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Commercio su aree pubbliche: Scia per l'itinerante e inapplicabilità dei limiti alle soste

Il ministero dello Sviluppo Economico interviene con due pareri sulla disciplina del commercio su aree pubbliche precisando quanto segue:

1) parere n. 0074808 del 6 maggio 2013 – Non trovano più applicazione le limitazioni al commercio su aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante di Tipo B stabilite dalla normativa regionale, relativamente all’obbligo di spostarsi da un luogo entro un determinato tempo e ad una determinata distanza. Pur precisando che il commerciante itinerante non può occupare una porzione di suolo pubblico e può stazionare solo limitatamente  al tempo necessario a soddisfare le richieste da parte dell’utenza, per il ministero stabilire orari di permanenza o stazionamenti successivi a distanze prestabilite, non risulta in linea con i principi fissate dalle numerose norme di semplificazione e di liberalizzazione di recente emanazione. Per quanto attiene al titolo abilitante ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, per il Ministero l’autorizzazione iniziale è da considerarsi ormai sostituita dalla SCIA in quanto non discrezionale e non soggetta di per sé a programmazione, nella misura in cui è intesa come titolo che dà luogo a concorrere alla concessione di posteggi in sede fissa già “programmati” ed a svolgere l’attività in forma itinerante nelle aree in cui, in sede di programmazione, non sia stata esclusa la possibilità di esercizio a questi fini;

2) parere n. 0086951 del 24/05/2013 – conferma nuovamente che l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, in quanto non soggetto a limiti, contingentamenti o programmazione, può essere avviato mediante una SCIA.


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