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L’accesso dei cani negli esercizi pubblici

La normativa italiana sugli animali d’affezione ed in particolare le disposizioni inerenti la possibilità di far accedere i cani nei locali pubblici non è chiara; in sintesi:

• l’art. 83 del d.P.R. n. 320 del l’8 febbraio 1954, recante “Regolamento di Polizia veterinaria”, stabilisce Il sindaco deve provvedere alla profilassi della rabbia prescrivendo anche l’obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto;

• l’articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, recante “Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico”, dispone che “Al privo della vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida” e che titolari degli esercizi che impediscono od ostacolano, direttamente o indirettamente, l’accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500.

 

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PER APPROFONDIRE

 

NORMATIVA

Articolo 83 – Decreto Presidente della Repubblica 8/2/1954 n. 320 – Regolamento di polizia veterinaria

Legge 14/2/1974 n. 37 – Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico

Regolamento Parlamento europeo e Consiglio 29/4/2004 n. 852/2004Regolamento n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari

PRASSI

Nota Ministero della salute 27/3/2017 prot.11359 – Precisazioni in merito all’accesso degli animali agli esercizi di vendita al dettaglio degli alimenti

Nota Ministero della salute 7/6/2017 prot.23712 – Precisazioni in merito all’accesso degli animali agli esercizi di vendita al dettaglio degli alimenti


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