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La nuova disciplina della conferenza di servizi

La nuova conferenza di servizi

Nell’ambito della riforma della pubblica amministrazione approvata nel corso della legislatura, (cd. legge Madia) il Parlamento ha delegato il Governo a ridefinire e semplificare la disciplina della conferenza di servizi con l’obiettivo, tra gli altri, di rendere più celeri i tempi della conferenza, nonché assicurare che qualsiasi tipo di conferenza abbia una durata certa (art. 2, L. 124/2015). In attuazione della delega, il D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 ha riscritto la disciplina della conferenza, riformulando integralmente gli articoli da 14 a 14-quinquies della L. n. 241/1990.

L’istituto della conferenza di servizi, la cui disciplina generale è stabilita nella legge n. 241 del 1990 (artt. 14-15), è stato modificato più volte e parzialmente riformato dalla legge n. 127/1997 (artt. 9-15) che ha novellato la legge 241/1990. Successivamente, modifiche di rilievo sono state apportate dalla legge n. 15/2005 (artt. 8-13), dalla legge n. 69/2009 (art. 9), dal D.L. n. 78/2010 (art. 49), dal D.L. n. 70/2011 (art.5), dal D.L. n. 179/2012 (art. 33-octies) e dal D.L. n. 133/2014 (art. 25).
Il riordino generale della disciplina mantiene ferma la distinzione tra conferenza di servizi istruttoria e decisoria, ridefinendo le ipotesi di convocazione obbligatoria della conferenza.

Come nella disciplina previgente, la conferenza istruttoria è sempre facoltativa, in quanto può essere indetta dall’amministrazione procedente quando ritenga opportuno effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo o in più procedimenti amministrativi connessi (riguardanti medesime attività o risultati). Le forme in cui si svolge tale conferenza sono quelle previste per la conferenza semplificata o, in alternativa, possono essere definite direttamente dall’amministrazione procedente (art. 14, co. 1).

La conferenza decisoria è sempre obbligatoria quando quando la conclusione positiva del procedimento, ovvero lo svolgimento di un’attività privata, è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comuque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza dei diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici (art. 14, co. 2).

In proposito, il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire, nel parere n. 1640 del 13 luglio 2016, i rapporti tra la conferenza di servizi e il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche (introdotto dalla L. n. 124/2015 e disciplinato dall’art. 17-bis della L. n. 241/1990), precisando che si forma il silenzio assenso quando è necessario acquisire l’assenso di una sola amministrazione, mentre opera la conferenza di servizi quando è necessario acquisire l’assenso di due o più amministrazioni.
Si prevede inoltre – confermando un’ipotesi già consolidata – che possa essere indetta la conferenza di servizi preliminare per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi. La peculiarità di questa conferenza è di essere convocata su richiesta del soggetto interessato, corredata da uno studio di fattibilità, al fine di verificare, prima della presentazione di un’istanza o di un progetto definitivo, quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di assenso. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni che regolano la conferenza semplificata, con abbreviazione dei termini fino alla metà (art. 14, co. 3).

Per tutte le tipologie di conferenza è introdotta la regola in base alla quale l’indizione della conferenza è comunicata ai soggetti già destinatari della comunicazione di avvio del procedimento, ai quali è riconosciuta la facoltà di intervenire nel procedimento (art. 14, co. 5).

La conferenza di servizi semplificata

Con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 127/2016 la conferenza di servizi decisoria si svolge di norma in forma semplificata e in modalità “asincrona”, ossia senza riunione, mediante la semplice trasmissione per via telematica, tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze con le relative documentazioni e delle determinazioni.

Il relativo procedimento è delineato dal nuovo articolo 14-bis, della L. 241/1990, in base al quale:

la conferenza è indetta dall’amministrazione procedente entro 5 giorni lavorativi dall’inizio del procedimento d’ufficio o, se il procedimento è a iniziativa di parte, dal ricevimento della domanda. L’amministrazione procedente è tenuta a comunicare l’oggetto della determinazione, corredata dalla relativa documentazione o le credenziali informatiche per accedervi in via telematica, nonchè tutti i termini del procedimento;
le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali e chiarimenti non acquisibili tramite documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, entro un termine perentorio stabilito dall’amministrazione procedente, e comunque non superiore a 15 giorni;.
entro il termine perentorio stabilito dall’amministrazione procedente, e comunque non superiore a 45 giorni, le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Resta fermo l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 2, L. 241/1990. Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Quando tra le amministrazioni coinvolte nella conferenza vi sono quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute, il termine per le determinazioni è di 90 giorni, sempre che norme di legge o regolamenti non stabiliscono un termine diverso;
la mancata comunicazione delle determinazioni di cui sopra entro il termine perentorio previsto, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’UE richiedono l’adozione dei provvedimenti espressi.
scaduto il termine per la comunicazione delle determinazioni, l’amministrazione procedente, entro 5 giorni lavorativi, adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza. La determinazione di conclusione è positiva nel caso siano pervenuti atti di assenso non condizionati, o qualora le condizioni indicate possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza: in tali ipotesi, la determinazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso di competenza delle amministrazioni coinvolte. La determinazione di conclusione della conferenza sarà negativa in presenza di atti di dissenso non ritenuti superabili ed, in tal caso, avrà l’effetto di rigetto della domanda.

