MAGGIOLI EDITORE - Ufficio commercio


In Gazzetta il testo della Legge di Stabilità 2013, n. 228/2012, in vigore dal 1° gennaio

E’ stato pubblicata in Gazzetta la legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)”

Entra in vigore il 1° gennaio 2013.

LEGGE 24 dicembre 2012 , n. 228  

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
 e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013). (12G0252) 

 

 Vigente al: 29-12-2012 

 

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al
mercato finanziario, in termini di competenza,  di  cui  all'articolo
11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  per
gli anni 2013, 2014 e 2015, sono indicati nell'allegato 1. I  livelli
del ricorso  al  mercato  si  intendono  al  netto  delle  operazioni
effettuate  al  fine  di  rimborsare  prima  della  scadenza   o   di
ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello
Stato. 
  2. Nell'allegato 2 sono indicati: 
  a) l'adeguamento  degli  importi  dei  trasferimenti  dovuti  dallo
Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37,  comma  3,  lettera
c), della legge 9 marzo 1989,  n.  88,  e  successive  modificazioni,
dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  e
successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge  12
novembre 2011, n. 183, per l'anno 2013; 
  b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno  2013
in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a). 
  3. Gli importi complessivi di cui al comma 2 sono ripartiti tra  le
gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della
legge  7  agosto  1990,   n.   241,   e   successive   modificazioni.
Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati gli importi  che,  prima  del
riparto, sono attribuiti: 
  a) alla gestione per i coltivatori diretti,  mezzadri  e  coloni  a
completamento  dell'integrale  assunzione  a   carico   dello   Stato
dell'onere   relativo   ai   trattamenti   pensionistici    liquidati
anteriormente al 1° gennaio 1989; 
  b) alla gestione speciale minatori; 
  c)  alla  gestione  speciale  di  previdenza  e  assistenza  per  i
lavoratori dello spettacolo gia' iscritti al soppresso ENPALS. 
  4. Ai fini dell'attuazione  di  quanto  previsto  dall'articolo  7,
comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  gli  stanziamenti
relativi alle spese rimodulabili dei  programmi  dei  Ministeri  sono
ridotti in termini di competenza e di cassa  degli  importi  indicati
nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge. 
  5.  Gli  stanziamenti  relativi  alle   spese   interessate   dagli
interventi correttivi proposti dalle amministrazioni sono ridotti  in
conseguenza delle disposizioni contenute nei successivi commi. 
  6. Concorre al raggiungimento degli obiettivi  di  riduzione  della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze la disposizione  di
cui al comma 7. 
  7.  Le  risorse  disponibili  per  gli  interventi   recati   dalle
autorizzazioni di  spesa  di  cui  all'elenco  n.  2,  allegato  alla
presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015
e successivi per gli importi ivi indicati. 
  8. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione  della
spesa  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   le
disposizioni di cui ai commi 9 e 15. 
  9. Fino alla riforma degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo
13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, a decorrere dal  2014,  per  un
importo pari a 30 milioni di  euro,  il  concorso  al  raggiungimento
degli obiettivi  di  finanza  pubblica  di  cui  all'articolo  7  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' assicurato  dal  Ministero  del
lavoro e delle politiche  sociali  anche  mediante  l'attuazione  del
comma 15 del medesimo articolo 7. 
  10. Al fine di conseguire il piu' adeguato  ed  efficace  esercizio
delle attivita' degli istituti di patronato e di assistenza  sociale,
anche  nell'ottica  dell'ottimale  gestione   delle   risorse,   come
rideterminate ai sensi del comma 9, garantendo altresi'  ai  fruitori
dei relativi servizi ottimali condizioni generali di erogazione e  un
,piu' uniforme livello di prestazione sul territorio nazionale,  alla
legge  30  marzo  2001,  n.   152,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «tre anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «otto anni»; 
  b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «un terzo  delle
regioni e in un terzo delle province» sono sostituite dalle seguenti:
«due terzi delle regioni e in due terzi delle province»; 
  c) all'articolo 3, comma 2, le parole: «un terzo delle regioni e in
un terzo delle province del  territorio  nazionale»  sono  sostituite
dalle seguenti: «due  terzi  delle  regioni  e  in  due  terzi  delle
province  del  territorio  nazionale,  secondo  criteri  di  adeguata
distribuzione sul territorio nazionale individuati  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali»; 
  d) all'articolo 13, comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, nonche' a verifiche  ispettive  straordinarie  in
Italia  sull'organizzazione  e  sull'attivita'  e  per  la  specifica
formazione del personale ispettivo addetto»; 
  e) all'articolo 13, comma 7, lettera b), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole:  «rilievo  prioritario  alla  qualita'  dei  servizi
prestati verificata attraverso una relazione  annuale  redatta  dagli
enti   pubblici   erogatori   delle   prestazioni   previdenziali   e
assicurative con  riferimento  a  standard  qualitativi  fissati  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli  istituti
di patronato e di assistenza sociale e i predetti enti pubblici;». 
  11. Le disposizioni  di  cui  alle  lettere  b)  e  c),  del  comma
precedente si applicano a decorrere dal 2015. 
  12. Per l'anno 2014, i requisiti di cui alle lettere b) e  c),  del
comma 10, devono essere riferiti alla  meta'  delle  regioni  e  alla
meta' delle province del territorio nazionale. 
  13. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale  riconosciuti
in via definitiva e operanti alla data di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione adeguano  la  propria  struttura  organizzativa
entro un anno dalla medesima data. In caso di mancato adeguamento  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 16,  comma  2,  lettera
a), della legge 30 marzo 2001, n. 152. 
  14. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede,  al
fine di incentivare la qualita' e l'ampiezza  dei  servizi  resi  dai
patronati,   alla   progressiva   valorizzazione,   ai    fini    del
finanziamento, delle prestazioni individuate nelle  tabelle  allegate
al regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della
salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, a punteggio
zero.  In  attesa  della  rivisitazione  finalizzata  alla   predetta
valorizzazione, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio  2013
sono riconosciuti 0,25 punti  per  ogni  intervento  individuato  con
decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  non
finanziato, avviato con modalita' telematiche e verificato dagli enti
pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative. 
  15. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  7,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'  ridotta  di  30
milioni di euro  per  l'anno  2013  e  di  11.022.401  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2015. 
  16. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero della giustizia le disposizioni di cui  ai  commi
da 17 a 29. 
  17.  All'articolo  13  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115,  dopo  il  comma
1-ter e' inserito il seguente: 
  «1-quater. Quando l'impugnazione, anche  incidentale,  e'  respinta
integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte
che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo  a  titolo
di  contributo  unificato  pari  a  quello  dovuto  per   la   stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma  1-bis.  Il
giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei  presupposti
di cui al periodo  precedente  e  l'obbligo  di  pagamento  sorge  al
momento del deposito dello stesso». 
  18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai procedimenti
iniziati dal trentesimo giorno successivo alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  19. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  1) all'articolo 16 apportare le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 9: 
  1) dopo la lettera c) inserire la seguente: 
  «c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014  per  le  notificazioni  a
persona diversa dall'imputato  a  norma  degli  articoli  148,  comma
2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di  procedura  penale  nei
procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello»; 
  2) sostituire la lettera d) con la seguente: 
  «d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a  quello  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  dei
decreti di cui al comma 10 per  gli  uffici  giudiziari  diversi  dai
tribunali e dalle corti d'appello»; 
  b) al comma 12, il secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«L'elenco formato  dal  Ministero  della  giustizia  e'  consultabile
esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli  uffici  notificazioni.
esecuzioni e protesti, e dagli avvocati»; 
  2) dopo l'articolo 16 inserire i seguenti: 
  «Art. 16-bis. - (Obbligatorieta' del deposito telematico degli atti
processuali). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal
30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o  di  volontaria
giurisdizione,  innanzi  al  tribunale,  il   deposito   degli   atti
processuali e dei  documenti  da  parte  dei  difensori  delle  parti
precedentemente costituite  ha  luogo  esclusivamente  con  modalita'
telematiche,  nel  rispetto  della  normativa   anche   regolamentare
concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei
documenti informatici. Allo stesso modo si procede  per  il  deposito
degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o  delegati
dall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalita'  di
cui  al  presente  comma.  a  depositare  gli  atti  e  i   documenti
provenienti dai soggetti da esse nominati. 
  2. Nei processi esecutivi  di  cui  al  libro  III  del  codice  di
procedura civile la  disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica
successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. 
  3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si
applica esclusivamente al deposito degli  atti  e  dei  documenti  da
parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore,  del
commissario liquidatore e del commissario straordinario. 
  4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento  davanti  al
tribunale di cui al  libro  IV,  titolo  I,  capo  I  del  codice  di
procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei
provvedimenti,  degli  atti  di  parte  e  dei  documenti  ha   luogo
esclusivamente  con  modalita'  telematiche,   nel   rispetto   della
normativa  anche  regolamentare  concernente  la  sottoscrizione,  la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il  presidente
del  tribunale  puo'  autorizzare  il  deposito  di  cui  al  periodo
precedente con modalita' non telematiche quando i sistemi informatici
del  dominio  giustizia  non  sono   funzionanti   e   sussiste   una
indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della  disposizione
di  cui  al  comma  1  al  giudizio   di   opposizione   al   decreto
d'ingiunzione. 
  5. Con uno o piu'  decreti  aventi  natura  non  regolamentare,  da
adottarsi sentiti l'Avvocatura generale  dello  Stato,  il  Consiglio
nazionale  forense  ed  i   consigli   dell'ordine   degli   avvocati
interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la
funzionalita' dei servizi di comunicazione, individuando i  tribunali
nei  quali  viene  anticipato,  anche  limitatamente   a   specifiche
categorie di procedimenti, il termine previsto dai commi da 1 a 4. 
  6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di
cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal  quindicesimo  giorno
successivo  alla  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con
i quali il Ministro della  giustizia,  previa  verifica,  accerta  la
funzionalita' dei servizi di comunicazione. I  decreti  previsti  dal
presente comma sono  adottati  sentiti  l'Avvocatura  generale  dello
Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli
avvocati interessati. 
  7. Il deposito di cui ai commi da 1 a  4  si  ha  per  avvenuto  al
momento in cui viene generata la ricevuta  di  avvenuta  consegna  da
parte del gestore di  posta  elettronica  certificata  del  ministero
della giustizia. 
  8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo  periodo,  il  giudice
puo' autorizzare il deposito degli atti processuali e  dei  documenti
di cui ai commi che precedono con modalita' non telematiche quando  i
sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. 
  9. Il giudice puo'  ordinare  il  deposito  di  copia  cartacea  di
singoli atti e documenti per ragioni specifiche. 
  Art.   16-ter.   -   (Pubblici   elenchi   per   notificazioni    e
comunicazioni). - 1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini  della
notificazione e comunicazione degli atti in materia  civile,  penale,
amministrativa e stragiudiziale si  intendono  per  pubblici  elenchi
quelli previsti dagli  articoli  4  e  16,  comma  12,  del  presente
decreto; dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito con modificazioni dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,
dall'articolo 6-bis del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,
nonche' il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal
ministero della giustizia. 
  Art. 16-quater. - (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53).  -
1. Alla legge 21 gennaio 1994, n.  53,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "all'articolo  1"  sono
inserite le seguenti: "effettuata a mezzo del servizio postale"; 
  b)  all'articolo  3,  comma  1,  alinea,  le   parole:   "«di   cui
all'articolo 1 deve" sono sostituite dalle seguenti: "che  procede  a
norma dell'articolo 2 deve"; 
  c) all'articolo 3, il comma 3-bis e' abrogato; 
  d) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
  "Art. 3-bis. - 1. La  notificazione  con  modalita'  telematica  si
esegue  a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata   all'indirizzo
risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della  normativa,  anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la  trasmissione  e  la
ricezione dei documenti informatici.  La  notificazione  puo'  essere
eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica
certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. 
  2. Quando l'atto  da  notificarsi  non  consiste  in  un  documento
informatico,  l'avvocato  provvede  ad  estrarre  copia   informatica
dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la  conformita'
all'originale  a  norma  dell'articolo  22,  comma  2,  del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n.  82.  La  notifica  si  esegue  mediante
allegazione  dell'atto  da  notificarsi   al   messaggio   di   posta
elettronica certificata. 
  3. La notifica si perfeziona,  per  il  soggetto  notificante,  nel
momento in cui viene generata la ricevuta  di  accettazione  prevista
dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento  in  cui
viene  generata   la   ricevuta   di   avvenuta   consegna   prevista
dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68. 
  4.  Il   messaggio   deve   indicare   nell'oggetto   la   dizione:
«notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994». 
  5. L'avvocato redige la relazione  di  notificazione  su  documento
informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato  al
messaggio  di  posta  elettronica  certificata.  La  relazione   deve
contenere: 
  a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante; 
  b)  gli  estremi  del  provvedimento  autorizzativo  del  consiglio
dell'ordine nel cui albo e' iscritto; 
  c) il nome e cognome o la denominazione e  ragione  sociale  ed  il
codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; 
  d) il nome e cognome o  la  denominazione  e  ragione  sociale  del
destinatario; 
  e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto  viene
notificato; 
  f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo e'  stato
estratto; 
  g) l'attestazione di conformita' di cui al comma 2. 
  6. Per le notificazioni effettuate in corso di  procedimento  deve,
inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero
e l'anno di ruolo."; 
  e) all'articolo 4, comma 1, le parole: "a mezzo  posta  elettronica
certificata, ovvero" sono soppresse; 
  f) all'articolo 5, il comma 1 e' abrogato; 
  g) all'articolo 6,  comma  1,  le  parole:  "la  relazione  di  cui
all'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "la  relazione  o  le
attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9"; 
  h) all'articolo 8, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
  "4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata."; 
  i) all'articolo 9, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "1-bis. Qualora non si possa procedere al  deposito  con  modalita'
telematiche  dell'atto  notificato  a  norma   dell'articolo   3-bis,
l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di  posta
elettronica certificata,  dei  suoi  allegati  e  della  ricevuta  di
accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta  la  conformita'  ai
documenti informatici da cui sono tratte ai sensi  dell'articolo  23,
comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."; 
  l) all'articolo 10, comma 1, e'  inserito,  in  fine,  il  seguente
periodo: "Quando l'atto e' notificato a norma dell'articolo 3-bis  al
pagamento dell'importo di  cui  al  periodo  precedente  si  provvede
mediante sistemi telematici". 
  2. Con decreto del Ministro della  giustizia,  da  adottarsi  entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di  conversione
del  presente  decreto,  si  procede  all'adeguamento  delle   regole
tecniche di cui al decreto del Ministro della giustizia  21  febbraio
2011, n. 44. 
  3. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1  acquistano  efficacia  a
decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto  di  cui  al
comma 2. 
  Art.  16-quinquies.   -   (Copertura   finanziaria).   -   1.   Per
l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso  gli
uffici giudiziari, per il potenziamento delle  reti  di  trasmissione
dati, nonche' per la manutenzione dei  relativi  servizi  e  per  gli
oneri  connessi  alla  formazione  del  personale  di   magistratura,
amministrativo  e  tecnico,  e'  autorizzata   la   spesa   di   euro
1.320.000,00 per l'anno 2012, di euro 5.000.000 per l'anno 2013 e  di
euro 3.600.000 a decorrere dall'anno 2014. 
  2. Al relativo onere si provvede con  quota  parte  delle  maggiori
entrate  derivanti  dall'applicazione  delle  disposizioni   di   cui
all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n.  183,  che
sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata
ed in quello del Ministero della giustizia. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio.»; 
  3) all'articolo 17 apportare le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, lettera e), sostituire il punto 2) con il seguente: 
  «2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Il ricorso puo'  essere  sottoscritto  anche  personalmente  dalla
parte ed e' formato ai sensi degli articoli 21, comma 2,  ovvero  22,
comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma, e'  trasmesso
all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore  indicato
nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al
successivo sesto comma. L'originale del titolo di credito allegato al
ricorso e' depositato presso la cancelleria del tribunale."»; 
  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Il curatore, il commissario  giudiziale  nominato  a  norma
dell'articolo 163 del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  il
commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a  norma
dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,  entro
dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle  imprese,  ai
fini dell'iscrizione.  il  proprio  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata». 
