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Vendita di alcolici - Nota dell'Agenzia delle dogane

Pubblichiamo la nota dell’Agenzia delle Dogane 9/10/2017D.Lgs. n.504/95. Art. 29, comma 2. Esercizi di vendita di prodotti alcolici. Esclusione dall’obbligo di denuncia. Campo di applicazione”  con la quale vengono individuate le attività a cui applicare la recente modifica normativa relativa alle procedure di competenza dell’Agenzia delle dogane in materia di vendita di alcolici.

L’art. 1, comma 178 della Legge 4 agosto 2017, n. 124  ha modificato il comma 2 dell’articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introducendo dopo le parole: «esercizi di vendita le seguenti: «, ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,».

Con la nota si estende l’esclusione disposta dalla Legge124/2017 anche alle attività commerciali al dettaglio in sede fissa (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture), per cui  è da disapplicare la voce n. 29 della tabella “A” del D.lgs n. 222/2016 relativa alla “Vendita al minuto di alcolici” ai sensi dell’art. 29 del D.lgs n. 504/1995. 


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