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Sicilia - L’attività di hobbista non soggetta alla l.r. n. 28/1999

L’Assessorato regionale alle attività produttive, con circolare 22 ottobre 2013, n. 6, indirizzata agli enti locali siciliani ed alle camere di commercio, definisce alcuni aspetti dell’attività dei cosiddetti “hobbisti”, ovvero degli operatori non professionali che non esercitano alcuna attività commerciale, ma vendono in modo del tutto sporadico ed occasionale, prevalentemente su aree pubbliche appositamente individuate dalle amministrazioni comunali, i prodotti del loro ingegno e della loro creatività. Essendo un’attività non svolta nell’ambito dell’esercizio d’impresa, va esclusa l’applicabilità della l.r. n. 28/1999, che ha disciplinato la materia del commercio su aree private nel territorio regionale.

In Sicilia, le aree per mercati e fiere locali, fiere-mercato e sagre non fanno parte delle aree in concessione destinate al Commercio e sono, invece, stabilite dal Sindaco con il provvedimento di istituzione (art. 11, comma 3, L.r. n. 18/1995).
Con riferimento alla succitata normativa, restava da chiarire alcuni aspetti che riguardano l’attività dei cosiddetti “hobbisti”, ovvero degli operatori non professionali che non esercitano alcuna attività commerciale, ma vendono in modo del tutto sporadico ed occasionale, prevalentemente su aree pubbliche appositamente individuate dalle amministrazioni comunali, i prodotti dell’ingegno e della creatività realizzati dagli stessi hobbisti.
Nell’ordinamento regionale, così come in quello nazionale, manca una definizione giuridica dell’hobbista ed una disciplina del commercio dei prodotti della propria attività.
L’unico riferimento giuridico certo è la legge in materia di Iva, in forza della quale sono imponibili solo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali o agricole.
Nell’ambito delle attività commerciali rientrano solo quelle, ancorché occasionali, che siano svolte in forma di impresa, i cui requisiti, la professionalità e l’abitualità esigono il carattere continuativo e stabile dell’attività imprenditoriale ai sensi degli artt. 2135 e 2195 del codice civile, non ravvisabili, nel caso in specie, ad atti isolati di produzione e commercio.
Se ne desume, pertanto, che anche a fronte di un’attività occasionale, solo quella esercitata nell’ambito di attività di impresa può essere qualificata come commerciale e quindi soggetta ai relativi obblighi fiscali e regolamentari.
Tutto ciò premesso, conseguentemente, si ritiene che la vendita occasionale di oggetti realizzati per hobby possa essere esclusa dall’applicazione della L.r. n. 28/99 (così come previsto dall’art. 2, comma 2, lett. i), della citata legge regionale) che ha disciplinato la materia del commercio su aree private nel territorio regionale.


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