  20. Al codice di procedura civile, libro terzo, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  1) all'articolo 543, secondo comma: 
  a) al numero  3),  dopo  le  parole:  «tribunale  competente»  sono
inserite le seguenti parole: «nonche' l'indicazione dell'indirizzo di
posta elettronica certificata del creditore procedente»; 
  b) al numero 4),  dopo  le  parole:  «a  mezzo  raccomandata»  sono
inserite le seguenti parole: «ovvero a  mezzo  di  posta  elettronica
certificata»; 
  2) all'articolo  547,  primo  comma,  dopo  le  parole:  «creditore
procedente» sono inserite le seguenti parole: «o trasmessa a mezzo di
posta elettronica certificata»; 
  3) l'articolo 548 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  548.  -  (Mancata  dichiarazione  del  terzo).   -   Se   il
pignoramento riguarda i crediti di  cui  all'articolo  545,  terzo  e
quarto comma, quando il terzo non compare all'udienza  stabilita,  il
credito pignorato, nei termini indicati dal creditore,  si  considera
non contestato ai fini del procedimento in  corso  e  dell'esecuzione
fondata sul provvedimento di assegnazione, e il  giudice  provvede  a
norma degli articoli 552 o 553. 
  Fuori dei casi  di  cui  al  primo  comma,  quando  all'udienza  il
creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice,
con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza e' notificata
al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non
compare alla nuova udienza, il credito pignorato o  il  possesso  del
bene  di  appartenenza  del  debitore,  nei  termini   indicati   dal
creditore, si considera non contestato a norma del primo comma. 
  Il  terzo  puo'  impugnare  nelle  forme  e  nei  termini  di   cui
all'articolo 617, primo comma, l'ordinanza di assegnazione di crediti
adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne  avuto
tempestiva conoscenza per irregolarita'  della  notificazione  o  per
caso fortuito o forza maggiore.»; 
  4) l'articolo 549 e' sostituto dal seguente: 
  «Art. 549. - (Contestata  dichiarazione  del  terzo).  -  Se  sulla
dichiarazione sorgono contestazioni, il  giudice  dell'esecuzione  le
risolve,  compiuti   i   necessari   accertamenti,   con   ordinanza.
L'ordinanza produce effetti ai  fini  del  procedimento  in  corso  e
dell'esecuzione fondata  sul  provvedimento  di  assegnazione  ed  e'
impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617.». 
  21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano ai procedimenti
di espropriazione presso terzi iniziati  successivamente  all'entrata
in vigore della presente legge. 
  22. All'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di
cui al decreto legislativo 1°  agosto  2003,  n.  259,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Con decreto del Ministro della giustizia e del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono determinati: 
  a) le prestazioni previste al comma 1, le modalita' e  i  tempi  di
effettuazione delle stesse e gli obblighi specifici degli operatori; 
  b) il ristoro dei costi sostenuti e le modalita'  di  pagamento  in
forma di canone annuo forfetario, determinato anche in considerazione
del numero  e  della  tipologia  delle  prestazioni  complessivamente
effettuate nell'anno precedente»; 
  b) il comma 4 e' abrogato. 
  23. L'abrogazione del comma 4 dell'articolo 96 del codice di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ha  effetto  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui  al  comma  2  del
medesimo articolo 96, come da ultimo sostituito dal comma 22, lettera
a), del presente articolo. 
  24. All'articolo  1  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  e
successive  modificazioni,  il  comma  294-bis  e'   sostituito   dal
seguente: 
  «294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati
al pagamento di  spese  per  servizi  e  forniture  aventi  finalita'
giudiziaria o penitenziaria, nonche' le aperture di credito a  favore
dei funzionari  delegati  degli  uffici  centrali  e  periferici  del
Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della  Direzione
nazionale antimafia e della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,
destinati al pagamento di somme liquidate  a  norma  della  legge  24
marzo 2001, n. 89, ovvero di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo
dovuti al personale amministrato  dal  Ministero  della  giustizia  e
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri». 
  25. All'articolo  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 6, lettera s): 
  1) al capoverso c), le parole: «euro 1.500» sono  sostituite  dalle
seguenti: «euro 1.800»; 
  2) il capoverso d) e' sostituito dal seguente: 
  «d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1,  lettere  a)  e
b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2  luglio
2010, n. 104, il contributo dovuto e' di euro 2.000 quando il  valore
della controversia e' pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di
importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto e'
di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore  a  1.000.000  di
euro e' pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma
3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto e' di euro 6.000;»; 
  3) al capoverso e), primo  periodo,  le  parole:  «euro  600»  sono
sostituite dalle seguenti: «euro 650»; 
  b) al comma 10: 
  1) dopo le parole: «commi 6,» sono inserite le  seguenti:  «lettere
da b) a r),»; 
  2)  le  parole:  «ad  apposito  fondo  istituito  nello  stato   di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze»   sono
sostituite dalle seguenti: «al pertinente  capitolo  dello  stato  di
previsione del Ministero della giustizia»; 
  3) le parole: «e amministrativa» sono soppresse; 
  4) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il  maggior  gettito
derivante dall'applicazione delle disposizioni di  cui  al  comma  6,
lettera s), e' versato  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato  di  previsione
del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  alimentato  con  le
modalita' di cui al  periodo  precedente,  per  la  realizzazione  di
interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa»; 
  c) il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
  «11. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  della
giustizia, e'  stabilita  la  ripartizione  in  quote  delle  risorse
confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per  essere
destinate,  in  via  prioritaria,  all'assunzione  di  personale   di
magistratura  ordinaria,  nonche',  per  il  solo  anno   2013,   per
consentire ai lavoratori  cassintegrati,  in  mobilita',  socialmente
utili e ai disoccupati e agli inoccupati,  che  a  partire  dall'anno
2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali  o  provinciali
presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo
entro il 31 dicembre 2013, nel limite di  spesa  di  7,5  milioni  di
euro. La titolarita' del relativo progetto formativo e' assegnata  al
Ministero della giustizia. A decorrere  dall'anno  2014  tale  ultima
quota e' destinata all'incentivazione  del  personale  amministrativo
appartenente  agli  uffici  giudiziari  che  abbiano  raggiunto   gli
obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga  alle  disposizioni  di
cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e alle  spese  di  funzionamento  degli  uffici  giudiziari.  La
riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, e' effettuata al
netto delle risorse utilizzate per le  assunzioni  del  personale  di
magistratura ordinaria»; 
  d) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
  «11-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'  stabilita
la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di  cui
al comma 10, secondo periodo, per essere  destinate,  per  un  terzo,
all'assunzione di personale di magistratura amministrativa e, per  la
restante quota, nella misura del 50 per cento all'incentivazione  del
personale amministrativo  appartenente  agli  uffici  giudiziari  che
abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche  in  deroga
alle  disposizioni  di  cui  all'articolo   9,   comma   2-bis,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nella misura del 50  per  cento
alle   spese   di   funzionamento   degli   uffici   giudiziari.   La
riassegnazione prevista dal comma 10, secondo periodo, e'  effettuata
al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale  di
magistratura amministrativa»; 
  e) al comma 12, il primo e il secondo periodo sono  sostituiti  dai
seguenti: «Ai  fini  dei  commi  11  e  11-bis,  il  Ministero  della
giustizia e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli
uffici  giudiziari  presso  i  quali,  alla  data  del  31  dicembre,
risultano pendenti procedimenti civili  e  amministrativi  in  numero
ridotto di almeno il  10  per  cento  rispetto  all'anno  precedente.
Relativamente  ai  giudici  tributari,   l'incremento   della   quota
variabile del compenso di  cui  all'articolo  12,  comma  3-ter,  del
decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e' altresi' subordinato,  in  caso
di pronuncia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza  di
merito che definisce il ricorso entro novanta giorni  dalla  data  di
tale pronuncia»; 
  f) al comma 14, primo periodo, le parole: «fondo di  cui  al  comma
10» sono sostituite dalle seguenti: «capitolo di  cui  al  comma  10,
secondo periodo»; 
  g) al comma 15, le parole: «del decreto di cui al  comma  11»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'emanazione dei  decreti  di  cui  ai
commi 11 e 11-bis». 
  26. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, dopo il comma 3-bis, e'  aggiunto  il  seguente:
«3-ter. Nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi
di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto  legislativo
2 luglio 2010, n. 104, si  intende  l'importo  posto  a  base  d'asta
individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di  gara,  ai  sensi
dell'articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei
ricorsi di cui all'articolo 119, comma  1,  lettera  b)  del  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di  controversie  relative
all'irrogazione  di  sanzioni,  comunque  denominate,  il  valore  e'
costituito dalla somma di queste». 
  27. Il contributo di cui all'articolo 13, comma  6-bis,  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  30  maggio
2002, n. 115, come da ultimo modificato dal comma 25, lettera a), del
presente  articolo,  e'  aumentato  della  meta'  per  i  giudizi  di
impugnazione. 
  28. Il maggior gettito derivante dall'applicazione  dei  commi  25,
lettera a), e 27 e' versato all'entrata del bilancio dello Stato  per
essere riassegnato al capitolo di  cui  all'articolo  37,  comma  10,
secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dal
comma 25, lettera b), numero 4), del presente articolo. 
  29. Le disposizioni di cui  ai  commi  25,  lettera  a),  e  27  si
applicano ai ricorsi notificati successivamente alla data di  entrata
in vigore della presente legge. 
  30. All'articolo 11, del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.
546, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Le disposizioni di cui ai  commi  precedenti  si  applicano
anche agli  uffici  giudiziari  per  il  contenzioso  in  materia  di
contributo   unificato   davanti    alle    Commissioni    tributarie
provinciali». 
  31. Nell'articolo 152-bis delle disposizioni per  l'attuazione  del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie le parole:  «si
applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del  20
per cento degli onorari di avvocato ivi  previsti.»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «si  applica   il   decreto   adottato   ai   sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,  per
la  liquidazione  del  compenso  spettante  agli  avvocati,  con   la
riduzione  del  venti  per   cento   dell'importo   complessivo   ivi
previsto.». 
  32. Nell'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.
546, al comma 2-bis le parole: «si applica la tariffa vigente per gli
avvocati e procuratori, con la riduzione del venti  per  cento  degli
onorari di avvocato ivi previsti.» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«si applica  il  decreto  previsto  dall'articolo  9,  comma  2,  del
decreto-legge   24   gennaio   2012,   n.    1,    convertito,    con
modificazioni,dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per  la  liquidazione
del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti  per
cento dell'importo complessivo ivi previsto.». 
  33. All'articolo 4 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 39, secondo periodo, dopo le parole:  «progressivamente
vacanti» sono aggiunte le  seguenti:  «,  previo  espletamento  della
procedura di interpello di cui al comma 40»; 
  b) al comma 40, terzo periodo, dopo  le  parole:  «comma  39»  sono
aggiunte le seguenti: «proponibili sia per la  copertura  della  sede
presso la quale sono soprannumerari sia per  la  copertura  di  altre
sedi». 
  34.  Al  fine  di  consentire  lo  svolgimento   dei   compiti   di
rappresentanza e difesa  nei  giudizi  di  cui  all'articolo  35  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  l'Avvocatura  dello  Stato  e'
autorizzata ad effettuare, in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali
previste dalla normativa vigente, ulteriori  assunzioni  di  Avvocati
dello Stato, entro il limite di spesa pari a euro 272.000 a decorrere
dall'anno 2013. 
  35. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero degli affari esteri le  disposizioni  di  cui  ai
commi da 37 a 42. 
  36. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, all'articolo 29,
comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b) a partire dall'esercizio 2016 i cespiti acquistati  utilizzando
contributi in conto esercizio,  indipendentemente  dal  loro  valore,
devono   essere   interamente    ammortizzati    nell'esercizio    di
acquisizione; per gli esercizi dal 2012 al 2015 i cespiti  acquistati
utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro
valore, devono essere interamente ammortizzati applicando le seguenti
percentuali per esercizio di acquisizione: 
  1) esercizio di acquisizione 2012: per il 20% del loro  valore  nel
2012, 2013, 2014, 2015 e 2016; 
  2) esercizio di acquisizione 2013: per il 40% del loro  valore  nel
2013, 2014; per il 20% nel 2015; 
  3) esercizio di acquisizione 2014: per il 60% del loro  valore  nel
2014; per il 40% nel 2015; 
  4) esercizio di acquisizione 2015: per 1'80% del  loro  valore  nel
2015; per il 20% nel 2016». 
  37. L'autorizzazione di  spesa  relativa  alle  indennita'  di  cui
all'articolo 171  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n.  18,  e  successive  modificazioni,  e'  ridotta,  a
decorrere dall'anno 2013, di un  ammontare.  pari  a  5.287.735  euro
annui. 
  38. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di spesa  relativa
agli assegni previsti dall'articolo 658 del testo  unico  di  cui  al
decreto  legislativo  16  aprile   1994,   n.   297,   e   successive
modificazioni, e' ridotta di un ammontare pari a 712.265 euro annui. 
  39. Al fine di dare attuazione ai commi 37 e 38,  con  decreto  del
Ministro  degli  affari  esteri,  di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede all'adozione delle  misure
aventi incidenza  sui  trattamenti  economici  corrisposti  ai  sensi
dell'articolo 171 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio  1967,   n.   18,   e   successive   modificazioni,   nonche'
dell'articolo 658 del testo unico di cui al  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, anche  in  deroga  a
quanto previsto dalle predette disposizioni, assicurando comunque  la
copertura dei posti di funzione all'estero di assoluta priorita'. 
  40. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 11, della  legge  31  marzo  2005,  n.  56,  e'
ridotta per un importo di euro 5.921.258. 
  41. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della
legge 3 agosto 1998, n. 299, e' ridotta di euro 10.000.000per  l'anno
2013, di euro 5.963.544  per  l'anno  2014  e  di  euro  9.100.000  a
decorrere dall'anno 2015. 
  42.  A  decorrere   dall'anno   2013,   l'autorizzazione   di   cui
all'articolo 3, comma 1, della legge 15  febbraio  1995,  n.  51,  e'
soppressa. 
  43. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
le disposizioni di cui ai commi da 44 a 59. 
  44. A decorrere dall'anno scolastico 20122013, l'articolo 1,  comma
24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,  trova  applicazione  anche
nel caso  degli  assistenti  amministrativi  incaricati  di  svolgere
mansioni  superiori   per   l'intero   anno   scolastico   ai   sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e
successive  modificazioni,  per  la  copertura  di  posti  vacanti  o
disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi. 
  45. La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma  44
e' effettuata  ai  sensi  dell'articolo  52,  comma  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra
il  trattamento  previsto  per  il  direttore  dei  servizi  generali
amministrativi al livello iniziale  della  progressione  economica  e
quello complessivamente in godimento  dall'assistente  amministrativo
incaricato. 
  46. Il comma 15 dell'articolo 404 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e  successive  modificazioni,  e'
abrogato. 
  47. Al presidente e ai componenti  delle  commissioni  esaminatrici
dei concorsi  indetti  per  il  personale  docente  della  scuola  e'
corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici  dei
concorsi   a   dirigente    scolastico    stabilito    con    decreto
interministeriale ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008,  n.
140. I componenti delle commissioni giudicatrici non possono chiedere
l'esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso. 
  48. A decorrere dal 1° gennaio 2014 il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca dismette la sede romana di  piazzale
Kennedy e il relativo contratto di  locazione  e'  risolto.  Da  tale
dismissione derivano risparmi di spesa pari a 6  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2014. 
  49. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,  comma  870,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di euro 20 milioni a
decorrere dall'anno 2013. 
  50. Nell'esercizio finanziario  2013  e'  versata  all'entrata  del
bilancio dello Stato la somma di 30 milioni di euro  a  valere  sulla
contabilita' speciale relativa al  Fondo  per  le  agevolazioni  alla
ricerca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 297, e successive modificazioni, a  valere  sulla  quota  relativa
alla contribuzione a fondo perduto. 
  51. Le risorse finanziarie disponibili per le competenze accessorie
del personale del comparto scuola sono ridotte  di  47,5  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2013, per  la  quota  parte  attinente  al
Fondo delle istituzioni scolastiche. 
  52. Il Fondo di cui  all'articolo  4,  comma  82,  della  legge  12
novembre 2011, n. 183, e' ridotto di 83,6 milioni di  euro  nell'anno
2013, di 119,4 milioni di euro nell'anno 2014 e di 122,4  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2015. 
