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Regola tecnica di prevenzione  incendi - Modifica al decreto 19 agosto 1996

DECRETO 18 dicembre 2012   – Modifica al decreto 19 agosto 1996, concernente l’approvazione  della regola  tecnica  di  prevenzione  incendi   per   la   progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di  pubblico spettacolo. (12A13380)

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,  concernente  il
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  a  norma  dell’art.  11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto  il  decreto  del  Ministro  dell’interno  19  agosto   1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  12
settembre 1996, n. 214 il quale, al comma 2 dell’art. 1, esclude  dal
campo di applicazione i luoghi all’aperto, quali piazze e aree urbane
prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento  del
pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con
uso di palchi o pedane per artisti, purche’ di altezza non  superiore
a  0,8  metri  e  di  attrezzature  elettriche,  comprese  quelle  di
amplificazione sonora, purche’ installate in aree non accessibili  al
pubblico;
Vista la proposta del Comitato centrale tecnico-scientifico per  la
prevenzione incendi, di cui all’art. 21  del  decreto  legislativo  8
marzo 2006, n. 139, con cui si  chiede  l’eliminazione  del  predetto
limite di altezza, pari a 0,8 metri, ritenuto non rilevante  ai  fini
della prevenzione incendi, ferme  restando,  per  i  predetti  luoghi
all’aperto, le prescrizioni di cui al titolo IX della regola  tecnica
allegata al decreto del Ministro dell’interno 19  agosto  1996  e  le
vigenti disposizioni in  materia  di  tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
Ravvisata la necessita’  di  modificare  il  decreto  del  Ministro
dell’interno 19 agosto 1996;

Decreta:

Art. 1

1. All’art. 1,  comma  2,  lettera  a)  del  decreto  del  Ministro
dell’interno 19 agosto  1996,  le  parole  «purche’  di  altezza  non
superiore a m. 0,8» sono soppresse  e  alla  fine  sono  aggiunte  le
seguenti parole: «, fermo restando quanto  stabilito  nel  titolo  IX
della regola tecnica allegata al presente decreto».

                               Art. 2 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 

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