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Affittacamere: i servizi al cliente qualificano l’attività

Enti locali – sindaco – ordinanza di cessazione immediata della attività di “affittacamere a pagamento” – illegittimità – fattispecie

TAR PIEMONTE, SEZ. I – Sentenza 9 ottobre, n. 1063

È illegittima l’ordinanza con la quale il Sindaco dispone la cessazione immediata della attività di “affittacamere a pagamento” nel caso in cui dalle informazioni acquisite in sede istruttoria risulti che il proprietario dell’abitazione non provvedesse ad effettuare anche la pulizia delle camere ed il cambio della biancheria (circostanza peraltro apparsa anche inverosimile se si considera che secondo i testimoni il proprietario dell’alloggio ospitava da cinque a dieci persone alla volta e che per effettuare il riassetto delle camere ed il cambio della biancheria avrebbe dovuto disporre di un minimo di organizzazione circa la quale nulla emergeva dai verbali). Le informazioni raccolte dai Carabinieri, pertanto, non giustificavano la qualificazione della attività esercitata dal ricorrente in termini di “affittacamere”, posto che secondo la giurisprudenza consolidata (si veda tra le più recenti Cass. n. 2265/2010) il riassetto dei locali concessi in godimento e la fornitura di tutto quanto occorrente per il godimento degli stessi costituisce requisito minimo e necessario che qualifica l’attività di affittacamere, distinguendola dalla mera locazione.


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