  53. Il  concorso  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e' assicurato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca  anche  mediante  l'attuazione  del  comma  15  del  medesimo
articolo.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, entro  il  31  gennaio  2013,  puo'  formulare  proposte  di
rimodulazione delle riduzioni di spesa di cui al  primo  periodo.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  54. Il personale docente di tutti i  gradi  di  istruzione  fruisce
delle ferie nei giorni di  sospensione  delle  lezioni  definiti  dai
calendari scolastici regionali, ad  esclusione  di  quelli  destinati
agli scrutini, agli esami  di  Stato  e  alle  attivita'  valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno  la  fruizione  delle  ferie  e'
consentita per un periodo non superiore  a  sei  giornate  lavorative
subordinatamente alla possibilita' di sostituire il personale che  se
ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri  aggiuntivi  per  la
finanza pubblica. 
  55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non  si
applica al personale docente e amministrativo, tecnico  e  ausiliario
supplente breve e saltuario o docente con contratto fino  al  termine
delle  lezioni  o  delle  attivita'  didattiche,  limitatamente  alla
differenza tra i giorni  di  ferie  spettanti  e  quelli  in  cui  e'
consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 
  56. Le disposizioni di cui ai commi 54  e  55  non  possono  essere
derogate dai contratti collettivi nazionali di  lavoro.  Le  clausole
contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. 
  57. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: «trecento unita'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «centocinquanta unita'»; 
  b) al terzo periodo, le  parole:  «cento  unita'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «cinquanta unita'». 
  58. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento  fuori  ruolo,
gia' adottati ai sensi dell'articolo 26,  comma  8,  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, nel testo vigente prima della data di  entrata
in vigore della presente legge, per l'anno scolastico 2012-2013. 
  59.  Salve  le  ipotesi  di  collocamento  fuori   ruolo   di   cui
all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,  come
da ultimo modificato dal comma 57  del  presente  articolo,  e  delle
prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il  personale
appartenente al comparto scuola puo' essere  posto  in  posizione  di
comando presso altre  amministrazioni  pubbliche  solo  con  oneri  a
carico dell'amministrazione richiedente. 
  60. All'articolo 16, comma 2,  del  decreto  legislativo  29  marzo
2012, n. 68, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis)  per
i collegi universitari gia' legalmente riconosciuti dal MIUR  non  si
applicano i requisiti di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338». 
  61. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   le
disposizioni di cui ai commi da 62 a 69. 
  62. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,  comma  981,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di  euro  5  milioni
per l'anno 2013, di euro 3 milioni  per  l'anno  2014  e  di  euro  2
milioni a decorrere dall' anno 2015. 
  63. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo  2,  comma  3,
della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' ridotta di euro 24.138.218 a
decorrere dall'anno 2013. 
  64. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo  1,  comma  1,
del  decreto-legge  4  ottobre  1996,   n.   517,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n.  611,  e'  ridotta  di
euro 45.000.000 a decorrere dall'anno 2013. 
  65. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 39,  comma  2,
della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' ridotta di euro 6.971.242  per
l'anno 2013, di euro 8.441.137 per l'anno 2014, di euro 8.878.999 per
l'anno 2015 e di euro 2.900.000 a decorrere dall'anno 2016. 
  66.   Gli   oneri   previsti   dall'articolo   585    del    codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, sono ridotti di euro 10.249.763 per  l'anno  2013  e  di
euro 7.053.093 a decorrere dall'anno 2014. 
  67. Il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo
delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza  media
e' rideterminato in  210  per  l'anno  2013  e  in  200  a  decorrere
dall'anno 2014. 
  68. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie  di
porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale
e le scuole sottufficiali della Marina militare  e'  fissato  in  136
unita' a decorrere dall'anno 2013. 
  69.  Al  secondo  periodo  del  comma  172  dell'articolo   2   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni,  le
parole: «e pari a euro 1.514.000 annui a  decorrere  dal  2013»  sono
sostituite dalle seguenti: «, pari a euro 2.673.000 per l'anno  2013,
pari a euro 3.172.000 per l'anno 2014 e pari a euro 3.184.000 annui a
decorrere dal 2015». 
  70. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
le disposizioni di cui ai commi 71, 73, 74 e 75. 
  71. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 4,  comma  53,
della legge 12 novembre 2011, n.  183,  e  successive  modificazioni,
l'Istituto per lo  sviluppo  agroalimentare  (ISA)  Spa,  interamente
partecipato dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, e' autorizzato a versare all'entrata  del  bilancio  dello
Stato la somma di euro 16.200.000 entro il 31 gennaio 2013,  di  euro
8.900.000 entro il 31 gennaio 2014 e di euro 7.800.000  entro  il  31
gennaio 2015. 
  72. All'articolo 21, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, le  parole:  «Fino
al decorso del termine di cui al primo periodo» sono sostituite dalle
seguenti: «Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e,
comunque, non oltre il termine del 30 settembre 2014». 
  73. La riduzione delle spese di cui all'articolo 8,  comma  4,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  allegato  3  -  Ministero  delle
politiche agricole alimentari  e  forestali,  e'  rideterminata,  per
ciascuno degli anni del triennio 2013-2015, in euro 3.631.646. 
  74. I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30  dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 63,2 per cento  per  gli
anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del  50,3  per
cento a decorrere dall'anno 2016. 
  75. All'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
le parole: «destinate a finanziare  misure  a  sostegno  del  settore
agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi  di  mercato»
sono sostituite dalle seguenti:  «versate  all'entrata  del  bilancio
dello Stato entro i1 31 gennaio 2013». 
  76. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali   le
disposizioni di cui ai commi 77 e 78. 
  77. All'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, le parole: «al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti:
«al pagamento dei contributi gia' concessi alla medesima data  e  non
ancora erogati ai beneficiari». 
  78. All'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo le  parole:  «Istituti  del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali,» sono inserite le seguenti: «con  priorita'  per
quelle»; 
  b) le parole: «con decreto del Ministro per i beni e  le  attivita'
culturali» sono sostituite dalle seguenti: «con uno  o  piu'  decreti
del Ministro per i beni e le attivita' culturali»; 
  c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni  del
presente comma si applicano anche alle somme giacenti presso i  conti
di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui
all'articolo 15, comma 3, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233». 
  79. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero della salute le disposizioni di cui ai  commi  da
80 a 87. 
  80.  Il  Ministero  della  salute,  con  decreto  di   natura   non
regolamentare, entro il 28 febbraio 2013, adotta misure di  carattere
dispositivo e  ricognitivo  finalizzate  a  stabilizzare  l'effettivo
livello di spesa registrato negli anni  2011  e  2012  relative  alla
razionalizzazione dell'attivita' di assistenza sanitaria  erogata  in
Italia al personale navigante, marittimo e dell'aviazione, in modo da
assicurare risparmi di spesa derivanti  dalla  razionalizzazione  dei
costi dei servizi di assistenza sanitaria. 
  81. In attuazione di quanto disposto dal comma 80, l'autorizzazione
di spesa per le funzioni di cui all'articolo  6,  lettera  a),  della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' ridotta di  5.000.000  di  euro  a
decorrere dall'anno 2013. 
  82. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma restando  la  competenza
di autorita'  statale  del  Ministero  della  salute  in  materia  di
assistenza sanitaria ai cittadini  italiani  all'estero,  di  cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  31  luglio  1980,  n.  618,
nonche' in  materia  di  assistenza  sanitaria  transfrontaliera,  le
regioni devono  farsi  carico  della  regolazione  finanziaria  delle
partite debitorie e  creditorie  connesse  alla  mobilita'  sanitaria
internazionale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo  18,
comma 7,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive modificazioni. 
  83. Alla regolazione finanziaria di cui al  comma  82  si  provvede
attraverso l'imputazione, tramite le regioni e le  province  autonome
di Trento e di Bolzano, ai bilanci delle aziende sanitarie locali  di
residenza   degli   assistiti,   dei   costi   e   ricavi    connessi
rispettivamente  all'assistenza  sanitaria  dei  cittadini   italiani
all'estero e dei cittadini di Stati stranieri in Italia, da  regolare
in sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno
sanitario standard regionale, attraverso un sistema di  compensazione
della mobilita' sanitaria internazionale. 
  84. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono altresi' trasferite  alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le competenze
in materia di assistenza sanitaria indiretta, di cui alla lettera  b)
del primo comma dell'articolo 3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.  Con  la  medesima  decorrenza  e'
abrogata la citata lettera b) del primo  comma  dell'articolo  3  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980. 
  85. Al trasferimento delle funzioni di cui  al  comma  84,  per  le
regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e  di
Bolzano, si provvede con apposite norme di attuazione in  conformita'
ai rispettivi statuti di autonomia. 
  86. Le modalita' applicative dei commi da  82  a  84  del  presente
articolo e le relative  procedure  contabili  sono  disciplinate  con
regolamento  da  emanare,  entro  il  30  aprile   2013,   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni, su proposta del Ministro della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
  87. Dall'attuazione dei commi da 82 a 84 sono previsti risparmi  di
spesa quantificati in  euro  22.000.000  per  l'anno  2013,  in  euro
30.000.000 per l'anno 2014 e in euro 35.000.000 a decorrere dall'anno
2015. 
  88. Con decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da  adottarsi  entro  sessanta  giorni
dall'entrata in  vigore  della  presente  legge,  sono  stabilite  le
modalita' di attuazione di una verifica straordinaria, da effettuarsi
nei  confronti  del  personale  sanitario  dichiarato  inidoneo  alla
mansione specifica ai sensi dell'articolo 42 del decreto  legislativo
9 aprile 2008, n. 81. nonche' del personale riconosciuto non  idoneo,
anche in via permanente, allo svolgimento delle mansioni del  proprio
profilo  professionale  ma  idoneo  a  proficuo  lavoro,   ai   sensi
dell'articolo 6 del CCNL integrativo  del  comparto  sanita'  del  20
settembre 2001. Con il  medesimo  decreto  sono  stabilite  anche  le
modalita' con cui le aziende procedono a ricollocare, dando priorita'
alla  riassegnazione  nell'ambito  dell'assistenza  territoriale,  il
personale eventualmente  dichiarato  idoneo  a  svolgere  la  propria
mansione specifica, in esito  alla  predetta  verifica.  La  verifica
straordinaria, da  completarsi  entro  dodici  mesi  dall'entrata  in
vigore della presente legge, e' svolta dall'INPS, che puo'  avvalersi
a tal fine anche del personale  medico  delle  ASL,  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
e senza oneri per la finanza pubblica. 
  89. Ferme restando le  misure  di  contenimento  della  spesa  gia'
previste  dalla  legislazione  vigente,  al  fine   di   incrementare
l'efficienza  nell'impiego  delle   risorse   tenendo   conto   della
specificita' e delle peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i Ministri  dell'interno,
della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   sulla   base   delle
metodologie  per   la   quantificazione   dei   relativi   fabbisogni
individuate  dal  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,  procedono  alla
rimodulazione e alla riprogrammazione delle dotazioni  dei  programmi
di  spesa   delle   rispettive   amministrazioni,   con   particolare
riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 5,  lettera  b),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  90. Assicurando  il  rispetto  dei  saldi  strutturali  di  finanza
pubblica,  le  risorse  disponibili  individuate  sulla  base   delle
attivita' di cui al comma 89  sono  iscritte  in  un  apposito  fondo
istituito  presso  il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,
articolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni
interessate,  al  fine   di   procedere   ad   assunzioni   a   tempo
indeterminato. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  89,  le  stesse
amministrazioni possono inoltre procedere ad assunzioni di  personale
nel limite di un contingente complessivo di personale  corrispondente
a una spesa annua lorda pari a 70 milioni di euro per l'anno 2013 e a
120 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2014.  A  tale  fine  e'
istituito un apposito fondo nello stato di previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 70 milioni  di
euro per l'anno 2013 e a 120 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
2014. 
  91. Le assunzioni di cui al comma 90  sono  autorizzate,  anche  in
deroga alle percentuali del turn over di cui all'articolo  66,  comma
9-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni, che possono essere incrementate fino al 50  per  cento
per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per l'anno
2015, con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del  Ministro
per la pubblica amministrazione e  la  semplificazione,  nonche'  del
Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle
assunzioni. 
  92.  Al  fine  di  consentire  la  promozione  e   lo   svolgimento
d'iniziative per la celebrazione del settantesimo anniversario  della
resistenza e della Guerra di  liberazione  e'  istituito,  presso  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, un  fondo  con  previsione  di
spesa di 1 milione di euro per l'anno 2013, destinato a finanziare le
iniziative   promosse   dalla   Confederazione   delle   Associazioni
combattentistiche e Partigiane. 
  93. Per il funzionamento del Commissario per il coordinamento delle
iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso e
per le vittime del terrorismo e delle  stragi  di  tale  matrice,  e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2013. 
  94. Ai fini dell'attuazione dei commi 89,  90  e  91,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  95. A decorrere dall'anno 2013, e' istituito presso  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri un fondo per la concessione di un  credito
di imposta per la ricerca e lo sviluppo secondo criteri  e  modalita'
definiti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e
con  il  Ministero  dello   sviluppo   economico,   con   particolare
riferimento alle piccole e medie imprese, nonche'  per  la  riduzione
del cuneo fiscale, finanziato mediante  le  risorse  derivanti  dalla
progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto
capitale  iscritti  in  bilancio  destinati  ai  trasferimenti  e  ai
contributi alle imprese. 
  96. Il credito di imposta di cui al  comma  95  e'  riservato  alle
imprese e alle reti di impresa che affidano attivita'  di  ricerca  e
sviluppo a universita', enti  pubblici  di  ricerca  o  organismi  di
ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e
sviluppo. 
  97. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Ministro  dello
sviluppo economico, entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore   della   presente   legge,   riferiscono   alle   Commissioni
parlamentari competenti per materia e per  i  profili  finanziari  in
merito all'individuazione e alla quantificazione dei trasferimenti  e
dei contributi di  cui  al  comma  95  ai  fini  dell'adozione  delle
conseguenti iniziative di carattere normativo. 
  98.  Al  fine  di  dare  attuazione  alla  sentenza   della   Corte
costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare  gli  obiettivi  di
finanza pubblica, l'articolo  12,  comma  10,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio  2011.  I
trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in  base
alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore  del
decreto legge 29 ottobre 2012, n.  185,  sono  riliquidati  d'ufficio
entro un anno dalla predetta data ai sensi della  disciplina  vigente
prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e,  in
ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente  delle
eventuali somme gia' erogate  in  eccedenza.  Gli  oneri  di  cui  al
presente comma sono valutati in 1 milione di euro per l'anno 2012,  7
milioni di euro per l'anno 2013, 13 milioni di euro per l'anno 2014 e
20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. All'onere di 1 milione
di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione
della dotazione del Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica
economica di cui all'articolo  10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307. 
  99. I processi pendenti  aventi  ad  oggetto  la  restituzione  del
contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per  cento
della base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge 8
marzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del testo  unico  delle  norme
sulle prestazioni previdenziali a  favore  dei  dipendenti  civili  e
militari  dello  Stato  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 29 dicembre 1973,  n.  1032,  si  estinguono  di  diritto;
l'estinzione e' dichiarata con decreto, anche d'ufficio; le  sentenze
eventualmente  emesse,  fatta  eccezione  per   quelle   passate   in
giudicato, restano prive di effetti. 
  100. Restano validi gli atti e  i  provvedimenti  adottati  e  sono
fatti salvi gli effetti prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sorti
sulla base delle norme del decreto-legge 29  ottobre  2012,  n.  185,
recante «Disposizioni urgenti  in  materia  di  trattamento  di  fine
servizio dei dipendenti pubblici» non convertite in legge. 
  101. I  commi  da  98  a  100  entrano  in  vigore  dalla  data  di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
  102.  Al  fine  di  valorizzare  il  sistema  dell'alta  formazione
artistica e musicale e favorire la  crescita  del  Paese  e  al  fine
esclusivo dell'ammissione ai pubblici  concorsi  per  l'accesso  alle
qualifiche funzionali  del  pubblico  impiego  per  le  quali  ne  e'
prescritto  il  possesso,  i  diplomi  accademici  di  primo  livello
rilasciati dalle istituzioni  facenti  parte  del  sistema  dell'alta
formazione  e  specializzazione   artistica   e   musicale   di   cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n.  508,  sono
equipollenti  ai  titoli  di  laurea  rilasciati  dalle   universita'
appartenenti alla classe L-3 dei corsi  di  laurea  nelle  discipline
delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di
cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla  Gazzetta
Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007. 
