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Aree pubbliche per alcune attività commerciali: criteri da applicare

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 24 marzo, ha approvato un documento unitario in attuazione dell’accordo relativo ai criteri da applicare alle procedure di selezione per l’assegnazione di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici.
Documento unitario delle Regioni e Province autonome in attuazione dell’accordo della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015 recante i criteri da applicare alle procedure di selezione per l’assegnazione di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell’intesa del 5 luglio 2012
Le Regioni e Province autonome, al fine di rendere omogenei i criteri e le procedure dell’Accordo raggiunto in sede di Conferenza Unificata il 16 luglio 2015, approva il seguente documento di attuazione:
1) Durata delle concessioni.
In relazione alla durata delle concessioni di aree pubbliche, sulla base di quanto indicato in via generale dall’Intesa in oggetto, le Regioni propongono, per assicurare omogeneità territoriale, di fissare la durata delle concessioni comunali di aree pubbliche nel limite massimo consentito dall’Intesa, pari a 12 anni, al fine di garantire una remunerazione al netto degli investimenti materiali e immateriali.
2) Criteri di selezione.
Le Regioni propongono ai Comuni i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità, cui fare riferimento nell’ambito delle procedure di selezione per l’assegnazione delle aree pubbliche, nel caso di pluralità di domande concorrenti:
a) criterio della maggiore professionalità dell’impresa acquisita nell’esercizio dell’attività su area pubblica, in cui sono comprese:
1) l’anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese. L’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, sommata a quella dell’eventuale dante causa.
Le Regioni propongono, a tal fine, la seguente ripartizione di punteggi:
– anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
– anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
– anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60
2) l’anzianità acquisita nell’area pubblica alla quale si riferisce la selezione:
in fase di prima applicazione, per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020, le Regioni propongono di attribuire un punteggio pari a 40 punti al soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione.
b) criterio per la concessione di aree pubbliche nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore:
oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, le Regioni propongono di attribuire un punteggio pari a 7 punti per l’assunzione dell’impegno a rendere compatibile il servizio offerto con le caratteristiche specifiche del territorio ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti;
c) criterio relativo al possesso, da parte dell’impresa partecipante alla selezione per l’assegnazione dell’area pubblica, del DURC o del certificato di regolarità contributiva, qualora non previsto dalle leggi regionali o provinciali come requisito obbligatorio:
le Regioni propongono di attribuire un punteggio pari a 3 punti per l’impresa in possesso dei menzionati certificati.
3) Assegnazione di nuove aree pubbliche.
Nel caso di procedure di selezione per l’assegnazione di nuove aree pubbliche si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità:
1) criterio correlato alla qualità dell’offerta: punti 05
offerta di prodotti di qualità, come: prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del made in Italy, prodotti della tradizione, garantendo al consumatore un’ampia possibilità di scelta anche attraverso l’organizzazione di degustazioni per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua;
2) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 03
impegno da parte dell’operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna a domicilio, l’offerta di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell’età della clientela, l’offerta informatizzata o on-line;
3) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: punti 02
compatibilità architettonica delle strutture rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto; utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.
A parità di punteggio, si applica il criterio di cui al punto 2, lett. a), numero 1) – anzianità di impresa riferita all’attività su area pubblica.
4) Prestatore proveniente da uno Stato appartenente alla U.E.
Con riferimento alla partecipazione alle procedure di selezione di prestatore proveniente da uno Stato dell’Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità. L’applicazione del principio di reciprocità, infatti, presuppone una efficiente cooperazione amministrativa fra i paesi dell’Unione.
5) Disposizioni transitorie
Al fine di evitare eventuali disparità di trattamento tra i soggetti le cui concessioni di aree pubbliche sono scadute prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e che hanno, quindi, usufruito del rinnovo automatico ed i soggetti titolari di concessioni scadute successivamente a tale data, che non hanno usufruito di tale possibilità, si applicano, in fase di prima attuazione (2017-2020), le seguenti disposizioni transitorie:
a) le concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010 (08 maggio 2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 07 maggio 2017 compreso;
b) le concessioni che scadono dopo l’entrata in vigore dell’Accordo della Conferenza unificata (16 luglio 2015) e nei due anni successivi, sono prorogate di diritto fino al 15 luglio 2017 compreso;
c) le concessioni scadute prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo.

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