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IL QUESITO DEL GIORNO - Procedimento amministrativo - SCIA - Comunicazione

» Quesito

Considerato che il legislatore usa a volte con leggerezza termini diversi, spesso per indicare la medesima cosa, mettendo così in difficoltà  gli uffici e assicurando nel contempo lavoro alla categoria degli avvocati, si chiede di conoscere il suo pensiero sulla differenza di termini quali “scia” e “comunicazione”, anche alla luce della sentenza del C.S. n°02207/2013 del 19/04/2013, dove i due termini vengono usati indifferentemente per intendere la stessa cosa. Il problema esiste perchè, a differenza della “scia” che ha una precisa connotazione giuridica (vedi anche sentenza del C.S. n°15 del 29/07/2011) e un chiaro riferimento normativo (art.19 l. 241/90), la “comunicazione” non è niente più che un sostantivo derivato dal verbo comunicare e, come tale, senza alcuna identità  giuridica. Grazie.

» Risposta

Purtroppo l’utilizzo di termini impropri nella normativa è un fatto abbastanza ricorrente, basti pensare al termine somministrazione e vendita utilizzato nella legge 125/2001 come se si trattasse della medesima attività, oppure al termine di recidiva quando ci si riferisce a violazioni di natura amministrativa; nel caso proposto dal quesito si è usato il termine comunicazione al posto di segnalazione e quindi si deve attuare un procedimento, simile, ma diverso da quello previsto dalla SCIA. In sostanza la comunicazione rappresenta, almeno nella sostanza, i contenuti della SCIA senza però che a tale diverso procedimento si possano applicare le previsioni specifiche contenute nell’articolo 19 della legge 241/90. Si evidenzia che per i legislatore la SCIA e la comunicazione sono due categorie comunque distinte; si rammenta che l’art. 12, comma 4, del D.L. 5/2012, conv. con mod. L. 35/2012, stabiliva che “Con i regolamenti di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, sono altresì individuate le attività sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) con asseverazioni o a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) senza asseverazioni ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere”; purtroppo questo comma è stato abrogato a far data dal 29 gennaio 2016 ad opera del D.Lgs. 22-1-2016 n. 10 “Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l’adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell’articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.

 

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