  103. Al fine esclusivo dell'ammissione  ai  pubblici  concorsi  per
l'accesso alle qualifiche funzionali  del  pubblico  impiego  per  le
quali ne e' prescritto il possesso, i diplomi accademici  di  secondo
livello rilasciati  dalle  istituzioni  di  cui  al  comma  102  sono
equipollenti  ai  titoli  di  laurea  magistrale   rilasciati   dalle
universita' appartenenti alle seguenti classi  dei  corsi  di  laurea
magistrale di cui al decreto ministeriale  16  marzo  2007,pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007: 
  a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi  rilasciati  dagli  Istituti
superiori per le industrie artistiche,  nonche'  dalle  Accademie  di
belle arti nell'ambito della scuola di «Progettazione  artistica  per
l'impresa», di cui alla Tabella A del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 212; 
  b) Classe  LM-45  (Musicologia  e  beni  musicali)  per  i  diplomi
rilasciati dai Conservatori di musica,  dall'Accademia  nazionale  di
danza e dagli Istituti musicali pareggiati; 
  c)  Classe   LM-65   (Scienze   dello   spettacolo   e   produzione
multimediale) per i diplomi rilasciati  dall'Accademia  nazionale  di
arte drammatica, nonche' dalle Accademie di  belle  arti  nell'ambito
delle scuole di «Scenografia» e di «Nuove tecnologie  dell'arte»,  di
cui alla Tabella A del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
luglio 2005, n. 212; 
  d) Classe LM-89 (Storia dell'arte) per i diplomi  rilasciati  dalle
Accademie di belle arti nell'ambito di tutte le altre scuole  di  cui
alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica  8  luglio
2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e c). 
  104. I diplomi  accademici  di  secondo  livello  rilasciati  dalle
istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge  21  dicembre
1999,  n.  508  costituiscono  titolo  di  accesso  ai  concorsi   di
ammissione  ai  corsi  o  scuole  di  dottorato  di  ricerca   o   di
specializzazione in ambito artistico, musicale, storico  artistico  o
storico-musicale istituiti dalle universita'. 
  105. Entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge le istituzioni di cui all'articolo 2, comma  1,  della
legge 21 dicembre 1999, n. 508 concludono la  procedura  di  messa  a
ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello. 
  106. I  titoli  sperimentali  conseguiti  al  termine  di  percorsi
validati dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca nelle istituzioni di cui al comma 102, entro la data  di  cui
al comma 105, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo  e  di
secondo livello, secondo una tabella  di  corrispondenza  determinata
con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi102 e 103, da
emanarsi entro tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al  comma
102, al termine dei percorsi formativi  del  previgente  ordinamento,
conseguiti prima  dell'entrata  in  vigore  della  presente  legge  e
congiuntamente  al  possesso  di  un  diploma  di  scuola  secondaria
superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello
secondo una tabella di corrispondenza  determinata  con  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sulla base
dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103,  da  emanarsi  entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  108. Ferme restando le misure  di  contenimento  della  spesa  gia'
previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza
e assistenza sociale pubblici, nell'ambito  della  propria  autonomia
organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per
la riduzione delle proprie spese, in modo da conseguire, a  decorrere
dall'anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori  a
300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di  ciascun
anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali
risparmi sono conseguiti prioritariamente attraverso: 
  a) la riduzione delle risorse  destinate  all'esternalizzazione  di
servizi informatici, alla  gestione  patrimoniale,  ai  contratti  di
acquisto  di  servizi  amministrativi,   tecnici   ed   informatici,a
convenzioni con patronati  e  centri  di  assistenza  fiscale  (CAF),
bancarie, postali, ovvero ai  contratti  di  locazione  per  immobili
strumentali non di proprieta'; 
  b) la riduzione dei contratti di consulenza; 
  c) l'eventuale riduzione, per gli anni 2013,  2014  e  2015,  delle
facolta'  assunzionali  previste  dalla  legislazione  vigente,   con
l'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della  consistenza
del personale; 
  d) la rinegoziazione dei contratti in essere  con  i  fornitori  di
servizi al fine di  allineare  i  corrispettivi  previsti  ai  valori
praticati dai migliori fornitori; 
  e)  la  stipula  di  contratti  di   sponsorizzazione   tecnica   o
finanziaria, con appositi  operatori  selezionati  nel  rispetto  dei
vincoli stabiliti  dal  codice  degli  appalti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163, o dalle norme in  tema  di  contabilita'  pubblica.  Le
sponsorizzazioni di cui alla  presente  lettera  possono  aver  luogo
anche mediante la riserva di spazi  pubblicitari  nei  siti  internet
istituzionali degli enti, la concessione in uso temporaneo dei  segni
distintivi, la concessione in uso di spazi  o  superfici  interne  ed
esterne degli immobili,  e  attraverso  ogni  altro  mezzo  idoneo  a
reperire utilita' economiche, previa  verifica  della  compatibilita'
con  le  finalita'  istituzionali   degli   enti   stessi.   Per   il
conseguimento degli obiettivi previsti dalla  presente  lettera,  gli
enti pubblici nazionali di previdenza e assistenza si avvalgono anche
delle altre formule di  partenariato  pubblico-privato  previste  dal
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  109. Nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 20,  comma  2,
del  decreto-legge  1°  luglio   2009,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e  successive
modificazioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale  (INPS),
nel periodo 2013-2015, realizza, con le risorse umane, strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, un piano  di  150.000
verifiche  straordinarie  annue,  aggiuntivo  rispetto  all'ordinaria
attivita' di accertamento della permanenza dei requisiti  sanitari  e
reddituali, nei confronti dei titolari  di  benefici  di  invalidita'
civile,  cecita'  civile,  sordita',  handicap  e   disabilita'.   Le
eventuali risorse derivanti dall'attuazione  del  presente  comma  da
accertarsi, con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge  7
agosto 1990,  n.  241,  a  consuntivo  e  su  base  pluriennale  come
effettivamente aggiuntive rispetto a quelle derivanti  dai  programmi
straordinari di verifica gia' previsti prima dell'entrata  in  vigore
della presente legge sono destinate ad incrementare il Fondo  per  le
non auto sufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264,  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro
annui. Le predette risorse saranno opportunamente versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero del .lavoro e delle politiche
sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  110. Qualora con l'attuazione delle misure di  cui  al  comma  108,
lettere da a) a e), o di ulteriori interventi individuati dagli  enti
stessi nell'ambito della  propria  autonomia  organizzativa,  non  si
raggiungano i risparmi aggiuntivi previsti  dal  medesimo  comma,  si
provvede anche attraverso la riduzione  delle  risorse  destinate  ai
progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n.
88, e successive modificazioni. 
  111. Al fine di garantire la tutela privilegiata degli  infortunati
sul lavoro  e  dei  tecnopatici,  con  particolare  riferimento  alle
prestazioni sanitarie regolamentate dall'accordo quadro approvato  in
data 2 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, ferme restando le riduzioni di cui all'articolo 2, comma  1,
lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  per  l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
si procede alla riduzione della dotazione organica del personale  non
dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),  del  citato
decreto-legge n. 95 del 2012, con esclusione  delle  professionalita'
sanitarie.  Per  il  restante  personale  non  dirigenziale,   previa
proposta  dell'INAIL,  puo'  essere  operata  una   riduzione   anche
inferiore rispetto a quella prescritta, destinando a compensazione  i
risparmi  conseguiti  attraverso  la  contrazione,  per  il  triennio
2013-2015,  delle  facolta'  assunzionali  previste  dalla  normativa
vigente. A decorrere dall'anno  2013,  le  somme  derivanti  da  tali
risparmi  sono  versate  a  un  apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. 
  112. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, e' stabilito il riparto dell'importo di cui al  primo
periodo dell'alinea del comma 108 tra gli enti ivi citati. 
  113. All'articolo 1, della legge 3 dicembre 2009, n.  184,  recante
«Disposizioni concernenti l'assegno  sostitutivo  dell'accompagnatore
militare per il 2009», sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «per gli anni 2013 e 2014»; 
  b) al comma 1, le parole: «in unica soluzione nell'anno 2009»  sono
sostituite dalle seguenti «nel 2013 e 2014». 
  114. A decorrere dall'anno 2013,  gli  enti  previdenziali  rendono
disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente,
pensione e assimilati (CUI)) in modalita' telematica. E' facolta' del
cittadino richiedere la  trasmissione  del  CUD  in  forma  cartacea.
Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  115. Al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza
locale ed al fine di garantire il conseguimento dei risparmi previsti
dal  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,n.  135,  nonche'  quelli
derivanti  dal  processo  di  riorganizzazione   dell'Amministrazione
periferica  dello  Stato,  fino  al  31  dicembre  2013  e'   sospesa
l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  ai  commi   18   e   19
dell'articolo  23  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
All'articolo  23  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
al comma  16,  sostituire  le  parole:  «31  dicembre  2012»  con  le
seguenti: «31 dicembre 2013». Nei casi in cui in  una  data  compresa
tra il5 novembre 2012  e  il  31  dicembre  2013  si  verifichino  la
scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure  la
scadenza dell'incarico di Commissario  straordinario  delle  province
nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui  al  testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in  altri  casi  di  cessazione
anticipata del  mandato  degli  organi  provinciali  ai  sensi  della
legislazione vigente, e' nominato un  commissario  straordinario,  ai
sensi dell'articolo 141 del citato testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo n. 267 del 2000 per  la  provvisoria  gestione  dell'ente
fino al 31 dicembre 2013. All'articolo 17, comma 4, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, le parole «Entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «Entro 1131 dicembre  2013».  All'articolo
17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito  con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: «all'esito
della procedura di riordino»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in
attesa del riordino, in via transitoria». Il Presidente, la Giunta  e
il Consiglio della Provincia restano in  carica  fino  alla  naturale
scadenza  dei  mandati.  Fino  al  31  dicembre   2013   e'   sospesa
l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo   18   del
decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito  con  modificazioni
dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  nonche'  di  quelle  di  cui
all'articolo 2, comma  2,  secondo  e  terzo  periodo,  del  medesimo
decreto legge. 
  116.  Per  il  triennio  2013-2015  continuano  ad  applicarsi   le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640  e  642,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  117. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo,  le  parole:  «1.000  milioni  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «2.000  milioni  di  euro»  e  le  parole:
«1.050 milioni  di  euro»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «2.050
milioni di euro»; 
  b) al quarto periodo, le parole: «per ciascuna regione,  in  misura
corrispondente»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per   l'importo
complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni  2013  e
2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, per ciascuna
regione in misura proporzionale». 
  118. All'articolo 16, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «degli importi» sono inserite le
seguenti: «incrementati di 500 milioni di euro annui». 
  119. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al primo periodo le parole: «2.000 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2013  e  2014»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «2.250
milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di  euro  per  l'anno
2014» e le parole: «2.100 milioni  di  euro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «2.600 milioni di euro»; 
  b) al terzo periodo dopo le parole: «dei dati raccolti  nell'ambito
della procedura per la determinazione dei fabbisogni  standard»  sono
inserite le seguenti: «, nonche' dei fabbisogni standard stessi,». 
  120. Per  l'anno  2013  la  dotazione  del  fondo  di  solidarieta'
comunale, di cui ai commi da 380 a 387 e' incrementata della somma di
150 milioni di euro. Alla compensazione degli effetti finanziari  sui
saldi di finanza pubblica si provvede, in termini di saldo  netto  da
finanziare, mediante versamento all'entrata del bilancio dello  Stato
di  una  corrispondente  quota  delle   risorse   disponibili   sulla
contabilita'  speciale  1778  «Agenzia  delle  entrate  -  Fondi   di
bilancio» e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante
corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 
  121. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del  decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n.  135,  le  parole:  «1.000  milioni  di  euro».  sono
sostituite dalle seguenti: «1.200  milioni  di  euro»  e  le  parole:
«1.050 milioni  di  euro»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «1.250
milioni di euro» e, al secondo periodo, le parole: «dalla  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali» sono sostituite dalle seguenti:  «,
degli elementi di costo nei singoli settori  merceologici,  dei  dati
raccolti  nell'ambito  della  procedura  per  la  determinazione  dei
fabbisogni standard, nonche' dei fabbisogni standard  stessi,  e  dei
conseguenti risparmi potenziali di  ciascun  ente,  dalla  Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  sulla   base   dell'istruttoria
condotta dall'UPI,». 
  122. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione
Siciliana e alla Regione Sardegna e' attribuito  un  contributo,  nei
limiti di un importo complessivo di 800 milioni  di  euro  in  misura
pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai  fini  del
patto di stabilita' interno, ceduti da ciascuna di esse e  attribuiti
ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti
degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella 1  allegata
alla presente legge. Il contributo e' destinato  dalle  regioni  alla
estinzione anche parziale del debito. 
  123. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui
al comma 122, possono essere modificati, a invarianza  di  contributo
complessivo di  200  milioni  di  euro  con  riferimento  agli  spazi
finanziari ceduti  alle  province  e  di  600  milioni  di  euro  con
riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, mediante  accordo
da sancire, entro il 30 aprile 2013, in Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. 
  124. La cessione di spazi finanziari di cui al comma  122,  nonche'
l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle province, avviene
ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge
13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti .  da  ciascuna
regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire
i pagamenti dei residui passivi  in  conto  capitale  in  favore  dei
creditori. 
  125. Entro il termine perentorio del 31  maggio  2013,  le  regioni
comunicano  al  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze,   con
riferimento a ciascun ente  beneficiario,  gli  elementi  informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi
di finanza pubblica. 
  126. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 122
e 123, si provvede, per 600 milioni, mediante versamento  all'entrata
del bilancio dello Stato di una corrispondente  quota  delle  risorse
disponibili  sulla  contabilita'   speciale   1778   «Agenzia   delle
entrate-Fondi di bilancio». 
  127. Per l'anno 2013 e'  versata  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato una corrispondente quota di 250 milioni di euro  delle  risorse
disponibili sulla contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate -
Fondi di bilancio»; alla compensazione degli  effetti  finanziari  in
termini di fabbisogno  e  indebitamento  netto,si  provvede  mediante
corrispondente  utilizzo,  per  pari  importo,  del  fondo   di   cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  128. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito a  qualsiasi
titolo dovute  dagli  enti  locali  al  Ministero  dell'interno  sono
recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta  dal
Ministero stesso. Resta ferma la  procedura  amministrativa  prevista
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del  2001  per  la
reiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi  di  recuperi
relativi ad assegnazioni e contributi  relativi  alla  mobilita'  del
personale, ai minori gettiti ICI per  gli  immobili  di  classe  «D»,
nonche' per i maggiori gettiti ICI di cui all'articolo 2, commi da 33
a 38, nonche' commi da 40 a 45 del decreto-legge 3 ottobre  2006,  n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.
286, il Ministero dell'interno, su richiesta dell'ente locale a firma
del suo legale rappresentante,  del  Segretario  e  del  responsabile
finanziario, che attesta la necessita' di rateizzare l'importo dovuto
per non compromettere la  stabilita'  degli  equilibri  di  bilancio,
procede all'istruttoria ai fini della concessione alla  rateizzazione
in un periodo massimo di  cinque  anni  dall'esercizio  successivo  a
quello della determinazione definitiva  dell'importo  da  recuperare,
con  gravame  di  interessi  al  tasso  riconosciuto   sui   depositi
fruttiferi degli enti locali dalla disciplina della  tesoreria  unica
al  momento  dell'inizio  dell'operazione.  Tale  rateizzazione  puo'
essere concessa anche su  somme  dovute  e  determinate  nell'importo
definitivo anteriormente al 2012. 
  129. In caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al
comma 128, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno,
l'Agenzia delle Entrate, provvede a trattenere le relative somme, per
i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta
municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o  bollettino  di
conto corrente postale e, per le province, all'atto del  riversamento
alle   medesime   dell'imposta   sulle   assicurazioni   contro    la
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore, esclusi i ciclomotori di  cui  all'articolo  60  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.3.
Con cadenza trimestrale, gli importi  recuperati  dall'Agenzia  delle
entrate sono riversati dalla  stessa  Agenzia  ad  apposito  capitolo
dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  ai  fini  della  successiva
riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di  previsione  del
Ministero dell'interno. Nel caso in cui l'Agenzia delle  entrate  non
riesca a procedere, in tutto o in parte, al  recupero  richiesto  dal
Ministero dell'interno, l'ente e' tenuto a versare la  somma  residua
direttamente   all'entrata   del   bilancio   dello   Stato,    dando
comunicazione dell'adempimento al Ministero dell' interno. 
