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Licenza per la somministrazione e conformità urbanistico-edilizia dei locali

L‘art. 3, comma 7, della legge 25 agosto 1991 n. 287 – sopravvissuto alle disposizioni abrogative del D.lgs. n. 59 del 2010 sancisce che le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, fatta salva l’irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.
In tal senso, il TAR lazio, sez. II-ter ha osservato che la materia commerciale e quella urbanistica sono coordinate ex lege sicché la conformità urbanistico-edilizia dei locali per i quali è richiesta la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande costituisce un profilo che l’Amministrazione comunale è tenuta a valutare sia in sede di rilascio della autorizzazione, costituendone uno dei requisiti, sia per la perdurante legittimità dell’attività assentita, non essendo ipotizzabile lo svolgimento di detta attività di somministrazione in locali e/o su aree non conformi alla disciplina di governo dell’ambito territoriale di riferimento senza incorrere nella evidente elusione delle norme poste a loro presidio. In particolare, la compatibilità urbanistico-edilizia dell’area nonché dell’opera si atteggia necessariamente come requisito intrinseco di ammissibilità (prima ancora che di legittimità) della domanda volta a conseguire l’assenso all’esercizio dell’attività commerciale in ampliamento.

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