MAGGIOLI EDITORE - Ufficio commercio


Controllo delle nutrie per danni alle coltivazioni

1. Le ordinanze contingibili e urgenti presuppongono “grave pericolo che minaccia l’incolumità dei cittadini (art. 54, comma 2, d.lgs. 267/2000), solo in ragione della quale si giustifica l’eccezionale deroga al principio di tipicità degli atti amministrativi e alla disciplina vigente attuata mediante l’utilizzazione di provvedimenti extra ordinem (sulla necessità che il presupposto delle ordinanze contingibili e urgenti – mezzo per far fronte a situazioni di carattere eccezionale e impreviste costituenti minaccia per la pubblica incolumità e per le quali sia impossibile utilizzare gli ordinari mezzi approntati dall’ordinamento – sia suffragato da istruttoria e motivazione adeguate la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato è costante; da ultimo: Cons. Stato, sez. III, 29.5.2015, n. 2697; sez. V, 23.9.2015, n. 4466, 2.3.2015, n. 988, 25.5.2012, n. 3077, 20.2.2012, n. 904; sez. VI, 5.9.2005, n. 4525)”.

2. È illegittima l’ordinanza contingibile e urgente con la quale il comune ha “dichiarato l’emergenza nutrie sul territorio comunale” e ha dettato modalità generali (concernenti le modalità di abbattimento, i soggetti autorizzati a effettuarlo, lo smaltimento delle carcasse, la vigilanza) per contenere la popolazione delle nutrie, ritenuta dannosa per l’ambiente e le coltivazioni. Il provvedimento impugnato rappresenta una problematica di carattere generale, parzialmente indotta dalla circostanza che le nutrie sono state escluse dalla fauna selvatica come disciplinata dalla legge 157/1992, con la conseguenza che, a normativa vigente, non se ne possono più attuare piani di controllo né sono indennizzabili i connessi danni alle colture; il provvedimento non evidenzia alcuna specifica condizione che interessa il territorio comunale, non dà atto di concreti dati di popolazione nell’area di questi animali, non individua un fenomeno di carattere estemporaneo o imprevedibile o ancora eccezionale rispetto a generali esigenze di controllo di una certa tipologia di fauna selvatica; si aggiunga a ciò che il provvedimento, non ancorato ad eventi specifici di carattere locale non individua neppure un termine (nemmeno implicito) dell’asserita emergenza, sostanzialmente qualificando emergenza una esigenza di programmazione territoriale. Si ritiene pertanto che non sussistano i presupposti legittimanti la tipologia di atto adottato, come per altro già affermato da questo tribunale anche in altri similari vertenze aventi ad oggetto atti di carattere assimilabile (cfr. TAR Piemonte, sez. II, n. 1008/2015).

Continua a leggere la sentenza


https://www.ufficiocommercio.it