  130. Sono abrogati il comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge  1°
luglio 1986, n. 318, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 1986, n. 488, il comma 14  dell'articolo  31  della  legge  27
dicembre  2002,  n.  289,  ed  il  comma  16  dell'articolo  20   del
decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  131. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e  di
conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e  servizi,
anche al fine di  garantire  il  rispetto  degli  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e  la  realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica, al comma 13 dell'articolo 15 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: 
  a) alla lettera a), dopo le  parole:  «dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «e del 10 per
cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e» ed e' aggiunto, in fine,  il
seguente periodo: «Al fine di salvaguardare i livelli  essenziali  di
assistenza con specifico  riferimento  alle  esigenze  di  inclusione
sociale, le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
possono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di  cui
alla  presente  lettera   adottando   misure   alternative,   purche'
assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario»; 
  b) alla lettera f), le parole: «al valore del 4,9 per  cento  e,  a
decorrere dal 2014, al valore del  4,8  per  cento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014,
al valore del 4,4 per cento». 
  132. In funzione delle disposizioni recate  dal  comma  131  e  dal
presente comma, il livello  del  fabbisogno  del  Servizio  sanitario
nazionale  e  del   correlato   finanziamento,   come   rideterminato
dall'articolo 15, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e'
ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2014. Le regioni a statuto speciale  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione della Regione
siciliana, assicurano il concorso di cui al presente  comma  mediante
le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009,  n.
42, e successive modificazioni. Fino all'emanazione  delle  norme  di
attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42  del  2009,
l'importo del concorso alla manovra  di  cui  al  presente  comma  e'
annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali. 
  133. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15luglio 2011, n. 111,
alla lettera a), primo periodo, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: «, nonche' la pubblicazione sul sito web dei  prezzi  unitari
corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e
servizi». 
  134. Al fine di promuovere  iniziative  a  favore  della  sicurezza
delle cure e attuare le pratiche  di  monitoraggio  e  controllo  dei
contenziosi in materia di responsabilita' professionale, le regioni e
le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano   possono   prevedere,
all'interno delle strutture sanitarie  e  nell'ambito  delle  risorse
umane disponibili a legislazione vigente, funzioni  per  la  gestione
del risk management che includano, laddove  presenti,  competenze  di
medicina legale, medicina del lavoro, ingegneria clinica e  farmacia,
secondo quanto suggerito anche dalla Raccomandazione n.  9  del  2009
del Ministero della salute avente per oggetto «Raccomandazione per la
prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento  dei
dispositivi medici apparecchiature elettromedicali». 
  135. Al fine di dare  attuazione  alle  nuove  funzioni  attribuite
all'Agenzia italiana del farmaco dal decreto-legge 13 settembre  2012
n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012,  n.
189, l'Agenzia italiana del farmaco e' autorizzata  alla  conclusione
dei concorsi autorizzati ai sensi dell'articolo 10, comma  5-bis  del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con  modificazioni
dalla legge 24 febbraio  2012,  n.  14,  e  gia'  banditi  alla  data
dell'entrata in vigore dell'articolo 2  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto  2012,
n. 135, ferma restando l'adozione delle misure di contenimento  della
spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni  in  materia
di  finanza  pubblica  rispetto  a  quelle   ad   essa   direttamente
applicabili, purche' sia assicurato  il  conseguimento  dei  medesimi
risparmi previsti a legislazione vigente. Il  collegio  dei  revisori
dei conti verifica  preventivamente  che  le  misure  previste  siano
idonee a garantire comunque i medesimi effetti di contenimento  della
spesa stabiliti a legislazione vigente ed attesta il rispetto di tale
adempimento nella relazione al conto consuntivo.  L'Agenzia  Italiana
del Farmaco e' autorizzata ad assumere i vincitori del  concorso  con
contratto   a   tempo   indeterminato   in   soprannumero   fino   al
riassorbimento della quota eccedente la pianta organica dell'Agenzia,
come rideterminata in applicazione  del  richiamato  articolo  2  del
decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n.  135.  Gli  oneri  economici  derivanti
dall'applicazione della  presente  norma  sono  posti  interamente  a
carico dell'AIFA, senza alcun impatto sul bilancio  dello  Stato,  in
quanto finanziabili con proprie risorse derivanti  dall'articolo  48,
comma 8, lettera b), del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.  269,
convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326. 
  136. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 20  dicembre
2007, n. 261, al penultimo periodo, dopo le parole «di  Paesi  terzi»
sono aggiunte le seguenti: «salvo che detti centri risultino allocati
sul territorio degli Stati Uniti o del Canada e siano approvati dalla
competente autorita' statunitense.  In  tal  caso  non  e'  richiesta
alcuna preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto
del 12 aprile 2012 del Ministro della salute, ma una formale notifica
a firma della persona qualificata del produttore, corredata da  copia
della vigente autorizzazione rilasciata dal centro». 
  137.  Al  fine  di  consentire  la  prosecuzione  degli  interventi
infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi  montani,
i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1  della
legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi  con  decorrenza  dal  1°
gennaio  2013  a  tutti  gli  impianti  di  produzione   di   energia
idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale  media,  le  cui
opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei  comuni
compresi in un bacino imbrifero montano gia' delimitato. 
  138. All'articolo 12  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di  operazioni  di
acquisto di immobili, ferma restando la  verifica  del  rispetto  dei
saldi strutturali  di  finanza  pubblica,  l'emanazione  del  decreto
previsto dal comma 1 e' effettuata anche sulla base della documentata
indispensabilita' e indilazionabilita' attestata dal responsabile del
procedimento. La congruita' del prezzo e' attestata dall'Agenzia  del
demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto  dal
contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive  modificazioni.  Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono stabilite le modalita' di attuazione del  presente
comma. 
  1-ter. A decorrere dal 1° gennaio  2014  al  fine  di  pervenire  a
risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal  patto  di
stabilita' interno, gli enti territoriali e  gli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale effettuano operazioni  di  acquisto  di  immobili
solo ove ne siano comprovate  documentalmente  l'indispensabilita'  e
l'indilazionabilita' attestate dal responsabile del procedimento.  La
congruita' del prezzo e' attestata dall'Agenzia del  demanio,  previo
rimborso delle spese. Delle predette operazioni  e'  data  preventiva
notizia, con  l'indicazione  del  soggetto  alienante  e  del  prezzo
pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente. 
  1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,  come
individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196,  e  successive  modificazioni,  nonche'  le
autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale  per  le
societa' e la borsa  (CONSOB),  non  possono  acquistare  immobili  a
titolo oneroso ne' stipulare contratti di locazione passiva salvo che
si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia  stipulata
per acquisire, a condizioni piu' vantaggiose,  la  disponibilita'  di
locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare  ad
avere la disponibilita' di immobili venduti. Sono  esclusi  gli  enti
previdenziali pubblici e  privati,  per  i  quali  restano  ferme  le
disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve,  altresi',  le  operazioni  di
acquisto di immobili gia' autorizzate con  il  decreto  previsto  dal
comma 1, in data antecedente  a  quella  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate  dai  commi
1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica del rispetto  dei  saldi
strutturali di finanza pubblica e le finalita' di contenimento  della
spesa pubblica, le operazioni di acquisto destinate a  soddisfare  le
esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica. 
  1-sexies. Sono fatte salve  dalle  disposizioni  recate  dal  comma
1-quater  le  operazioni  di  acquisto  previste  in  attuazione   di
programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al  fine
di  promuovere  lo  sviluppo  economico  e  la  coesione  sociale   e
territoriale,  di  rimuovere  gli   squilibri   economici,   sociali,
istituzionali e amministrativi del Paese e  di  favorire  l'effettivo
esercizio dei diritti della persona in conformita'  al  quinto  comma
dell'articolo  119  della  Costituzione  e  finanziati  con   risorse
aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88». 
  139. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito, a decorrere dall'anno 2013,  un  fondo  per  il
pagamento dei canoni di  locazione  degli  immobili  conferiti  dallo
Stato ad uno o piu' fondi  immobiliari.  La  dotazione  del  predetto
fondo e' di 249 milioni di euro per l'anno 2013, di 846,5 milioni  di
euro per l'anno 2014, di 590 milioni di euro per l'anno 2015 e di 640
milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. 
  140. All'articolo 33  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1: 
  1) al primo periodo, le parole:  «e  comunque  non  superiore  a  2
milioni di euro per l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti:  «di
euro per l'anno 2012»; 
  2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «Per  le  stesse
finalita' di cui al primo  periodo  e'  autorizzata  la  spesa  di  3
milioni di euro per l'anno 2013»; 
  b) dopo il comma 8-quinquies e' aggiunto il seguente: 
  «8-sexies. I decreti di cui al presente articolo sono  soggetti  al
controllo preventivo della Corte dei conti». 
  141. Ferme restando le misure  di  contenimento  della  spesa  gia'
previste dalle vigenti  disposizioni,  negli  anni  2013  e  2014  le
amministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato
della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo  1,  comma  3,
della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  e  successive  modificazioni,
nonche' le autorita' indipendenti e la Commissione nazionale  per  le
societa'  e  la  borsa  (CONSOB)  non  possono  effettuare  spese  di
ammontare superiore al 20 per cento della spesa  sostenuta  in  media
negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi,  salvo  che
l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle  spese  connesse  alla
conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei  revisori  dei
conti o l'ufficio centrale di  bilancio  verifica  preventivamente  i
risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore  spesa
derivante dall'attuazione del presente  comma.  La  violazione  della
presente disposizione e' valutabile  ai  fini  della  responsabilita'
amministrativa e disciplinare dei dirigenti. 
  142. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di  cui  al  comma
141 sono versate annualmente, entro il 30  giugno  di  ciascun  anno,
dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Il  presente
comma non si applica  agli  enti  e  agli  organismi  vigilati  dalle
regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli  enti
locali. 
  143. Ferme restando le misure  di  contenimento  della  spesa  gia'
previste dalle  disposizioni  vigenti,  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, le
amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono  acquistare
autovetture ne' possono stipulare contratti di locazione  finanziaria
aventi ad oggetto autovetture.  Le  relative  procedure  di  acquisto
iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate. 
  144. Le disposizioni dei commi da 141 a 143 non  si  applicano  per
gli acquisti effettuati per  le  esigenze  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per
garantire i livelli essenziali di assistenza. 
  145.  Per  le  regioni  l'applicazione  dei  commi  da  141  a  144
costituisce condizione per l'erogazione  da  parte  dello  Stato  dei
trasferimenti  erariali  di  cui  all'articolo  2,   comma   1,   del
decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174.  La   comunicazione   del
documentato rispetto  della  predetta  condizione  avviene  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre-2012, n. 174. 
  146.   Le   amministrazioni   pubbliche   individuate   ai    sensi
dell'articolo 1, comma 2, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
nonche'  le  autorita'  indipendenti,  ivi  inclusa  la   Commissione
nazionale per le societa' e  la  borsa  (CONSOB),  possono  conferire
incarichi  di  consulenza  in  materia  informatica  solo   in   casi
eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra  provvedere  alla
soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi
informatici. La violazione della  disposizione  di  cui  al  presente
comma e' valutabile ai fini della  responsabilita'  amministrativa  e
disciplinare dei dirigenti. 
  147. All'articolo 7, comma 6, lettera c), del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «;
non  e'  ammesso  il  rinnovo;  l'eventuale   proroga   dell'incarico
originario e'  consentita,  in  via  eccezionale,  al  solo  fine  di
completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore,
ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento
dell'incarico». 
  148. All'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Le  medesime  societa'
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, in  materia  di  presupposti,  limiti  e  obblighi  di
trasparenza nel conferimento degli incarichi». 
  149. Al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.
296,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  a) al secondo periodo: 
  1) dopo le parole: «gli obblighi» sono inserite le seguenti: «e  le
facolta'»; 
  2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero  al  sistema
telematico  messo  a  disposizione  dalla   centrale   regionale   di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure»; 
  b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli  istituti  e
le scuole di ogni ordine e  grado,  le  istituzioni  educative  e  le
universita' statali, tenendo  conto  delle  rispettive  specificita',
sono   definite,   con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  linee  guida  indirizzate  alla
razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi
omogenei per natura merceologica tra  piu'  istituzioni,  avvalendosi
delle procedure di cui al presente comma.  A  decorrere  dal  2014  i
risultati  conseguiti  dalle  singole  istituzioni  sono   presi   in
considerazione ai fini  della  distribuzione  delle  risorse  per  il
funzionamento». 
  150. All'articolo 1, comma 449, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, e successive modificazioni,  le  parole:  «ad  esclusione  degli
istituti e delle scuole di ogni ordine  e  grado,  delle  istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie,» sono  sostituite  dalle
seguenti: «ivi compresi gli istituti e le scuole  di  ogni  ordine  e
grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie,». 
  151. All'articolo 1, comma 7, primo periodo,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135,  le  parole:  «sul  mercato  elettronico  e  sul
sistema dinamico di acquisizione» sono soppresse. 
  152. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, e successive modificazioni, dopo  le  parole:  «Con  decreto  di
natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico»  sono
inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze,». 
  153. All'articolo 1, comma 13, primo periodo, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «validamente  stipulato  un»  e'
inserita la seguente: «autonomo» e le parole: «, proposta  da  Consip
S.p.A.,» sono soppresse. 
  154. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «La disposizione del  primo
periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni  dello
Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo piu' basso
di quello derivante dal rispetto  dei  parametri  di  qualita'  e  di
prezzo degli strumenti di acquisto messi  a  disposizione  da  Consip
S.p.A., ed a  condizione  che  tra  l'amministrazione  interessata  e
l'impresa  non  siano  insorte  contestazioni  sulla  esecuzione   di
eventuali contratti stipulati in precedenza». 
  155. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, 
  n.  488,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  «In  casi  di
particolare interesse per l'amministrazione,» sono  sostituite  dalle
seguenti: «Ove  previsto  nel  bando  di  gara,»;  le  parole:  «alle
condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle stesse  condizioni»
e le parole: «migliorative rispetto a quelle» sono soppresse. 
  156. All'articolo 1, comma 26-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135,e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
dello  sviluppo  economico  e  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione, sono stabilite, sulla base  dei
costi standardizzati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c),  del
codice di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  le
modalita' di attuazione del presente comma». 
  157. Nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti
della. pubblica amministrazione del Ministero dell'economia  e  delle
finanze gestito attraverso la societa'  Consip  Spa,  possono  essere
stipulati uno o piu' accordi quadro ai  sensi  dell'articolo  59  del
codice di cui al decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e
successive modificazioni,  per  l'aggiudicazione  di  concessione  di
servizi, cui  facoltativamente  possono  aderire  le  amministrazioni
pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 
  158. Fermo restando quanto previsto all'articolo  1,  commi  449  e
450,  della  legge  27  dicembre   2006,   n.   296,   e   successive
modificazioni, all'articolo 2, comma 574,  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, con decreto di natura non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di  ogni
anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi  nonche'  la
soglia  al  superamento  della  quale  le  amministrazioni  pubbliche
statali, centrali e periferiche procedono alle relative  acquisizioni
attraverso strumenti di acquisto informatici propri  ovvero  messi  a
disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze. 
  159. L'Autorita'  marittima  della  navigazione  dello  Stretto  di
Messina, istituita ai sensi  dell'articolo  8  del  decreto-legge  1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
novembre 2007, n. 222, e' soppressa a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge. 
  160. Al fine di garantire la  continuita'  delle  attivita'  svolte
dall'Autorita' soppressa ai sensi del comma 159, alla capitaneria  di
porto di Messina, che assume  la  denominazione  di  «Capitaneria  di
porto  di  Messina  -  Autorita'  marittima  dello   Stretto»,   sono
attribuiti le  funzioni  e  i  compiti  gia'  affidati  all'Autorita'
marittima della navigazione dello Stretto di  Messina  ai  sensi  del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 23 giugno  2008,  n.  128,  le  competenze  in  materia  di
controllo dell'area VTS  dello  stretto  di  Messina,  istituita  con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  2  ottobre
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008,
e di ricerca e  soccorso  alla  vita  umana  in  mare  ai  sensi  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
settembre 1994, n. 662. 
