MAGGIOLI EDITORE - Ufficio commercio


Collegato agricolo

E’ iniziato alla camera l’esame del Disegno di Legge recante deleghe al Governo e disposizioni per la semplificazione e la competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell’acquacultura.

Il provvedimento, già approvato dal Senato in prima lettura è stato ulteriormente modificato durante l’esame presso la Commissione di merito.

TRA LE PRINCIPALI NOVITÀ

SEMPLIFICAZIONI E CONTROLLI

– Ridotti da 180 a 60 giorni i termini entro i quali la PA deve adottare il provvedimento finale dal ricevimento della richiesta presentata dal Centro di assistenza agricola (CAA)
– Niente fascicolo aziendale per i produttori la cui produzione è inferiore ai 350 kg di olio
– Previste disposizioni specifiche sulla definizione dei prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro, sui relativi requisiti, sull’etichettatura e sul confezionamento, nonché sulle sanzioni
– Introdotte sanzioni in caso di mancata iscrizione all’Anagrafe apistica

RICAMBIO GENERAZIONALE

– Decreto legislativo del Governo per disciplinare le forme di affiancamento tra agricoltori over 65 o pensionati e giovani tra i 18 e i 40 anni che non siano proprietari di terreni agricoli

INNOVAZIONE

– Inclusione dell’innovazione tecnologica e informatica e dell’agricoltura di precisione, nonché il trasferimento di conoscenze dal campo della ricerca al settore primario, tra gli ambiti operativi del sistema di consulenza per beneficiari dei contributi PAC
– Le PA forniranno gratuitamente ai soggetti richiedenti i contributi europei l’assistenza e le informazioni necessarie. Inoltre saranno elaborate specifiche procedure per gestire le nuove richieste, agevolando la fruizione degli aiuti. A tal fine, la via telematica diventa il mezzo esclusivo di acquisizione dei dati da parte
delle PA

BANCA DELLE TERRE

– Istituzione, presso ISMEA, della Banca delle terre agricole con l’obiettivo di creare un inventario dei terreni agricoli disponibili a causa dell’abbandono dell’attività agricola e di prepensionamenti

RIORDINO E RIDUZIONE DEGLI ENTI E AGENZIE VIGILATI DAL MIPAAF

– Utilizzo per una quota dei risparmi ottenuti per la realizzazione di politiche a favore dello sviluppo e dell’internazionalizzazione del Made in Italy
– Previsione di disposizioni finalizzate a garantire criteri di merito, indipendenze e assenza di conflitti di interesse per le nomine negli enti vigilati
– Riorganizzazione di AGEA
– Riordino del sistema dei controlli con conseguente razionalizzazione della società AGECONTROL S.p.a.
– Obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e patrimoniali delle attività svolte da ciascun Ente, società e agenzia

CONSORZI

– Possibilità di costituire un Consorzio di tutela per ciascuna Dop e Igp nell’ambito della produzione di vini liquorosi
– Introduzione nello statuto dei Consorzi di tutela del criterio che assicuri l’equilibrio tra i generi nell’attribuzione degli incarichi

ASSUNZIONI

– Per quanto riguarda le assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti nelle imprese agricole legate da un contratto di rete, è stata ridotta la percentuale richiesta di presenza di imprese agricole nella fattispecie contrattuale (dal 50% al 40%) affinché sia possibile effettuarle

GESTIONE DEL RISCHIO IN AGRICOLTURA

– Adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati, favorendo lo sviluppo diCstrumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni e alle strutture agricole e disciplinando i ‘Fondi di mutualità’ per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizoozie e fitopatie, nonché per compensare gli agricoltori che subiscono danni causati da fauna protetta e per rivedere la normativa in materia di regolazione dei mercati

BIOMASSE

– Imputazione dei costi delle attività di controllo legate alla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica ai destinatari degli incentivi

BIRRA ARTIGIANALE

– Definizione di birra artigianale
– Favorire la filiera del luppolo

RISO

– Sostegno del settore attraverso la tutela delle varietà tipiche italiane e sostegno al
miglioramento genetico delle nuove; valorizzazione della produzione come espressione del valore culturale paesaggistico e ambientale di un territorio; tutela del consumatore; istituzione di un registro per la classificazione delleVnuove varietà; disciplina dell’apparato sanzionatorio e individuazioneVdell’Autorità competente in materia
– Favorire la tracciabilità del riso

BIOLOGICO

– Istituito il Sistema informativo per il biologico (SIB)

PESCA

– Rafforzate le sanzioni in materia di pesca e acquacoltura, con l’introduzione di importanti depenalizzazioni, anche alla luce delle più recenti normative europee
– Stabilite le sanzioni per il contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne

IPPICA

– Istituzione di un organismo sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui demandare competenze in materia di ippica, al fine di rilanciare il settore
– Riordino delle competenze ministeriali in materia di ippica

Di seguito il testo.

