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Nella Regione Lazio, nei giorni festivi e prefestivi restano chiuse le grandi strutture di vendita

Deve essere respinta la domanda, presenta da una grande struttura  di vendita, di sospensione, con decisione monocratica, dell’ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 13 novembre 2020, rettificata con Ordinanza del 14 novembre 2020, che prevede che nei giorni festivi e prefestivi sono chiuse le grandi strutture di vendita di cui all’art. 15, comma 1, lett. l), l. reg. Lazio 6 novembre 2019, n. 22 (Testo Unico del Commercio), indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, fatte salve le attività commerciali dirette alla vendita di generi alimentari, le farmacie, parafarmacie, le tabaccherie ed edicole; è, infatti, prevalente la tutela della salute pubblica, assicurata anche con la limitazione dell’accesso alle grandi strutture di vendita e dalla conseguente riduzione di movimentazione di popolazione.

Il TAR Lazio ha chiarito  richiamando i principi già espressi dal giudice di appello, che il fondamento comune, di tutti i provvedimenti – di natura e finalità diverse –adottati da autorità politiche governative, nazionali, territoriali e tecniche, è stato, ed è anche nel caso dell’impugnata ordinanza del Presidente della Regione Lazio, quello di assicurare, secondo il principio di massima precauzione, la salute dei cittadini, in quanto valore costituzionale primario e non negoziabile, tanto da comprimere – nei limiti e modi di volta in volta ritenuti indispensabili – anche l’esercizio di diversi diritti o libertà dei cittadini, primo fra tutti il diritto alla libera circolazione. Data la premessa, è stato aggiunto che il parametro cui la valutazione di legittimità in questa fase di sommaria delibazione si deve conformare, non può che essere anzitutto il diritto alla salute, e alla luce di questo si debbano esaminare ulteriori, e diverse, posizioni di interesse e diritto anch’esse costituzionalmente rilevanti, quale la libera iniziativa economica privata in regime di piena concorrenza.

L’ordinanza impugnata pare rientrare nelle predette coordinate ermeneutiche, risultando evidente il fine della tutela della salute pubblica anche mediante la limitazione non solo dell’accesso alle strutture della tipologia di quella ricorrente ma anche della conseguente movimentazione di popolazione, il che conduce alla reiezione della subordinata domanda di apertura solo di 2500 mq con assimilazione alle medie strutture. ​​​​​​​

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

 

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