n. 222)


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