Semplificazione e competitività nel settore agricolo

L’art. 1 detta talune norme volte a semplificare i controlli in ambito agricolo.

A tal fine si prevede:

E’ stato introdotto un nuovo articolo (art. 1-bis) secondo il quale lo statuto dei consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l’equilibrio tra i generi.

L’originario art. 2 è stato soppresso; conteneva un’integrazione relativa al reato di contraffazione alimentare.

L’art. 3 introduce una nuova tipologia di servitù coattiva a carico dei proprietari di strade private, ai quali si richiede di consentire il passaggio di tubazioni:

• per l’allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l’installazione di contatori;

• per la trasmissione di energia geotermica.

A tal fine, il sindaco del comune interessato autorizza, con ordinanza, tali allacciamenti su strade private. La disposizione in esame assimila la servitù di passaggio per le condutture di gas (definibile come servitù di gasdotto) ad altre servitù coattive già previste nell’ordinamento.

L’art. 4 ha l’obiettivo di velocizzare i procedimenti amministrativi relativi all’esercizio delle attività agricole.

Il comma 1 riduce da centottanta a sessanta giorni il termine entro il quale la pubblica amministrazione deve adottare il provvedimento finale dal ricevimento dell’istanza già istruita dal Centro di assistenza agricola (CAA).

Il comma 2 salvaguarda le eventuali forme di semplificazione più avanzate previste dalle normative regionali e delle province autonome nell’applicazione ai predetti procedimenti della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

L’art. 5 prevede una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura. Il riferimento alla  pesca ed acquacoltura è stato soppresso mentre è stato inserito il riferimento alla selvicoltura e alla filiera foresta- legno. Il termine per l’adozione del codice agricolo è di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

 

I principi e criteri direttivi enucleati fanno riferimento a:

 

L’art. 6  prevede che il Governo emani un decreto legislativo (originariamente era previsto un regolamento) che disciplini le forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani. Si deve trattare di giovani non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata. La finalità dell’affiancamento è il graduale passaggiodella gestione dell’attività d’impresa agricola ai giovani. 

L‘art. 7 istituisce il Sistema informativo per il biologico (SIB) che ha la possibiità di utilizzare l’infrastruttura del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Gli articoli 8 e  11 sono stati soppressi nel corso dell’esame in sede referente: il primo inseriva taluni interventi prioritari per la modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare tra le infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale; il secondo disponeva che l’affidamento dei servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui ad imprenditori agricoli le cui aziende sono ubicate in comuni montani o svantaggiati non costituisce subappalto ai sensi del codice dei contratti pubblici.

Sono stati inseriti taluni articoli aggiuntivi in base ai quali:

in caso di controversie sui masi chiusi è obbligatorio esperire il tentativo di conciliazione (art. 8-bis);

 

 L’art. 9 modificato nel corso dell’esame in Commissione, delega il Governo, entro il termine di dodici mesi, al riordino e alla riduzione degli enti, delle società  e delle agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, alla revisione della normativa del settore ippico nazionale (secondo un’aggiunta introdotta in Commissione) nonché alla revisione della legge n. 30 del 1991 in materia di riproduzione animale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

in merito alle strutture vigilate

in merito alla riforma del settore ippico nazionale:

in merito al riordino dell’assistenza tecnica degli allevatori e della disciplina della riproduzione animale

 

L’art. 10 istituisce presso ISMEA la Banca delle terre agricole, con l’obiettivo di costituire un inventario dei terreni agricoli disponibili a causa dell’abbandono dell’attività agricola e di prepensionamenti; Ismea può presentare uno o più progetti di ricomposizione fondiaria degli stessi terreni, con l’obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative.

