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Spettacolo viaggiante - Registrazione delle attrazioni

Con il d.m. 18 maggio 2007 “Norme di sicurezza per le attivita’ di spettacolo viaggiante” il Ministero dell’interno delinea le modalità amministrative di gestione da parte dei Comuni delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, istituendo la nuova fase della “registrazione” e della “attribuzione del codice identificativo”, prevedendo all’articolo 4 che ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata, e la stessa potrà avvenire alternativamente:

1) presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione,
2) presso il Comune dove è previsto il primo impiego dell’attività medesima,
3) presso il Comune ove è presente la sede sociale del gestore.

L’attività una volta registrata è sottoposta all’attribuzione, sempre ad opera del Comune registrante, di un codice identificativo che deve essere collocato sull’attività tramite apposita targa metallica, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile a cura del gestore, contenente i seguenti dati:
➢ nome del Comune;
➢ denominazione dell’attività;
➢ codice attribuito (costituito, in sequenza, da un numero progressivo identificativo dell’attività e dall’anno di rilascio);
➢ estremi del decreto in base al quale avviene la registrazione.

La richiesta di registrazione deve essere accompagnata dalla documentazione tecnica che illustra e certifica la sussistenza dei requisiti tecnici dell’art. 3 del d.m., nonché dalla copia del manuale di uso e manutenzione dell’attività (redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione), e da copia del libretto dell’attività.

Questa nuova procedura di registrazione non consiste in una nuova attribuzione di funzioni amministrative ai Comuni, trattandosi piuttosto della legittima individuazione da parte del Ministero competente di una nuova modalità tecnico-procedurale da ricondursi nell’ambito delle competenze assegnate alla Commissione tecnica comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo dal d.lgs. 8 gennaio 1998 n. 3 il quale all’articolo 4, comma 2, prevede: “le Commissioni Provinciali di vigilanza, anche avvalendosi dell’ausilio di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, sono altresì competenti all’accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, al fine della iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337”.

 

PER APPROFONDIRE:


https://www.ufficiocommercio.it