  161. Con uno  o  piu'  decreti  di  natura  non  regolamentare  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti l'assetto
funzionale e le modalita' organizzative delle restanti  articolazioni
del Corpo delle capitanerie di  porto  -  Guardia  costiera  presenti
nell'area di giurisdizione  dell'Autorita'  soppressa  ai  sensi  del
comma 159, nel rispetto dei criteri  di  efficienza,  economicita'  e
riduzione dei costi complessivi di funzionamento. 
  162. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 159, 160 e 161
avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. 
  163. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e  successive
modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  L'indennita'  di  cui  al  comma  1  nonche'  ogni   altra
indennita' o rimborso previsti nei casi di trasferimento  d'autorita'
non competono al personale  trasferito  ad  altra  sede  di  servizio
limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito  della
soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni». 
  164. Le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 8 e  21  della
legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono  ridotte  complessivamente  nella
misura di 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  165. I limiti di cui al precedente comma 141 non si applicano  agli
investimenti connessi agli interventi speciali realizzati al fine  di
promuovere  lo  sviluppo  economico   e   la   coesione   sociale   e
territoriale,  di  rimuovere  gli   squilibri   economici,   sociali,
istituzionali e amministrativi del Paese e  di  favorire  l'effettivo
esercizio dei diritti della persona in conformita'  al  quinto  comma
dell'articolo  119  della  Costituzione  e  finanziati  con   risorse
aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. 
  166. Al fine di  assicurare  efficaci  e  continuativi  livelli  di
vigilanza per la tutela  degli  investitori,  la  salvaguardia  della
trasparenza e della correttezza del sistema finanziario,  la  Consob,
nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento, adotta  tutte  le
misure attuative della presente legge e delle  connesse  disposizioni
in materia di finanza pubblica di  propria  competenza,  a  tal  fine
anche avvalendosi, entro dodici mesi  dall'entrata  in  vigore  della
presente  legge,  delle  facolta'  di  cui  all'articolo   2,   commi
4-duodecies, con riferimento alla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge e con le modalita' di selezione pubblica ivi previste,
e 4-terdecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.  Ai  soli  fini  di
quanto previsto ai fini del presente comma, si applica l'articolo  3,
comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito con modificazioni dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122.
Conseguentemente, l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 4-duodecies
del  decreto-legge  14   marzo   2005,   n.   35,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, e' soppresso. 
  167. All'articolo 12, comma 20, secondo periodo, del decreto  legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, dopo le parole «del decreto del Presidente della
Repubblica  14  maggio  2007,  n.  103,»  aggiungere   le   seguenti:
«l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della  pornografia
minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge  3  agosto
1998, n. 269». 
  168. Al fine di assicurare il rispetto dei vincoli  previsti  dalle
disposizioni di finanza pubblica in materia di vendita e gestione del
patrimonio immobiliare, nonche'  delle  disposizioni  in  materia  di
sostenibilita' dei bilanci di cui al comma 24  dell'articolo  24  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito  dalla  legge  22
dicembre 2011, n.  214,  le  disposizioni  di  cui  al  comma  11-bis
dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  non  si  applicano  al  piano  di
dismissioni immobiliari della Fondazione ENASARCO. Sono  fatti  salvi
gli accordi tra detto  ente  e  le  associazioni  o  sindacati  degli
inquilini stipulati alla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
  169.  Avverso  gli  atti  di  ricognizione  delle   amministrazioni
pubbliche operata annualmente dall'ISTAT ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  e'  ammesso  ricorso
alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione,
ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione. 
  170. E' autorizzata la spesa di 295 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2013 al 2022 per  finanziare  il  contributo  italiano
alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo
e del Fondo globale per l'ambiente. 
  171. E' parte della spesa complessiva di cui al comma 170 la  quota
dei seguenti contributi dovuti dall'Italia ai Fondi multilaterali  di
sviluppo,  relativamente  alle  ricostituzioni  gia'  concluse,   non
coperta dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214: 
  a) International Development Association (IDA) - Banca mondiale per
euro   1.084.314.640,   relativi   alla   quattordicesima   (IDAXIV),
quindicesima ODA XV) e sedicesima (IDA XVI) ricostituzione del Fondo; 
  b)  Fondo  globale  per  l'ambiente  (GEF)  per  euro  155.990.000,
relativi alla quarta (GEF IV) e quinta  (GEF  V)  ricostituzione  del
Fondo; 
  c) Fondo africano di sviluppo (AfDF) per euro 319.794.689, relativi
alla undicesima (AfDF XI) e dodicesima (AfDF XII) ricostituzione  del
Fondo; 
  d) Fondo asiatico di sviluppo (ADF) per euro 127.571.798,  relativi
alla nona (ADF X) e alla decima (ADF XI) ricostituzione del Fondo; 
  e) Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IF AD)  per  euro
58.000.000, relativi alla nona ricostituzione del Fondo (IF AD IX); 
  f) Fondo speciale per lo sviluppo della Banca per lo  sviluppo  dei
Caraibi  per  complessivi  euro  4.753.000,  relativi  alla   settima
ricostituzione del Fondo. 
  172. E' autorizzata la partecipazione  dell'Italia  all'aumento  di
capitale della Banca Europea per gli Investimenti con  un  contributo
totale pari a 1.617.003.000 euro da  versare  in  un'unica  soluzione
nell'anno 2013. 
  173. All'onere  derivante  dal  comma  172,  si  provvede  mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno  2013,  di
una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale  1778  «Agenzia  delle  entrate  -   Fondi   di   bilancio».
Conseguentemente con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate e del territorio sono stabiliti  i  termini  e  le  modalita'
attuative atte a riprogrammare le restituzioni  e  i  rimborsi  delle
imposte ad un  livello  compatibile  con  le  risorse  disponibili  a
legislazione vigente. 
  174. E' autorizzata la spesa di euro 600.000, a decorrere dall'anno
finanziario 2013,  quale  contributo  all'Investment  and  Technology
Promotion Office (ITPO/ UNIDO) di Roma. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione della legge 26  febbraio  1987,  n.
49. 
  175.  Al  fine  di  assicurare  la  continuita'   dei   lavori   di
manutenzione  straordinaria  della  rete  ferroviaria  inseriti   nel
contratto di programma tra il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e la societa'  Rete  ferroviaria  italiana  (RFI)  Spa,  e'
autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013. 
  176. Per il finanziamento degli  investimenti  relativi  alla  rete
infrastrutturale ferroviaria nazionale e' autorizzata la spesa di 600
milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2014 e 2015, da destinare prioritariamente  alle  esigenze
connesse alla prosecuzione dei lavori relativi a opere  in  corso  di
realizzazione ai sensi dell'articolo 2, commi da  232  a  234,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  177. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle  attivita'
di competenza del Commissario ad acta di cui all'articolo  16,  comma
5,  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni  di
cui all'articolo 16, comma 7, del predetto decreto-legge si applicano
fino al 31 dicembre 2013. 
  178. Per la revisione delle tariffe massime  delle  prestazioni  di
assistenza termale, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e di
quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della  legge  30  dicembre
2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, anche al fine di
consentire alle imprese del settore di  effettuare  gli  investimenti
necessari alla loro ulteriore integrazione nell'ambito  del  Servizio
Sanitario Nazionale, sulla base di quanto previsto  all'articolo  15,
comma 13, lettera c-bis) del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n . 135, e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e 4 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. 
  179. Al fine di assicurare la prosecuzione dei lavori in corso e la
continuita' della  manutenzione  straordinaria  della  rete  stradale
inseriti  nel  contratto  di  programma  tra   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e la societa' ANAS Spa, e' autorizzata
la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013. 
  180. All'articolo 36  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni. dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 6 le parole: «31 dicembre 2011» sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2013» e le parole: «predispongono lo  schema  di
convenzione che successivamente al 1° gennaio 2012, l'Agenzia di  cui
al comma  1  sottoscrive  con  Anas  S.p.A.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sottoscrivono la convenzione»; 
  b) al comma 9 le parole: «1° gennaio 2012»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 marzo 2013». 
  181. Al fine di garantire il miglioramento della viabilita'  e  dei
trasporti della Strada statale n.  652  -  Tirreno-adriatica  di  cui
all'articolo 144, comma 7, lettera d), della legge 23 dicembre  2000,
n. 388, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni 2014 e 2015. 
  182. Al fine di fronteggiare il grave dissesto idrogeologico  nella
regione Abruzzo,  e'  concesso  un  contributo  straordinario  di  10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. 
  183. In considerazione della classificazione delle autostrade A24 e
A25 quali opere strategiche per le finalita' di protezione civile per
effetto del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
ottobre 2003 e successive modificazioni e della conseguente  esigenza
di procedere all'adeguamento delle stesse alla normativa vigente  per
l'adeguamento sismico e la messa in sicurezza dei viadotti sulla base
dei contenuti delle  OPCM  3274  del  2003  e  n.  3316  del  2003  e
successive  modificazioni,  per  l'adeguamento  degli   impianti   di
sicurezza in galleria a norma del decreto legislativo 5 ottobre 2006,
n. 264, e successive modificazioni per l'adeguamento  alla  normativa
in materia  di  impatto  ambientale  e  per  lavori  di  manutenzione
straordinaria delle dette autostrade,. nonche' per  la  realizzazione
di tutte le opere necessarie in conseguenza del sisma del 2009, ove i
maggiori oneri per gli investimenti per la realizzazione  dei  citati
interventi siano di entita' tale da non permettere il  permanere  e/o
il raggiungimento delle condizioni di equilibrio del piano  economico
finanziario di concessione nel periodo di  durata  della  concessione
stessa, il Governo, fatta salva  la  preventiva  verifica  presso  la
Commissione europea della compatibilita' comunitaria,  rinegozia  con
la societa' concessionaria le condizioni della concessione  anche  al
fine di evitare un  incremento  delle  tariffe  non  sostenibile  per
l'utenza. 
  184. Per la prosecuzione della realizzazione del sistema MO.S.E. e'
autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno  2013,  di  400
milioni di euro per l'anno 2014, di 305 milioni di  euro  per  l'anno
2015 e di 400 milioni di euro per l'anno 2016. 
  185. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui
agli articoli 5  e  6  della  legge  29  novembre  1984,  n.  798,  e
successive modificazioni, una quota pari al 5 per cento delle risorse
di cui al comma 184 del presente articolo e' destinata,  a  decorrere
dall'anno 2014, ai comuni di Venezia, Chioggia e  Cavallino-Treporti,
previa ripartizione eseguita dal Comitato di indirizzo, coordinamento
e controllo di cui all'articolo 4 della medesima  legge  n.  798  del
1984. 
  186.  Al  fine  di  consentire  il  finanziamento  delle  attivita'
finalizzate alla realizzazione di una piattaforma d'altura davanti al
porto  di  Venezia  e'  autorizzato  il  trasferimento  all'Autorita'
portuale di Venezia di 5 milioni di euro per  l'anno  2013  e  di  95
milioni di euro per l'anno 2015. 
  187. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, e successive modificazioni,  le  parole:  «Fondo  infrastrutture
ferroviarie, stradali e relativo a  opere  di  interesse  strategico»
sono sostituite dalle seguenti:  «Fondo  infrastrutture  ferroviarie,
stradali e relativo a opere di interesse strategico nonche'  per  gli
interventi di cui all'articolo 6 della legge  29  novembre  1984,  n.
798». 
  188. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui
all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984,  n.  798,  e  successive
modificazioni,  con  l'utilizzo  delle  risorse  del  Fondo  di   cui
all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
come da ultimo modificato dal comma 187  del  presente  articolo,  si
procede a garantire l'importo di 50 milioni di euro  a  valere  sulle
risorse stanziate per il 2012  mediante  apposita  deliberazione  del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)  di
assegnazione  dei  fondi  con  conseguente   rideterminazione   delle
precedenti assegnazioni. 
  189. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 24, il comma 2, e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se  il  Tribunale
non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei
mesi  dalla  data  di  immissione  in  possesso  dei  beni  da  parte
dell'amministratore giudiziario. Nel caso  di  indagini  complesse  o
compendi patrimoniali. rilevanti, tale termine puo' essere  prorogato
con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per  non
piu' di due volte. Ai fini del computo  dei  termini  suddetti  e  di
quello previsto dall'articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause
di sospensione  dei  termini  di  durata  della  custodia  cautelare,
previste dal codice di procedura penale, in  quanto  compatibili.  Il
termine resta sospeso per il tempo necessario per  l'espletamento  di
accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti
e' iniziato il procedimento risulta poter  disporre,  direttamente  o
indirettamente»; 
  b) all'articolo 40, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: 
  «5-bis. I beni  mobili  sequestrati,  anche  iscritti  in  pubblici
registri,  possono  essere  affidati  dal   tribunale   in   custodia
giudiziale agli organi di  polizia  che  ne  facciano  richiesta  per
l'impiego nelle attivita' istituzionali o  per  esigenze  di  polizia
giudizi aria, ovvero possono essere affidati  all'Agenzia,  ad  altri
organi  dello  Stato,  ad  enti  pubblici  non   economici   e   enti
territoriali per finalita' di giustizia, di protezione  civile  o  di
tutela ambientale. 
  5-ter. Il  tribunale,  se  non  deve  provvedere  alla  revoca  del
sequestro   ed   alle   conseguenti   restituzioni,   su    richiesta
dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni
dal deposito della relazione di cui all'articolo 36,  puo'  destinare
alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli  stessi  non
possono essere amministrati senza pericolo  di  deterioramento  o  di
rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a  sequestro  sono
privi di valore, improduttivi, oggettivamente  inutilizzabili  e  non
alienabili, il tribunale  puo'  procedere  alla  loro  distruzione  o
demolizione. 
  5-quater. I proventi derivanti dalla vendita dei  beni  di  cui  al
comma 5-ter affluiscono, al netto delle  spese  sostenute,  al  Fondo
unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo  di  entrata
del bilancio dello Stato e riassegnati, nei limiti e con le modalita'
di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto legge 16 settembre  2008,
n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nella misura
del 50 per  cento  secondo  le  destinazioni  previste  dal  predetto
articolo 2, comma 7, e per il restante 50 per  cento  allo  stato  di
previsione della spesa del Ministero  dell'interno  per  le  esigenze
dell'Agenzia che li destina prioritariamente alle finalita' sociali e
produttive. 
  5-quinquies. Se il tribunale non provvede alla confisca dei beni di
cui al comma 5-ter, dispone la restituzione  all'avente  diritto  dei
proventi versati al Fondo unico giustizia in relazione  alla  vendita
dei  medesimi  beni,  oltre  agli  interessi  maturati  sui  medesimi
proventi computati secondo quanto stabilito dal decreto  ministeriale
30 luglio 2009, n. 127.»; 
  c) all'articolo 48: 
  1) al comma 1, lettera b), l'ultimo periodo e' soppresso; 
  2) il comma 12 e' sostituito dal seguente: 
  «12. I beni mobili, anche iscritti in  pubblici  registri,  possono
essere   utilizzati   dall'Agenzia   per   l'impiego   in   attivita'
istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti
territoriali o  ad  associazioni  di  volontariato  che  operano  nel
sociale.»; 
  d) all'articolo 51: 
  1) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «(Regime-fiscale  e
degli oneri economici)»; 
  2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis. Gli immobili  sono  esenti  da  imposte,  tasse  e  tributi
durante la vigenza  dei  provvedimenti  di  sequestro  e  confisca  e
comunque fino alla loro assegnazione o destinazione. Se  la  confisca
e'  revocata,  l'amministratore  giudiziario  ne  da'   comunicazione
all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono
alla liquidazione delle imposte,  tasse  e  tributi,  dovuti  per  il
periodo  di  durata  dell'amministrazione  giudiziaria,  in  capo  al
soggetto cui i beni sono stati restituiti. 
