MAGGIOLI EDITORE - Ufficio commercio


No alla vendita e somministrazione per un quinquennio per soggetti condannati con decreto penale e sottoposti a misure di sicurezza

Non può esercitare attività di vendita e di somministrazione,  il soggetto che è stato condannato con decreto penale, salvo che siano trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata ovvero che nel frattempo sia stata concessa la riabilitazione. Il decreto penale è un provvedimento giurisdizionale emesso a seguito di un procedimento speciale ed è pertanto equiparato ad una sentenza di condanna.  Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ovvero a misure si sicurezza. Il divieto di esercizio dell’attività commerciale (con la sola esclusione dei soggetti dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza) permane per la durata dei cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata. Il decorso dei cinque anni non è ammissibile nel caso dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere. In questo caso è obbligatorio ottenere il provvedimento di riabilitazione.  Con due distinte risoluzioni (dell’8 gennaio 2014 n. 1424 e n. 1368)  il Ministero dello sviluppo economico, – divisione VI promozione della concorrenza, risponde ai quesiti in merito al possesso dei requisiti morali  ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività di somministrazione  di alimenti e bevande. Con riferimento alla necessità o meno di un provvedimento riabilitativo per eliminare gli effetti ostativi all’avvio e all’esercizio dell’attività commerciale , i tecnici del Mise ricordano che  il provvedimento riabilitativo è conditio sine qua non solo quando lo stato di inabilità derivi dalla dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere. E il provvedimento di riabilitazione non è sostenibile nelle altre ipotesi.

Somministrazione alimenti e bevande presso circolo – Si alla vendita di asporto di pizza per i soci di un circolo privato in quanto attività non soggetta a programmazione. Ma se la vendita di pizza d’asporto è effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone si arriva a configurare come un’attività commerciale  soggetta alla più stringente disciplina normativa di settore. Questo è quanto afferma lo sviluppo economico, con la risoluzione dell’8 gennaio 2014 n. 1357 . L’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati è disciplinata dal Dpr 4 aprile 2001 n. 235. Tali attività, ai sensi dell’articolo 3 , 6 comma, della legge 25 agosto 1991 n. 287 (e successive modifiche) sono escluse dalla programmazione. Inoltre , ai sensi dell’articolo 71, 6 comma, del Dlgs n. 59 del 2010 nel caso di attività di vendita di prodotti alimentari e somministrazione di alimenti e bevande effettuate non al pubblico ma ad una cerchia di persone non è più obbligatorio il requisito professionale.  I tecnici del Mise alla luce di tutto ciò ritengono che la vendita di pizza d’asporto è ammissibile solo nei confronti dei soci del circolo privato e non al pubblico.


https://www.ufficiocommercio.it