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Codice del consumo - da oggi in vigore le modifiche

Entrano in vigore oggi le modifiche apportate al  “Codice del consumo” dal decreto legislativo n. 21 del 21 febbraio 2014 di attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.

La direttiva unifica e sostituisce la direttiva 85/577/CEE sulla tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali e la direttiva 97/7/CE sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

Le nuove disposizioni che sostituiscono gli articoli da 45 a 67 del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo), si applicano ai contratti conclusi tra un professionista e un consumatore.

Le norme che sono state modificate sono quelle che regolano i contratti a distanza (le vendite on-line o con qualsiasi mezzo di comunicazione che non prevede la presenza fisica e simultanea delle parti) e quelli negoziati al di fuori dei locali commerciali (le vendite porta a porta o a domicilio, cioè in un luogo diverso dai locali del professionista, ma alla presenza fisica e simultanea delle parti).

Il decreto, che si applicherà a partire da oggi  13 giugno 2014, stabilisce norme standard per gli aspetti comuni di queste due tipologie contrattuali. Tra le novità più significative si segnala: le informazioni precontrattuali dovranno essere più dettagliate, al consumatore dovrà essere consegnato un pro-memoria sull’esistenza della garanzia legale e un modello tipo per l’esercizio del diritto di recesso; nei contratti conclusi telefonicamente il consumatore sarà vincolato solo dopo aver firmato l’offerta e averla accettata per iscritto; il tempo per il diritto di recesso dal contratto è ora di 14 giorni (prima 10); nella restituzione del bene, anche deteriorato, il consumatore non dovrà rispondere della diminuzione di valore dello stesso; se le merci consegnate sono deteriorate la responsabilità è a carico del venditore e non dello spedizioniere; i pagamenti con bancomat o carta di credito e le linee telefoniche dedicate a disposizione del consumatore non sono soggette a spese aggiuntive.

 

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