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IL QUESITO DEL GIORNO - Produttore agricolo - Silvicoltura - Pellet

Quesito

Un coltivatore diretto – iscritto al REA per utilizzazione foreste e boschi, silvicoltura – ha presentato dichiarazione di inizio attività di vendita diretta ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. n.228/2001, oltre che della sua legna sia in azienda che in forma itinerante, anche di prodotti agricoli non provenienti dalla sua azienda, come il pellet. Quest’ultima fattispecie configura una distinta attività di commercio di vendita al dettaglio in sede fissa e in forma itinerante?

Risposta

L’articolo 4 del D.lgs 228/2001 consente ai produttori agricoli iscritti al registro delle imprese, di vendere su tutto il territorio italiano i prodotti provenienti, in misura prevalente, dai propri allevamenti o colture; nel caso di specie il produttore agricolo potrà quindi vendere i prodotti di propria produzione e anche quelli che, pur non essendo tali, sono stati da lui acquistati per essere poi rivenduti, il pellet rappresenta una particolare tipologia di legname che viene trattato per poi essere pressato in piccoli frammenti ma trattandosi di prodotti la cui origine è la medesima di quella esercitata dal produttore, la produzione di legname, a nostro parere l’attività indicata nel quesito sembra essere legittima. Tuttavia si deve rammentare che la vendita di prodotti non provenienti direttamente dalle proprie colture o allevamenti non deve superare nell’anno solare precedente i 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero i 4 milioni di euro per le società, come previsto dall’articolo 4 comma 8 del D.lgs 228/2001.

 

 

 


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