MAGGIOLI EDITORE - Ufficio commercio


IL QUESITO DEL GIORNO - Struttura - gonfiabili - Utilizzo - Sicurezza

Quesito

Desidero sapere se sono soggetti a registrazioni i giochi gonfiabili collocati in un locale, affittato da un imprenditore a dei privati, per organizzare delle feste private. Evidenzio che l’unica e la sola attività dell’imprenditore è quella di affittare il locale in questione a dei privati per organizzare delle feste private.

Risposta

La struttura ed anche le attrezzature che sono depositate ed utilizzate all’interno di essa rientrano nell’organizzazione aziendale del suo titolare il quale, per questa specifica attività, dovrà anche iscriversi al registro delle imprese, dato che tale attività imprenditoriale consiste proprio nel dare in uso a privati cittadini un ambiente dotato di particolari strutture. Appare evidente, almeno per chi scrive, che ciò che viene dato in uso debba garantire la sicurezza dei fruitori e quindi le attrezzature poste all’interno della struttura, qualora risultassero essere di una tipologia rientrante tra quelle indicate nell’allegato all’articolo 4 della legge 337/1968, nel caso di specie gonfiabili, dovranno essere, a ns parere ( non siamo a conoscenza di circolari che abbiano affrontato questa tematica), dotate di codice identificativo che viene rilasciato dopo che la commissione provinciale di vigilanza ne ha verificato la solidità e la sicurezza per coloro che ne sono i fruitori (in generi minori).
Del resto appare evidente che chi professionalmente mette a disposizione dei cittadini delle particolari strutture deve anche garantire la sicurezza rispetto al loro utilizzo. Il tema della sicurezza è particolarmente delicato; si segnala infatti che il T.A.R. della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, sez. II, con sentenza del 10/12/2012 n. 1923, ha sostenuto la obbligatorietà dell’autorizzazione di agibilità ex art. 80 del TULPS, previo parere della competente Commissione di Vigilanza, anche per i locali dei circoli privati dove si organizzano trattenimenti o spettacoli riservati ai soli associati; a questo si aggiunge che la Cassazione, sez. penale, sent. n. 2196 del 29/2/1996, ha precisato: “Il precetto di cui all’art. 681 c.p.. non è rivolto esclusivamente a chi gestisce, in via permanente e professionale, luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, ma a “chiunque” apre o tiene aperti detti luoghi, senza aver osservato le prescrizioni dell’autorità a tutela dell’incolumità pubblica. Conseguentemente, la norma incriminatrice va applicata anche nei confronti di chi, occasionalmente e sia pure per una sola volta, abbia aperto un luogo di pubblico spettacolo”.

 


https://www.ufficiocommercio.it