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Le sfilate di carri allegorici e le mascherate collettive

Durante le sagre e le manifestazioni locali vi sono sovente, tra le attrazioni, anche le sfilate dei carri allegorici, in occasione soprattutto del periodo carnevalesco; sono queste sfilate che attraggono in particolare i bambini e che, pertanto, dovranno essere allestite con la massima sicurezza.

A parte alcune disposizioni del t.u.l.p.s., in questa materia non vi sono indicazioni specifiche ed è quindi importante ricordare nuovamente la circolare esplicativa del Ministero dell’interno, emanata con prot. n. 17082/114 in data 1° dicembre 2009 (16), che in merito precisa:

i carri allegorici, installati sui veicoli tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni, devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità. In analogia a quanto previsto dall’articolo 141-bis del regolamento del t.u.l.p.s. dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell’impianto alle regole tecniche di sicurezza;

• le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l’attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005);

non si ritiene invece che i carri allegorici siano classificabili fra le “attrazioni” dello spettacolo viaggiante ovvero riconducibili, per tipologia, nell’apposito elenco ministeriale di cui all’articolo 4, legge 18 marzo 1968, n. 337 e assoggettati quindi alle norme di cui al d.m. 18 maggio 2007;

• si ricorda che, ove le sfilate di carri assumano il carattere di manifestazioni temporanee soggette al controllo della Commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, “i luoghi all’aperto, ovvero i luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico”, così come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera l), del d.m. 19 agosto 1996, devono osservare le disposizioni di cui al titolo IX dell’allegato al decreto stesso.

Per stabilire la capienza di tali aree pubbliche in occasione delle suddette manifestazioni temporanee (sfilate) si possono prendere a riferimento i criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell’interno del 6 marzo 2001, recante modifiche al d.m. 19 agosto 1996, relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti all’interno di impianti sportivi.

Al riguardo, si ricorda che nel caso in cui la capienza sia superiore a 5.000 spettatori la Commissione competente in materia è quella provinciale (si veda d.P.R. 28 maggio 2001, n. 311).

Qualora poi sia possibile un afflusso di oltre 10.000 persone, deve essere previsto, ai sensi del d.m. 22 febbraio 1996, n. 261, il servizio di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco.

Al fine di tutelare la sicurezza pubblica, l’art. 85 del t.u.l.p.s. dispone il divieto di comparire mascherati in luogo pubblico. L’uso della maschera è vietato anche nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne che in determinati periodi stabiliti dall’autorità locale di pubblica sicurezza con un apposito manifesto, ove sono inserite anche le particolari condizioni da osservare.

Nelle condizioni da stabilirsi in detto manifesto per l’uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, sono compresi:

• il divieto di portare armi o strumenti atti ad offendere;
• il divieto di gettare materie imbrattanti o pericolose;
• il divieto di molestare le persone;
• l’obbligo di togliersi la maschera ad ogni invito degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

I progetti di mascherate collettive ed allegoriche devono essere preventivamente approvati dall’autorità di pubblica sicurezza.

Queste norme, che limitano l’uso delle maschere, sono inserite nella disciplina che regola gli spettacoli e i trattenimenti pubblici, e in questo ambito devono essere circoscritte, tenendo presente che nel 1931 (anno di pubblicazione del t.u.l.p.s.) il legislatore riteneva che la sicurezza pubblica e la pubblica moralità fossero meglio tutelate disciplinando anche questi aspetti della vita sociale.

Di fatto queste disposizioni, in particolari periodi dell’anno, sono disattese dalla generalità delle persone.


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