E’ stata inserita una disposizione (art. 11-bis) secondo la quale per i contratti di retenel settore agricolo, forestale ed agroalimentare, l’obbligo di redigere, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, una situazione patrimoniale interessa esclusivamente le reti di impresa che abbiano acquisito la soggettività giuridica.

L’art. 12 interviene in materia di assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti nelle imprese agricole legate da un contratto di rete, riducendo la percentuale richiesta di presenza di imprese agricole all’interno della fattispecie contrattuale (che passa dal 50% al 40%) affinché sia possibile effettuare tali assunzioni.

L’art. 13 prevede che le pubbliche amministrazioni forniscano a titolo gratuito ai soggetti richiedenti i contributi europei l’assistenza e le informazioni necessarie ed elaborino specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolino la fruizione degli aiuti. A tal fine  la via telematica viene resa il mezzo esclusivo (e non solo prioritario) di acquisizione da parte delle pubbliche amministrazioni di dati relativi a soggetti che esercitano attività agricola, attraverso l’utilizzo dei servizi del sistema informativo agricolo nazionale.

All’articolo in esame è stato aggiunta una norma secondo la quale le organizzazioni dei produttori di latte e dei prodotti lattiero-caseari accedono alle informazioni relative ai propri soci, contenute nel fascicolo aziendale e nella banca dati dell’anagrafe zootecnica, limitatamente alla visualizzazione delle informazioni utili allo svolgimento delle funzioni loro demandate.

L’art. 14 interveniva originariamente rivedendo le competenze dell’Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) che veniva legittimato ad intervenire anche a favore di imprese che operano nel campo della logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura. Con la legge di stabilità per il 2016ISA è stata incorporata in ISMEA. Le modifiche introdotte si limitano ad aggiornare il testo al cambiamento intervenuto.

L’art. 15 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni e alle strutture agricole e disciplinando i Fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizoozie e fitopatie, nonché per compensare gli agricoltori che subiscono danni causati da fauna protetta (secondo una specifica introdotta in Commissione) e per rivedere la normativa in materia di regolazione dei mercati.

All’art. 16 è stato soppresso il comma 1 che prevedeva la possibilità per le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere di prevedere nei bandi di gara criteri di priorità relativamente alla fornitura di prodotti provenienti dalla filiera corta agricola ed ittica. Il comma 2 prevede che i Comuni possano definire idonee modalità di presenza e di valorizzazione dei prodotti agricoli a chilometro zero. 

Gli artt. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24,  prevedono, a tal fine, specifiche disposizioni sulla definizione dei prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro (art. 18), sui relativi requisiti (art. 19), sull’etichettatura e sul confezionamento (art. 20), nonché sulle sanzioni (art. 21). Le  disposizioni introdotte sono volte a ridefinire le caratteristiche qualitative di tali prodotti in ragione del cambiamento avvenuto nel corso degli anni che ha visto la cessazione del pagamento del premio europeo accoppiato a favore de gli stessi prodotti, la cui erogazione era condizionata al rispetto di determinati requisiti qualitativi indicati a livello europeo e oggi non più vigenti.

L’art. 25 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il sostegno del riso sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

Dopo l’articolo 25 sono stati introdotti numerosi articoli, legati a singole filiere produttive.

In particolar sono state introdotte disposizioni per:

Gli articoli 26, 27 e 28 sono stati soppressi.

L’art. 29 è stato in parte modificato per aggiornare il quadro sanzionatorio in materia di pesca illegale alle nuove disposizioni europee. E’ stato, poi, introdotto un articolo aggiuntivo (art. 29-bis) in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne.

E’ stato soppresso l’articolo 30 che recava disposizioni in materia di lavoro agricolo ed, in particolare, l’estensione dell’ambito soggettivo degli aderenti alla  Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all’articolo 6 del D.L. n. 91/2014.

E’ stato, infine, aggiunto un articolo aggiuntivo (art. 30-bis) che esclude dalla definizione di rifiuto contenuta nel codice ambientale le materie fecali, la paglia, gli sfalci e le potature nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche utlizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o con cessione a terzi.

Il Titolo VI reca le disposizioni finali prevedendo all’art. 31 come clausola di copertura finanziaria la neutralità finanziaria dei decreti legislativi che saranno emanati a seguito delle deleghe ivi disposte o, in caso contrario, la necessaria previa entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

 


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