  3-ter. Qualora sussista un interesse di natura generale,  l'Agenzia
puo'  richiedere,  senza  oneri,  i   provvedimenti   di   sanatoria,
consentiti dalle vigenti disposizioni di legge delle opere realizzate
sui beni immobili che siano stati oggetto di confisca definitiva.»; 
  e) all'articolo 110, comma 2: 
  1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
  «c)  ausilio  dell'autorita'  giudiziaria  nell'amministrazione   e
custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i
delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale  e  12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno  1992,  n.   306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.  356,  e
successive modificazioni, e  amministrazione  dei  predetti.  beni  a
decorrere dalla data di conclusione dell'udienza preliminare»; 
  2) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
  «e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito  ai
procedimenti penali per i delitti di  cui  agli  articoli  51,  comma
3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni»; 
  f) all'articolo 111: 
  1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Il Consiglio direttivo e' presieduto dal Direttore dell'Agenzia
ed e' composto: 
  a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia; 
  b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia; 
  c) da due qualificati esperti in materia di  gestioni  aziendali  e
patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e  dal
Ministro dell'economia e delle finanze.»; 
  2) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Per  la
partecipazione alle sedute  degli  organi  non  spettano  gettoni  di
presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.»; 
  g) all'articolo 113: 
  1) al comma 2, dopo le parole: «apposita  convenzione»  la  parola:
«non» e' sostituita dalla seguente: «anche»; 
  2) al comma 3, dopo le parole: «apposite  convenzioni»  la  parola:
«non» e' sostituita dalla seguente: «anche»; 
  3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Per le esigenze connesse alla vendita e  alla  liquidazione
delle  aziende  e  degli  altri  beni   definitivamente   confiscati,
l'Agenzia puo' conferire, nei limiti delle disponibilita' finanziarie
di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a societa'  a
totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e  la
societa' incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione  che
definisce le modalita'. di  svolgimento  dell'attivita'  affidata  ed
ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.»; 
  h) dopo l'articolo 113 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 113-bis. - (Disposizioni volte a garantire  la  funzionalita'
dell'Agenzia). - 1. La dotazione organica dell'Agenzia e' determinata
in trenta unita' complessive, ripartite tra  le  diverse  qualifiche,
dirigenziali  e  non,  secondo  contingenti  da   definire   con   il
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1. 
  2. Oltre al personale indicato al comma 1, l'Agenzia e' autorizzata
ad avvalersi di un contingente di personale, militare e civile, entro
il limite  massimo  di  cento  unita',  appartenente  alle  pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' ad enti pubblici economici
ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e  non.  L'aliquota
di personale militare di cui al periodo precedente non puo'  eccedere
il limite massimo di quindici unita', di cui tre ufficiali  di  grado
non superiore a colonnello o equiparato e dodici sottufficiali.  Tale
personale, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia  che
puo' essere collocato  fuori  ruolo,  viene  posto  in  posizione  di
comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale
in  materia  di  mobilita'  e  nel  rispetto   di   quanto   previsto
dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
  3. Il personale di cui al comma 2 conserva lo stato giuridico e  il
trattamento  economico  fisso,  continuativo  e  accessorio,  secondo
quanto previsto  dai  rispettivi  ordinamenti,  con  oneri  a  carico
dell'Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso  da  parte
dell'Agenzia  all'amministrazione  di  appartenenza  dei  soli  oneri
relativi al trattamento accessorio. 
  4.  Fino  al  31  dicembre  2013,  le  assegnazioni  temporanee  di
personale all'Agenzia possono avvenire in deroga al limite  temporale
stabilito  dall'articolo  30,  comma  2-sexies,  del  citato  decreto
legislativo n. 165 del 2001. 
  5. Fino al 31 dicembre 2016, il Direttore dell'Agenzia, nei  limiti
della dotazione organica di cui al comma  1  e  delle  disponibilita'
finanziarie esistenti, e' autorizzato a stipulare contratti  a  tempo
determinato,  al   fine   di   assicurare   la   piena   operativita'
dell'Agenzia». 
  i) all'articolo 117: 
  1) il comma 2 e' soppresso; 
  2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «del comma 1, lettere a)
e b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo  113-bis,  commi
1, 2 e 3»; 
  l) all'articolo 118, comma 1: 
  1) le parole: «e pari a 4,2 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
2011» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 4,2 milioni  di  euro
per gli anni 2011 e 2012 e pari a 5,472 milioni di euro  a  decorrere
dall'anno 2013»; 
  2) sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «nonche'  per
ulteriori 1,272 milioni di euro a decorrere dall'anno  2013  mediante
corrispondente  riduzione   dell'autorizzazione   di   spesa   recata
dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350». 
  190. All'articolo 12-sexies del decreto-legge  8  giugno  1992,  n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  1992,  n.
356, e successive modificazioni, il comma  4-bis  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «4-bis.  Le  disposizioni   in   materia   di   amministrazione   e
destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste  dal  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni,  si
applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4
del presente  articolo,  nonche'  agli  altri  casi  di  sequestro  e
confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui
all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali
casi l'Agenzia coadiuva l'autorita' giudiziaria  nell'amministrazione
e  nella  custodia  dei  beni  sequestrati,  sino  al   provvedimento
conclusivo  dell'udienza  preliminare  e,  successivamente   a   tale
provvedimento,  amministra  i  beni  medesimi  secondo  le  modalita'
previste dal citato decreto legislativo  n.  159  del  2011.  Restano
comunque  salvi  i  diritti  della  persona  offesa  dal  reato  alle
restituzioni e al risarcimento del danno.». 
  191. Il personale proveniente dalle  amministrazioni  pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, nonche' dagli enti pubblici economici in servizio, alla  data
di entrata in vigore della presente legge, presso l'Agenzia nazionale
per l'amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e
confiscati alla criminalita' organizzata in posizione di comando,  di
distacco o di fuori ruolo, puo', entro la data del 30 settembre 2013,
presentare domanda di inquadramento nei ruoli della medesima  Agenzia
secondo le modalita' stabilite dal regolamento  di  cui  all'articolo
113, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  e
nell'ambito della dotazione organica  di  cui  all'articolo  113-bis,
comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 159  del  2011.  Restano
fermi i diritti acquisiti dal personale che ha presentato domanda  di
inquadramento anteriormente  all'entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
  192. Le disposizioni di cui all'articolo  2  del  decreto  legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto  2012,  n.  135,  non  trovano  applicazione   nei   confronti
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e  la  destinazione  dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. 
  193. Con uno o piu' regolamenti, adottati  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del
Ministro dell'interno, di concerto con i  Ministri  della  giustizia,
dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e  la
semplificazione, entro il termine di sei mesi dall'entrata in  vigore
della presente legge, sono adeguati i regolamenti  emanati  ai  sensi
dell'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, alle previsioni recate dai commi da 189 a 192. 
  194. A decorrere dall'entrata in vigore della presente  legge,  sui
beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali
non si  applica  la  disciplina  dettata  dal  libro  1  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non possono essere  iniziate  o
proseguite, a pena di nullita', azioni esecutive. 
  195. La disposizione di cui al comma 194  non  si  applica  quando,
alla data di entrata in vigore della presente legge, il bene e' stato
gia' trasferito o  aggiudicato,  anche  in  via  provvisoria,  ovvero
quando e' costituito da una quota indivisa gia' pignorata. 
  196. Nei processi di esecuzione forzata di  cui  al  comma  195  si
applica, ai fini della distribuzione della somma ricavata, il  limite
di cui al comma 203, terzo periodo, e le somme residue  sono  versate
al Fondo unico giustizia ai sensi del comma 204. 
  197. Fuori dei casi di cui al comma 195, gli oneri e pesi  iscritti
o trascritti sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla confisca
sono estinti di diritto. 
  198. I creditori muniti di ipoteca iscritta  sui  beni  di  cui  al
comma  194  anteriormente  alla   trascrizione   del   sequestro   di
prevenzione, sono soddisfatti nei limiti e con le modalita' di cui ai
commi da 194 a 206. Allo stesso modo  sono  soddisfatti  i  creditori
che: 
  a) prima della trascrizione  del  sequestro  di  prevenzione  hanno
trascritto un pignoramento sul bene; 
  b) alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono
intervenuti nell'esecuzione iniziata con il pignoramento di cui  alla
lettera a). 
  199. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente  legge,
i titolari dei crediti  di  cui  al  comma  198  devono,  a  pena  di
decadenza proporre  domanda  di  ammissione  del  credito,  ai  sensi
dell'articolo 58, comma 2 del decreto legislativo 6  settembre  2011,
n. 159,  al  giudice  dell'esecuzione  presso  il  tribunale  che  ha
disposto la confisca. 
  200. Il giudice, accertata la sussistenza e l'ammontare del credito
nonche' la sussistenza delle condizioni di cui  all'articolo  52  del
decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  lo  ammette   al
pagamento, dandone immediata comunicazione all'Agenzia nazionale  per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita' organizzata. Si applicano le  disposizioni  di  cui
all'articolo 666 commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del codice  di  proceduta
penale. La proposizione dell'impugnazione non  sospende  gli  effetti
dell'ordinanza  di  accertamento.  Il  decreto  con  cui  sia   stata
rigettata definitivamente la richiesta proposta ai  sensi  del  comma
precedente e'  comunicato,  ai  sensi  dell'articolo  9  del  decreto
legislativo n. 231 del 2007, alla Banca d'Italia. 
  201. Decorsi dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma
199, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione  dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata individua
beni dal valore  di  mercato  complessivo  non  inferiore  al  doppio
dell'ammontare dei crediti ammessi e procede alla liquidazione  degli
stessi con le modalita' di cui agli articoli 48, comma 5, e 52, commi
7, 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159.  I  beni
residui possono essere destinati,  assegnati  o  venduti  secondo  le
disposizioni di cui all'articolo 48 del medesimo decreto  legislativo
n. 159 del 2011. 
  202. Il ricavato della liquidazione di cui al comma 201 e'  versato
al Fondo unico giustizia e destinato a gestione separata per il tempo
necessario alle operazioni di pagamento dei crediti. 
  203. Terminate  le  operazioni  di  cui  al  comma  202,  l'Agenzia
nazionale  per  l'amministrazione  e   la   destinazione   dei   beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata,  per  ciascun
bene, anche se non sottoposto a liquidazione, individua  i  creditori
con diritto a soddisfarsi sullo stesso, forma il  relativo  piano  di
pagamento  e  lo  comunica  ai  creditori  interessati  con   lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica
certificata. La medesima Agenzia  procede  ai  pagamenti  nell'ordine
indicato dall'articolo 61, commi 2 e 3,  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, ponendo le  somme  a  carico  della  gestione
separata di cui al  comma  202.  Ciascun  piano  non  puo'  prevedere
pagamenti complessivi superiori al minor importo tra il 70 per  cento
del valore del bene ed il ricavato dall'eventuale liquidazione  dello
stesso. I creditori concorrenti, entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al presente  comma,
possono  proporre  opposizione  contro  il  piano  di  pagamento   al
tribunale del luogo che ha disposto la  confisca.  Si  applicano,  in
quanto compatibili,  gli  articoli  737  e  seguenti  del  codice  di
procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica.
Contro il decreto del tribunale non e' ammesso reclamo. 
  204. Le  somme  della  gestione  separata  che  residuano  dopo  le
operazioni di pagamento dei  crediti,  affluiscono,  al  netto  delle
spese  sostenute,  al  Fondo  unico  giustizia  per  essere   versati
all'apposito  capitolo  di  entrata  del  bilancio  dello   Stato   e
riassegnati nei limiti e con le  modalita'  di  cui  all'articolo  2,
comma 7, del decreto-legge 16  settembre  2008,  n.  143,  convertito
dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. 
  205. Per i beni di cui al comma 194, confiscati in data  successiva
all'entrata in vigore della presente legge,  il  termine  di  cui  al
comma 199 decorre dal momento in cui la confisca diviene  definitiva;
l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei  beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata provvede  alle
operazioni di cui ai commi 201, 202 e 203, decorsi dodici mesi  dalla
scadenza del predetto termine. 
  206. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione  e  la  destinazione
dei beni sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'  organizzata,
entro dieci giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,
ovvero dal momento in cui la confisca diviene definitiva, comunica ai
creditori di cui al comma 198 a mezzo posta elettronica  certificata,
ove possibile e, in ogni caso, mediante apposito avviso inserito  nel
proprio sito internet: 
  a) che possono, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione
del credito ai sensi dei commi 199 e 205; 
  b) la  data  di  scadenza  del  termine  entro  cui  devono  essere
presentate le domande di cui alla lettera a); 
  c) ogni utile informazione per  agevolare  la  presentazione  della
domanda. 
  207. In via  straordinaria,  per  l'anno  2013,  agli  enti  locali
assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le  finalita'  di
cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984,  n.  798,  che  non
hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilita' interno  a  causa
della mancata erogazione dei predetti contributi nell'esercizio 2012,
a seguito di apposita attestazione con procedura di cui  all'articolo
31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica la
sanzione di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 7, del  decreto
legislativo 6 settembre 2011,  n.  149,  per  mancato  raggiungimento
dell'obiettivo 2012, mentre quella di cui al comma 2, lettera a), del
predetto articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
si intende cosi' ridefinita: e' assoggettato  ad  una  riduzione  del
fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in  misura
pari alla  differenza  tra  il  risultato  registrato  e  l'obiettivo
programmatico predeterminato e comunque per un importo non  superiore
al  5  per  cento  delle  entrate  correnti  registrate   nell'ultimo
consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti  locali
sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato  le  somme
residue. 
  208. Per il finanziamento di studi, progetti,  attivita'  e  lavori
preliminari nonche' lavori definitivi della nuova  linea  ferroviaria
Torino-Lione e' autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno
2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014, di 680 milioni di  euro
per l'anno 2015 e 150 milioni per ciascuno degli  anni  dal  2016  al
2029. 
  209. Il Ministro dell'interno, ai  fini  della  determinazione  del
programma per il completamento del  Sistema  digitale  Radiomobile  e
standard Te.T.Ra. per le Forze di  Polizia  a  copertura  dell'intero
territorio  nazionale,  nel  quadro   del   coordinamento   e   della
pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge lo  aprile  1981,
n. 121, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e  della  sicurezza
pubblica di cui all'articolo 18 della medesima legge,  predispone  un
programma straordinario di interventi per il completamento della rete
nazionale standard Te.T.Ra. necessaria per  le  comunicazioni  sicure
della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri,  del  Corpo  della
guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale
dello Stato. Per l'attuazione del programma,  l'Amministrazione  puo'
assumere, nei limiti delle risorse disponibili, impegni  pluriennali,
corrispondenti alle rate di  ammortamento  dei  mutui  contratti  dai
fornitori. Per le finalita' di cui al presente comma  e'  autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 50 milioni  di  euro
per l'anno 2014. 
  210. Presso il Ministero dell'interno, e' istituita la  Commissione
per la pianificazione ed il coordinamento della  fase  esecutiva  del
programma, cui e' affidato  il  compito  di  formulare  pareri  sullo
schema del programma di cui al comma 209,  sul  suo  coordinamento  e
integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su
ciascuna fornitura o  progetto.  La  Commissione  e'  presieduta  dal
Direttore centrale dei servizi  tecnico-logistici  e  della  gestione
patrimoniale  del  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza,  ed   e'
composta: dal  Direttore  dell'ufficio  per  il  coordinamento  e  la
pianificazione, di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981,  n.
121;  da  un  rappresentante  della   Polizia   di   Stato;   da   un
rappresentante del Comando generale dell'Arma dei carabinieri; da  un
rappresentante del Comando generale della Guardia di finanza;  da  un
rappresentante del Dipartimento  dell'Amministrazione  penitenziaria;
da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; da un dirigente
della Ragioneria generale dello Stato. Le funzioni di segretario sono
espletate da un  funzionario  designato  dal  Capo  della  polizia  -
Direttore generale della pubblica sicurezza. Per i  componenti  della
Commissione non sono corrisposti compensi. La commissione, senza  che
cio' comporti  oneri  per  la  finanza  pubblica,  puo'  decidere  di
chiedere specifici pareri anche ad estranei all'Amministrazione dello
Stato, che abbiano particolare competenza tecnica. I contratti  e  le
convenzioni inerenti all'attuazione del programma  di  cui  al  comma
209, sono stipulati dal Capo della polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza, o da un suo delegato, acquisito il  parere  della
commissione di cui al presente comma. 
  211.  Il  soggetto  attuatore  di  cui  all'articolo  61-bis,   del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, deve  provvedere  al  completamento
della Piattaforma Logistica Nazionale, anche nell'ambito  dell'Agenda
Digitale Italiana, e alla relativa  gestione  come  sistema  di  rete
infrastrutturale aperto a cui si collegano le piattaforme ITS locali,
autonomamente sviluppate e all'uopo rese compatibili, di proprieta' o
in uso ai nodi logistici, porti, centri merci e  piastre  logistiche.
