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Il limite privato del controinteresse all'accesso generalizzato

La protezione dei dati personali, la libertà e la segretezza della corrispondenza, gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali integrano gli interessi privati a presidio dei quali, l’art. 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come novellato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, fissa le esclusioni e i limiti al diritto d’accesso generalizzato e contestualmente traccia l’ambito del controinteresse rilevante ai fini del coinvolgimento nel procedimento dei soggetti che ne sono titolari.

L’istanza d’accesso deve essere, pertanto, a questi comunicata, sì da porli nelle condizioni di poter eventualmente presentare una motivata opposizione, entro dieci giorni dalla ricezione della stessa, accertata la quale, decorso detto termine, l’amministrazione competente è chiamata a provvedere.

 

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