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Sistema di tracciabilità dei prodotti

È all’esame dell’Assemblea l’ A.C. 1454 avente ad oggetto l’istituzione di un sistema volontario di tracciatura dei prodotti.

La proposta ha l’obiettivo di migliorare l’accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti al fine di promuovere il diritto all’informazione dei consumatori e tutelarne gli interessi.

Le disposizioni più rilevanti della proposta di legge disciplinano, rispettivamente, l’introduzione di sistemi di tracciabilità mediante l’uso di codici non replicabili e la previsione di contributi per l’introduzione dei medesimi sistemi. In particolare si prevede l’introduzione di un sistema volontario di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti che possa consentire al consumatore di conoscere l’effettiva origine dei medesimi attraverso adeguate informazioni sulla qualità e sulla provenienza dei componenti, delle materie prime, sul processo di lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti.

Tali informazioni saranno collegate a un codice identificativo non replicabile che conterrà riferimenti, riscontrabili anche per via telematica, ai dati del produttore, dell’ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore che fornisce il sistema dei codici identificativi, nonché l’elencazione di ogni fase di lavorazione. Sotto il profilo tecnico il citato codice identificativo consisterà in un segno unico e non riproducibile, ottimizzato per il sistema mobile (e le sue future evoluzioni) e per le applicazioni per smartphone e tablet e i loro futuri sviluppi tecnologici.

Sono rimesse ad un regolamento del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle specifiche tecniche delle applicazioni volte ad assicurare la tracciabilità attraverso i codici identificativi citati, le modalità operative per le certificazioni e le modalità di accreditamento dei produttori delle medesime applicazioni, nonché le tecnologie utilizzabili.

Sempre il medesimo regolamento stabilirà le modalità di collaborazione con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le associazioni di categoria interessate per la verifica periodica a campione del rispetto delle disposizioni da parte delle imprese che aderiscono al sistema.

Sono previsti contributi per gli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità appena descritto. I contributi possono essere attribuiti a micro, piccole e medie imprese, ai distretti produttivi, a forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società, a raggruppamenti temporanei di imprese, a contratti di rete e alle start-up innovative, nonché a imprese agricole e della pesca.

Gli importi sono concessi entro i limiti del regime “de minimis” (ossia non più di 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari per aiuti concessi sotto forma di erogazione diretta di una sovvenzione o di contributi in conto interessi. Per gli aiuti dati in forma diversa, come prestiti, conferimenti di capitale, o prestazioni di garanzie, le soglie e le condizioni sono previste dall’articolo 4 del Regolamento (UE) 1407 del 2013 . Con riferimento alle imprese agricole e della pesca, si applicano le disposizioni del Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e  del Regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014).

I contributi sono concessi fino ad una quota pari a 20 milioni di euro a valere sui fondi di cui all’articolo 2 del decreto legge n. 69 del 2013, come rideterminato dall’articolo 1, comma 243, della L.190/2014, che prevede finanziamenti e contributi a tasso agevolato per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali.

Si rimette ad un regolamento, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione delle agevolazioni prevedendosi, comunque, il positivo esito della procedura di informazione presso la Commissione europea quale condizione per l’applicazione della disciplina di cui si tratta.

Le altre disposizioni contengono la disciplina delle sanzioni, la clausola di invarianza finanziaria e l’entrata in vigore della legge.

Scheda di lettura
Sistemi anticontraffazione per l’identificazione dei prodotti di origine italiana o interamente prodotti in Italia


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