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Conferenza di servizi

Procedimento amministrativo – conferenza di servizi – obbligatorietà – ipotesi previste dalla legge – fattispecie

TAR SICILIA-PALERMO, SEZ. II – Sentenza 8 gennaio 2014, n. 4

La conferenza di servizi costituisce un modulo procedimentale obbligatorio soltanto nelle ipotesi specificamente previste dalla legge mentre, invece, negli altri casi, il ricorso alla conferenza di servizi è rimesso alla volontà discrezionale dell’amministrazione competente ad emettere il provvedimento finale. Tale interpretazione è pacifica in giurisprudenza e il Consiglio di Stato ha in proposito affermato che “il modulo procedimentale della «conferenza di servizi» è adottato dall’amministrazione investita della relativa istanza ed ha finalità di «semplificazione». Pertanto, nel convocare una «conferenza di servizi» l’amministrazione procedente ha il potere discrezionale di invitare le altre amministrazioni, ovvero i soggetti interessati al procedimento, per una composizione accelerata di tutti gli aspetti del procedimento propedeutici all’adozione del provvedimento finale” (Cons. Stato, sez. V, 5.11.2012, n. 5590). La pretesa obbligatorietà della conferenza di servizi nel caso in esame – in cui si contesta la legittimità del parere negativo reso dalla Soprintendenza in margine al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari su suolo privato – incontra, peraltro, un limite nella riserva di legge posta dall’art. 14 dello statuto delle Regione Siciliana (r.d.lgs. 15.5.1946, n. 455) che attribuisce alla potestà legislativa esclusiva della regione medesima la “tutela del paesaggio” di modo che le disposizioni della legislazione nazionale sono inapplicabili in materia di pareri paesaggistici e ambientali, non soltanto in punto di competenze e di prerogative degli organi preposti alla tutela del vincolo, ma anche in punto di disciplina procedimentale.


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