MAGGIOLI EDITORE - Ufficio commercio
Partecipazione a mercati e fiere
Nei mercati comunali che si svolgono per almeno cinque giorni alla settimana ed in quelli settimanali e bisettimanali, sono ammessi soltanto gli assegnatari di posteggi dati in concessione dal comune ed in possesso della relativa autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche rilasciata dallo stesso comune in cui ha sede il mercato. Per contro sono ammessi alle fiere e sagre, per il disposto del comma 6 dell’art. 28 del d.lgs. n. 114/1998, tutti i soggetti titolari di una qualsiasi autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale su area pubblica, rilasciata da un qualsiasi comune. Le regioni nelle loro leggi hanno stabilito “le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonché le modalità di partecipazione alle medesime ed il criterio della priorità nell’assegnazione dei posteggi fondato sul più alto numero di presenze effettive”.
Alle fiere “possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche … provenienti da tutto il territorio nazionale”, quindi sia in possesso di autorizzazione con posteggio che di autorizzazione all’esercizio dell’attività in forma itinerante da qualsiasi comune rilasciate, ovviamente nei limiti delle disponibilità delle aree destinate a tale scopo dal comune e secondo i criteri stabiliti nei regolamenti locali afferenti alle specifiche fiere o sagre.
Normalmente per ciascuna fiera occorre approntare una graduatoria dei richiedenti l’assegnazione del posteggio. Le domande devono essere presentate almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera; le assegnazioni dei posteggi (generalmente) hanno durata limitata ai giorni di fiera o mercato; la graduatoria deve essere affissa all’albo co- munale almeno dieci giorni prima dello svolgimento della fiera o sagra; la priorità è riservata a coloro che vengono collocati ai primi posti della graduatoria.
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