La conferenza di servizi simultanea

Fuori dalle ipotesi considerate, è prevista la conferenza in forma simultanea ed in modalità sincrona, con riunione in presenza delle diverse amministrazioni coinvolte (ossia la conferenza di servizi nel senso tradizionale in cui finora è stata intesa). Tale modalità, disciplinata dal nuovo articolo 14-ter della L. n. 241/1990, è destinata ad operare:

nei casi di particolare complessità della decisione da assumere, su iniziativa dell’amministrazione procedente che indice la conferenza entro 5 giorni lavorativi dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda e convoca la riunione entro i successivi 45 giorni. L’amministrazione può avviare la conferenza in forma simultanea anche su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato, avanzata entro 15 giorni dall’indizione di quella semplificata: in tal caso, la riunione ha luogo nei successivi 45 giorni (art. 14-bis, co. 7);
qualora, in sede di conferenza semplificata, l’amministrazione procedente ha acquisito atti di dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali alla decisione finale che la stessa ritiene possibile superare mediante esame contestuale degli interessi coinvolti. In tal caso, la riunione in modalità sincrona si svolge in una data – preventivamente fissata dall’amministrazione procedente – che cade tra il 45° giorno ed il 55° giorno dall’indizione della conferenza semplificata (art. 14-bis, co. 6).
In caso di conferenza simultanea, la nuova disciplina prevede che, ove alla conferenza siano coinvolte amministrazioni dello Stato e di altri enti territoriali, a ciascun livello le amministrazioni convocate alla riunione sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione delle amministrazioni stesse (cd. rappresentante unico). Il rappresentante unico delle amministrazioni statali è nominato dal Presidente del Consiglio o, in caso di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico delle amministrazioni riconducibili a quella regione o a quell’ente (art. 14-ter, co. 4-5).

I lavori della conferenza simultanea si concludono non oltre 45 giorni decorrenti dalla data della prima riunione (90 giorni nel caso in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della tutela della salute). Anche in questo caso, sono introdotti meccanismi di silenzio assenso: infatti, si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Entro il termine predetto, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti.

Il riferimento alle “amministrazioni” e non “ai rappresentanti” chiarisce che le posizioni delle amministrazioni si sommano ai fini del computo, senza ridursi a unità in ragione della fugura del “rappresentante unico”.

La determinazione motivata di conclusione del procedimento

Il novellato articolo 14-quater della L. 241/1990 ribadisce il contenuto decisorio ed il valore provvedimentale della determinazione motivata di conclusione del procedimento. Pertanto la deteminazione di conclusione della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso di competenza delle amministrazioni, nonchè dei gestori di beni e servizi interessati (comma 1).

L’efficacia della determinazione motivata è immediata in caso di approvazione unanime. Ove l’approvazione invece segua alla valutazione delle posizioni prevalenti, l’efficacia è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati per tutto il tempo necessario all’esperimento della procedura di opposizione disciplinata dall’art. 14-quinquies (comma 3).

Le amministrazioni, i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza, possono sollecitare, dando congrua motivazione, l’amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di un’altra conferenza, determinazioni di via di autotutela (revoca od annullamento d’ufficio). Per poter fare richiesta di revoca è tuttavia necessario che l’amministrazione richiedente abbia partecipato alla conferenza o si sia espressa nei termini (comma 2).

Il nuovo articolato precisa che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della conferenza decorrono dalla data di comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza (comma 4).

La procedura di superamento del dissenso qualificato

La nuova disciplina riscrive il meccanismo per il superamento dei dissensi delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi cd. qualificati (ossia la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, nonchè la tutela della salute e della pubblica incolumità), nonchè di regioni e o province autonome, abbreviando anche in tal caso i termini.

Innanzitutto, ai sensi del nuovo articolo 14-quinquies della L. n. 241 del 1990, l’opposizione può essere proposta, dalle amministrazioni portatrici di interessi qualificati, solo a condizione di avere espresso “in modo inequivoco” il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. In caso di regioni o province autonome è necessario che il rappresentante, intervenendo in materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza (comma 2). Si stabilisce, inoltre, che per le amministrazioni statali l’opposizione deve essere proposta dal Ministro.

L’opposizione è indirizzata al Presidente del Consiglio e sospende l’efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza (comma 3). Il Presidente del Consiglio dà impulso alla composizione degli interessi. Infatti, entro quindici giorni dalla ricezione dell’opposizione, la Presidenza del Consiglio indice una riunione cui partecipano tutte le amministrazioni coinvolte nella precedente conferenza. Nel principio di leale collaborazione, i partecipanti formulano proposte per individuare una soluzione condivisa. Se si raggiunge l’accordo, la soluzione rinvenuta sostituisce a tutti gli effetti la determinazione motivata di conclusione della conferenza (comma 4). Questo supplemento di comune vaglio e confronto di interessi può avere a sua volta una ulteriore ‘coda’, allorché un accordo non sia raggiunto nella prima riunione, e nell’antecedente conferenza abbiano partecipato amministrazioni regionali o provinciali autonome. Ebbene, in tal caso può essere indetta – entro i successivi quindici giorni – una seconda riunione (comma 5). Nel caso la o le riunioni conducano ad una intesa, essa forma il contenuto di una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza, da parte dell’amministrazione procedente.

Qualora, invece, all’esito di tali riunioni e, comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l’intesa non si consegua, si apre una seconda fase. Infatti, entro i successivi quindici giorni, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri, il quale delibera con la partecipazione del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata. Ove il Consiglio dei ministri respinga l’opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza (che era rimasta sospesa nella sua efficacia, a seguito dell’opposizione) acquista efficacia in via definitiva, a decorrere dal momento in cui è comunicato il rigetto dell’opposizione.

Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente l’opposizione, modificando in tale caso il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza (comma 6).

Fonte: www.camera.it


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