MAGGIOLI EDITORE - Ufficio commercio


IL QUESITO DEL GIORNO - Apparecchi da trattenimento - Distribuzione - Licenza

 

» Quesito

Ho ricevuto una scia da parte di un gestore di sala giochi, nella visura camerale è scritto: gestione di apparecchi con vincita in denaro ex art. 110 c. 6 tulps. codice atecori 2007 n. 92.00.02.
Nella SCIA è specificato: avvio di attività di produzione, distribuzione, installazione degli apparecchi su menzionati.
Ritenendo di non avere i requisiti, abbiamo respinto la pratica, nel timore che il titolare volesse installare nuovi apparecchi, eludendo la legge regionale sulla ludopatia relativamente alla questione delle distanze.
Il commercialista mi ha chiamato, dopo il respingimento della pratica, dicendo che il codice atecori inserito nella visura camerale consente ai titolari di tali attività sia la gestione come sale giochi degli apparecchi in questione, sia l’installazione, la distribuzione ecc. degli stessi., quindi secondo lui il titolare della sala giochi ha i requisiti per svolgere l’attività, tanto più che hanno dichiarato che gli apparecchi in questione sono immagazzinati in un locale a parte rispetto a quello in cui si svolge l’attività di sala giochi. Voi cosa ne pensate secondo la legge regionale?

» Risposta

La licenza di polizia prevista dall’articolo 86 del TULPS, secondo le indicazioni del competente Ministero, non potrebbe essere sostituita da una SCIA e la licenza dovrà, se del caso, essere rilasciata con specifico riferimento al locale dove gli apparecchi da trattenimento saranno depositati. L’interessato vuole effettuare l’attività di distribuzione di tali apparecchi che è soggetta al rilascio della licenza prevista dall’articolo 86 comma 3 del TULPS, tale attività quindi può essere svolta utilizzando specifici locali, all’interno dei quali devono essere depositati gli apparecchi di cui all’articolo 110 comma 6 e 7 del TULPS in attesa di essere installati, secondo le ulteriori procedure ed autorizzazioni previste ma non di competenza del comune, in altri esercizi pubblici o sale gioco; in tale locale l’organo di polizia deve potervi accedere in qualunque orario ( art.16 tulps), ma in questi locali non può accedervi il pubblico e quindi, a ns parere non rientra nella normativa regionale sulla ludopatia. Si rammenta che il locale all’interno del quale saranno depositati gli apparecchi è soggetto al rispetto della sorvegliabilità prevista dall’articolo 153 del regolamento di applicazione del TULPS.

 


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