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Ordinanza contingibile e urgente che vieta lo svolgimento di gare di go-kart

Enti locali – sindaco – ordinanza contingibile e urgente – divieto di svolgimento delle gare di go-kart su circuito privato – per motivi di sicurezza ed incolumità, anche in relazioni a “fenomeni sismici”, che “potrebbero aver causato situazioni di pericolo per il circuito non visibili e che potrebbero ripetersi”, nonché a motivi di ordine pubblico – illegittimità – ragioni

 TAR CALABRIA-CATANZARO, SEZ. I – Sentenza 6 giugno 2013, n. 643

È illegittima l’ordinanza contingibile ed urgente con cui è stato inibito ad un soggetto privato lo svolgimento delle gare di go-kart a causa della non idoneità della strada di accesso al circuito privato, per motivi di sicurezza ed incolumità, anche in relazioni a “fenomeni sismici”, che “potrebbero aver causato situazioni di pericolo per il circuito non visibili e che potrebbero ripetersi”, nonché a motivi di ordine pubblico. Secondo jus receptum, il potere esercitato in base all’art. 54, del d.lgs. 18.8.2000 n. 267 presuppone una situazione di pericolo effettivo – da indicare espressamente- avente i caratteri della temporaneità, che non può essere affrontata con nessun altro tipo di provvedimento. In altri termini, tale provvedimento atipico, di natura eccezionale, previsto per fronteggiare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, non può essere utilizzato ai fini della cura di esigenze prevedibili e ordinarie e va giustificato dalla sussistenza di situazioni eccezionali ed impreviste, incompatibili con i tempi occorrenti per l’espletamento degli ordinari procedimenti e con l’utilizzo dei provvedimenti tipizzati previsti dall’ordinamento giuridico. Nel caso di specie, l’impugnata ordinanza risulta giustificata, sostanzialmente, dal rischio di incolumità, anche in relazioni a “fenomeni sismici” che “potrebbero aver causato situazioni di pericolo per il circuito non visibili e che potrebbero ripetersi”, a sbancamenti e riporti di terreno che sarebbero stati effettuati, alla strada di accesso sprovvista dei prescritti requisiti, con implicazioni di ordine pubblico, anche in correlazione alle condizioni di sicurezza per i partecipanti. Trattasi, a ben vedere, di situazioni suscettibili di poter essere fronteggiate con l’esercizio dei poteri attribuiti in via ordinaria in materia di regolamentazione dell’uso del territorio agli enti locali. Invero, non risultano essere state esaustivamente indicate quelle ragioni di imprevedibilità ed eccezionalità del pericolo (TAR Piemonte, sez. II, 16.1.2006, n. 88; TAR Toscana, sez. II, 2.12.2009, n. 2584), tali da giustificare il ricorso allo strumento ex art. 54 t.u.e.l., tenuto presente il lasso di tempo intercorrente fra l’emanazione dell’ordinanza e le due gare, essendosi, invero, il Sindaco limitato ad enunciare, genericamente, la sussistenza di rischi di carattere sismico e di gravi disagi, connessi alla presenza nel territorio del circuito delle gare di che trattasi. Invero, sul piano del periculum in mora, il comune non fa esaustivo riferimento agli elementi da cui avrebbe dedotto il rischio sismico ed alle ragioni per le quali non avrebbe potuto attivarsi con i mezzi ordinari nel lasso di tempo sufficiente per predisporre congrua istruttoria. È, pertanto, evidente che la mancata indicazione dei predetti requisiti di eccezionalità ed imprevedibilità del pericolo, e, per l’effetto, dell’urgenza dell’intervento e dell’impossibilità di utilizzare gli altri strumenti previsti dal sistema, vizia irreparabilmente l’ordinanza impugnata, rendendone inevitabile il suo annullamento, anche in considerazione del fatto che i problemi evidenziati non risultano supportati dalle risultanze di un’adeguata istruttoria.


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