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IL QUESITO DEL GIORNO - Somministrazione - home restaurant - autorizzazione

» Quesito

Si sta diffondendo una nuova modalità di ristorazione ed esattamente quella di “Ristorante in Casa”. Gestito dai proprietari, nei locali della propria abitazione e rivolto ad amici/conoscenti ecc. Alcuni più o meno discretamente e saltuariamente, altri pubblicizzando tale attività dichiarando prezzi, menù giorni di apertura ecc. Poichè qualcuno ha chiesto a codesto Comune le modalità e l’autorizzazione per l’avvio di tale attività ma, si disconosce totalmente la disciplina di quanto suddetto, si richiede cortesemente un parere e l’eventuale legge che regola tale attività.

» Risposta

La risoluzione Ministeriale 50481 del 10.4.2015, nel rispondere al quesito sulla legittimità dell’esercizio comunemente denominato “home restaurant” prevede che l’attività di per sè non è vietata, sempre che per il suo esercizio siano rispettate le indicazioni e le normative di settore che nel caso di specie sono previste nella legge regionale del Lazio 21/2006.

Nella risoluzione infatti il Ministero precisa che l’attività, anche se esercitata solo in alcuni giorni dedicati e tenuto conto che i soggetti che usufruiscono delle prestazioni sono in numero limitato, non può che essere classificata come un’attività di somministrazione di alimenti e bevande e che di conseguenza, ad avviso della scrivente, non può considerarsi un’attività libera e pertanto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 64, comma 7, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. Questa impostazione ministeriale ovviamente presupporrebbe che il soggetto presenti al comune una SCIA, sempre che il luogo non rientri fra quelli soggetti a tutela nel qual caso servirà una richiesta di autorizzazione, nella quale deve indicare il rispetto delle normative edilizie ed urbanistiche, la corretta destinazione d’uso del locale in relazione alla tipologia di attività, il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dallarticolo 71 del D.lgs 59/2010 e che i locali rispettano i requisiti di sorvegliabilità previsti dal DM 564/1992. Si dubita fortemente che per questo tipo di attività, che si svolge in una privata abitazione, si possano e si debbano richiedere tutti questi requisiti; tra l’altro la posizione del ministero è fortemente più restrittiva di quanto previsto nel DDL presentato in parlamento per disciplinare gli Home restaurant.
Chi scrive ritiene che, nelle more dell’emanazione della legge che disciplinerà questa attività, sia possibile adottare un regolamento comunale che ne disciplini le modalità e i limiti, salvaguardando principalmente la sicurezza igienico sanitaria delle persone. Nell’ipotesi invece che l’interessato effettui l’attività di cuoco al domicilio delle persone che lo incaricano, si tratterà di attività professionale che non necessita di alcuna particolare autorizzazione o requisito professionale; se invece il cuoco prepara cibi in locali da lui stesso messi a disposizione dei clienti e somministrando a domicilio si tratterà di attività di catering che necessita di SCIA.


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