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IL QUESITO DEL GIORNO - Somministrazione - Musica - Impatto acustico - Ballo

» Quesito

E’ giunto esposto di abitanti che si lamentano del rumore proveniente da un bar che la sera si trasformerebbe in discoteca fino all’una di notte. Per quanto riguarda le autorizzazioni direi che se dovessimo trovare qualcuno che balla sia necessaria autorizzazione art. 68 TULPS. E se non trovassimo nessuno intento a ballare?. Si chiedono inoltre, delucidazioni in merito alle regole che devono rispettare per il rumore, visto che avranno un impianto di diffusione della musica, e che cosa devono esibire in caso di eventuale controllo.

» Risposta

L’art.4 del DPR n. 227/2011 dispone che sono escluse dall’obbligo di presentare la documentazione di previsione di impatto acustico di cui all’articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell’Allegato B, fatta eccezione per l’esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali e quindi l’esercizio di somministrazione, indipendentemente dall’utilizzo o meno di impianti di diffusione sonora. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2 ovvero nei casi in cui il comune si sia dotato di specifico regolamento di zonizzazione del territorio comunale. Sulla base quindi della certificazione del tecnico abilitato o in considerazione dei liti massimi di rumorosità stabiliti dal comune nel citato regolamento, l’installazione di un impianto di diffusione sonora non avrà alcuna necessità di essere preventivamente autorizzato dal comune purché il suo utilizzo non superi tali limiti di rumorosità. Tali limiti devono essere verificati strumentalmente dagli addetti dell’ARPA ai quali dovrà rivolgersi codesto ufficio al fine di ottenere la verifica della rumorosità emessa e quindi il rispetto o meno dei limiti prefissati.

Nell’ipotesi che nell’esercizio si svolga anche attività danzante sarà necessario che l’interessato abbia ottenuto il rilascio della licenza di cui all’articolo 68 del TULPS previa verifica di agibilità di cui all’articolo 80 del medesimo testo.

 

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