Al fine di garantire il piu' efficace coordinamento e  l'integrazione
tra la Piattaforma logistica nazionale e le piattaforme  ITS  locali,
le Autorita' portuali possono acquisire una partecipazione diretta al
capitale del soggetto attuatore di cui al  presente  comma.  In  ogni
caso, la maggioranza del  capitale  sociale  del  soggetto  attuatore
dovra'  essere  detenuta  da   Interporti   e   Autorita'   portuali.
Considerata la portata strategica per il Paese della Piattaforma  per
la gestione della Rete logistica nazionale, la stessa e' inserita nel
programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge  n.  443
del 2001. 
  212.  Per  la  realizzazione  dell'asse  autostradale  «Pedemontana
Piemontese» e' assegnato alla regione Piemonte, per l'anno  2015,  un
contributo di 80 milioni di euro. 
  213. Al Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione  e'  assegnata  una
dotazione finanziaria aggiuntiva di 250 milioni di  euro  per  l'anno
2013  da  destinare  all'attuazione  delle  misure  urgenti  per   la
ridefinizione dei rapporti contrattuali con la  societa'  Stretto  di
Messina Spa. Ulteriori risorse fino alla concorrenza di 50 milioni di
euro sono destinate alla medesima finalita' a  valere  sulle  risorse
rivenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2, 3 e 4,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  214. In considerazione  dell'eccezionale  rilevanza  degli  impegni
internazionali assunti dalla Repubblica Italiana  nei  confronti  del
BIE per la  realizzazione  dell'evento  Expo  2015,  in  luogo  della
riduzione dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  14  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disposta ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, a decorrere
dall'anno 2013,  idonea  compensazione  nell'ambito  delle  dotazioni
finanziarie delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del  proprio  stato
di previsione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge. 
  215. Al fine dello svolgimento delle attivita' di competenza  della
Societa' Expo per la realizzazione delle opere di cui all'Allegato  1
del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  22  ottobre
2008, la  medesima  societa'  si  puo'  avvalere  del  Commissario  e
relativa struttura per la gestione liquidatoria di Torino 2006 di cui
all'articolo 3, comma 25, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
mediante apposita convenzione che  preveda  il  mero  rimborso  delle
relative spese a carico della Societa' e senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. 
  216. La Societa' Expo 2015 e' autorizzata ad utilizzare le economie
di gara nell'ambito del programma delle opere di cui la  Societa'  e'
soggetto attuatore, in relazione a particolari esigenze che dovessero
presentarsi nella  realizzazione  delle  stesse  opere,  al  fine  di
accelerare i tempi di esecuzione, fermo restando il tetto complessivo
di spesa di  cui  all'allegato  1  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008. 
  217. E' istituito, entro sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi  e  statistici,  il  Sistema  telematico  centrale  della
nautica da diporto. Il Sistema include l'archivio telematico centrale
contenente   informazioni   di    carattere    tecnico,    giuridico,
amministrativo  e  di  conservatoria  riguardanti  le   navi   e   le
imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b)  e
c) del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.  171  -  Codice  della
nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a  norma
dell'articolo 6 della  legge  8  luglio  2003,  n.  173,  nonche'  lo
sportello telematico del diportista. 
  218.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti   -
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici, e' titolare del sistema di  cui  al  comma  217  e  del
relativo trattamento dei dati. 
  219. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo  17,  comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente  legge,  sono  stabilite  le
modalita'  per  l'attuazione  del  Sistema  di  cui  al  comma   217,
comprensivamente del trasferimento dei  dati  dai  registri  cartacei
all'archivio  telematico  a  cura  degli  uffici  marittimi  e  della
motorizzazione  civile,  della  conservazione  della  documentazione,
dell'elaborazione e fornitura dei dati delle unita'. iscritte,  delle
modalita' per la pubblicita' degli atti anche ai fini antifrode,  dei
tempi di attuazione delle nuove procedure, nonche'  delle  necessarie
modifiche delle norme di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c)
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, Codice della  nautica
da  diporto  ed  attuazione  della  direttiva  2003/44/CE,  a   norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003,  n.  173,  in  materia  di
registri e licenza di  navigazione  e  delle  correlate  disposizioni
amministrative. 
  220. Nell'ambito del Sistema di cui  al  comma  217,  e'  parimenti
istituito lo sportello  telematico  del  diportista,  allo  scopo  di
semplificare il  regime  amministrativo  concernente  l'iscrizione  e
l'abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e  delle  navi  da
diporto.  Il  regolamento  di  cui  al  comma   219   disciplina   il
funzionamento  dello  sportello,  con   particolare   riguardo   alle
modalita' di iscrizione e cancellazione, al rilascio della licenza di
navigazione  e  alla  attribuzione  delle  sigle  di  individuazione,
nonche'  alle  procedure  di  trasmissione  dei   dati   all'archivio
telematico centrale. Il medesimo regolamento stabilisce le  modalita'
di  partecipazione  alle  attivita'   di   servizio   nei   confronti
dell'utenza da  parte  di  associazioni  nazionali  dei  costruttori,
importatori e distributori di unita' da diporto le  quali  forniscono
anche i numeri identificativi degli scafi e i relativi  dati  tecnici
al fine dell'acquisizione dei dati utili al funzionamento del sistema
di cui al comma 217, nonche' dei soggetti  autorizzati  all'attivita'
di consulenza per la circolazione dei mezzi  di  trasporto  ai  sensi
della  legge  8  agosto  1991,  n.  264.  Le  tariffe  a  titolo   di
corrispettivo,   stabilite   con   decreto   del   Ministero    delle
infrastrutture.  e  dei  trasporti  di  concerto  con  il   Ministero
dell'economia e delle finanze affluiscono  su  apposito  capitolo  di
entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, su specifico
capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  221. Fino all'integrale  attuazione  delle  nuove  procedure  quali
risultanti  dal  regolamento  di  cui  al  comma  219,  continua   ad
applicarsi la normativa vigente. 
  222. Dall'attuazione dei commi da 217 a  221  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate provvedono all'esecuzione di compiti loro affidati con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
  223. Al decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: 
  a) all'articolo 8, il comma 9-quater e' soppresso; 
  b) all'articolo 34, il comma 40 e' soppresso. 
  224. Nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione
assegnate alla Regione Siciliana di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6
marzo 2009, l'importo di 35  milioni  e'  utilizzato  dalla  medesima
regione per le finalita' di cui al comma 225, anche per  l'attuazione
dei programmi direttamente applicabili, di cui all'articolo  12,  del
decreto-legge 27 febbraio 1968, convertito in legge n. 241 del 1968. 
  225. Per le finalita' di cui all'articolo 4-bis  del  decreto-legge
24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
agosto 1978, n. 464, e successive modificazioni,  anche  al  fine  di
definire i contenziosi in  atto,  ai  comuni  di  cui  alla  medesima
disposizione e' attribuito un contributo di 10 milioni  di  euro  per
l'anno 2013. Con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, da adottare entro novanta giorni della data di entrata  in
vigore della presente legge, il contributo di cui al  presente  comma
e' ripartito tra  i  comuni  interessati  nel  rispetto  delle  quote
percentuali determinate nel decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 2 agosto 2007. 
  226. Per l'attuazione  di  accordi  internazionali  in  materia  di
politiche per l'ambiente marino di  cui  al  decreto  legislativo  13
ottobre 2010, n. 190, e' autorizzata la spesa di 5  milioni  di  euro
per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. 
  227. Per il finanziamento delle Convenzioni per lo  sviluppo  della
filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno
2013. 
  228. Il Fondo di cui all'articolo 4 del  decreto-legge  10  ottobre
2012, n. 174, e' incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2013. 
  229. Per l'anno 2013 nell'ambito delle risorse  del  Fondo  sociale
per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma  1,  del
decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con  modificazioni
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al  finanziamento  degli
ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64,  65
e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e' destinata la somma di  30
milioni  di  euro   finalizzata   al   riconoscimento   della   cassa
integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca. 
  230. All'articolo 1 del decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,
convertito con modificazioni dalla legge 7  dicembre  2012,  n.  213,
dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: 
  «9-bis.  Al  fine  di  agevolare  la  rimozione   degli   squilibri
finanziari delle regioni che adottano, o abbiano adottato,  il  piano
di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma  22,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  approvato  dal
Ministero dell'economia e delle finanze, nello  stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo  di
rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, denominato «Fondo
di rotazione per la concessione  di  anticipazioni  alle  regioni  in
situazione  di  squilibrio  finanziario»,  finalizzato  a   concedere
anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei  disavanzi  e
dei debiti fuori bilancio  accertati,  nonche'  per  il  concorso  al
sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del  citato  piano  di
stabilizzazione finanziaria. 
  9-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro per gli affari regionali, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano, da emanare  entro  il  termine  del  31
marzo  2013  sono  individuati  i  criteri  per   la   determinazione
dell'importo  massimo  dell'anticipazione  di  cui  al  comma   9-bis
attribuibile  a  ciascuna  regione,  nonche'  le  modalita'  per   la
concessione e per la restituzione della stessa in un periodo  massimo
di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a  quello  in  cui  viene
erogata   l'anticipazione.   I   criteri   per   la    determinazione
dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti  nei
limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante  e  della
disponibilita' annua del Fondo. 
  9-quater. Alla copertura degli  oneri  derivanti  per  l'anno  2013
dalle disposizioni di cui ai commi  9-bis  e  9-ter,  si  provvede  a
valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo  4,
comma 1. Il Fondo di cui al comma 9-bis e' altresi' alimentato  dalle
somme del Fondo rimborsate dalle regioni. 
  9-quinquies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio. 
  9-sexies. In sede di prima applicazione delle disposizioni  di  cui
ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni interessate, in  presenza  di
eccezionali motivi di urgenza, puo' essere concessa  un'anticipazione
a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 9-bis, da riassorbire
secondo tempi e modalita' disciplinati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter. 
  9-septies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al  comma
9-bis, per le regioni che abbiano gia' adottato il piano  stesso,  e'
completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati
nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017.  Per  le  restanti
regioni i predetti termini sono, rispettivamente, di quattro e cinque
anni dall'adozione del ripetuto piano di stabilizzazione finanziaria.
Conseguentemente, sono soppressi i commi 13, 14 e 15 dell'articolo  1
del  decreto-legge  10  ottobre  2012,   n.   174,   convertito   con
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213». 
  231. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime
delle decorrenze vigenti  prima  della  data  di  entrata  in  vigore
dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
ferme restando le salvaguardie di cui ai  decreti  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali 1°  giugno  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e 5  ottobre  2012,  si
applicano, ai sensi dei commi da 232 a  234  del  presente  articolo,
anche  ai  seguenti  lavoratori  che  maturano  i  requisiti  per  il
pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: 
  a) ai lavoratori  cessati  dal  rapporto  di  lavoro  entro  il  30
settembre 2012 e collocati in  mobilita'  ordinaria  o  in  deroga  a
seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro  il
31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato  i  requisiti  utili  al
trattamento   pensionistico   entro   il   periodo    di    fruizione
dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo  7,  commi  1  e  2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223,  ovvero  durante  il  periodo  di
godimento dell'indennita' di mobilita' in deroga e in ogni caso entro
il 31 dicembre 2014; 
  b) ai lavoratori autorizzati  alla  prosecuzione  volontaria  della
contribuzione entro il 4 dicembre  2011,  con  almeno  un  contributo
volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore
del decreto-legge n. 201 del  2011,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge   n.   214   del   2011,   ancorche'   abbiano   svolto,
successivamente alla medesima data del  4  dicembre  2011,  qualsiasi
attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a  tempo
indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione  volontaria,  a
condizione che: 
  1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011
un reddito annuo lordo complessivo  riferito  a  tali  attivita'  non
superiore a euro 7.500; 
  2) perfezionino i requisiti utili a comportare  la  decorrenza  del
trattamento pensionistico entro  il  trentaseiesimo  mese  successivo
alla data di entrata in vigore del decreto-legge  n.  201  del  2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; 
  c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro  entro  il
30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti  anche
ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile
ovvero in applicazione di accordi collettivi di  incentivo  all'esodo
stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu'  rappresentative
a livello nazionale entro il  31  dicembre  2011,  ancorche'  abbiano
svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non  riconducibile  a
rapporto di lavoro dipendente a  tempo  indeterminato,  a  condizione
che: 
  1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno  2012
un reddito annuo lordo complessivo  riferito  a  tali  attivita'  non
superiore a euro 7.500; 
  2) perfezionino i requisiti utili a comportare  la  decorrenza  del
trattamento pensionistico entro  il  trentaseiesimo  mese  successivo
alla data di entrata in vigore del decreto-legge  n.  201  del  2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; 
  d) ai lavoratori autorizzati  alla  prosecuzione  volontaria  della
contribuzione entro il 4  dicembre  2011  e  collocati  in  mobilita'
ordinaria alla predetta data,  i  quali,  in  quanto  fruitori  della
relativa indennita', devono  attendere  il  termine  della  fruizione
della  stessa  per  poter  effettuare  il  versamento  volontario,  a
condizione  che  perfezionino  i  requisiti  utili  a  comportare  la
decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del  decreto-legge  n.  201
del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. 
  232. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge,  sono  definite  le  modalita'  di  attuazione  delle
disposizioni di cui al comma 231 del  presente  articolo  sulla  base
delle procedure di cui al comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e  all'articolo
22  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti  giorni
dalla data di assegnazione del relativo schema. 
  233. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento
inoltrate dai lavoratori di cui al comma 231 che intendono  avvalersi
dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti  prima
della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, sulla base: 
  a) per i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria o  in  deroga,
della data di cessazione del rapporto di lavoro; 
  b) della data di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  precedente
l'autorizzazione ai versamenti volontari; 
  c) della data di cessazione del rapporto di lavoro  in  ragione  di
accordi di cui alla lettera c) del comma 231. 
  234. Il beneficio di cui al comma 231 e'  riconosciuto  nel  limite
massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013, di 134 milioni di euro
per l'anno 2014, di 135 milioni di  euro  per  l'anno  2015,  di  107
milioni di euro per l'anno 2016, di 46 milioni  di  euro  per  l'anno
2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 28  milioni  di  euro
per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020. 
  235. Al fine di finanziare interventi in favore delle categorie  di
lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del  decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter,
del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  24  febbraio  2012,  n.  14,  e  22  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' istituito, presso il  Ministero
del lavoro e delle politiche  sociali,  un  apposito  fondo  con  una
dotazione di 36 milioni di euro per  l'anno  2013.  Le  modalita'  di
utilizzo  del  fondo  sono  stabilite  con  decreto  di  natura   non
regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di  concerto
con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle   finanze.   Nel   predetto   fondo
confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la  procedura
di  cui  al  presente  comma.  Qualora  in   sede   di   monitoraggio
dell'attuazione dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  171
del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, attuativi delle disposizioni di
cui agli articoli 24, commi 14 e 15,  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n.  214,  e  successive  modificazioni,  6,  comma  2-ter,  del
decreto-legge   29   dicembre   2011,   n.   216,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  24  febbraio  2012,  n.  14,  e  22  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del decreto ministeriale di  cui
al comma 232 del presente articolo, vengano  accertate  a  consuntivo
eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto  agli  oneri
programmati a legislazione  vigente  per  l'attuazione  dei  predetti
decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e pari,  ai
sensi del comma 15 dell'articolo 24 del citato decreto-legge  n.  201
del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,
dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e del comma  234  del
presente articolo complessivamente a 309 milioni di euro  per  l'anno
2013, a 959 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.765 milioni di  euro
per l'anno 2015, a 2.377 milioni di euro per  l'anno  2016,  a  2.256
milioni di euro per l'anno 2017, a 1.480 milioni di euro  per  l'anno
2018, a 583 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45  milioni  di  euro
per l'anno 2020, tali economie sono destinate ad alimentare il  fondo
di cui al primo periodo  del  presente  comma.  L'accertamento  delle
eventuali economie e' effettuato annualmente con il  procedimento  di
cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive
modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
e' disposta la conseguente integrazione del fondo  di  cui  al  primo
periodo operando le occorrenti variazioni di bilancio. 
  236. Per l'anno 2014 la rivalutazione  automatica  dei  trattamenti
pensionistici, secondo  il  meccanismo  stabilito  dall'articolo  34,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,  non  e'  riconosciuta
con riferimento alle fasce di importo dei  trattamenti  pensionistici
superiori a  sei  volte  il  trattamento  minimo  dell'INPS.  Per  le
medesime  finalita'  non  e'  riconosciuta,  per  l'anno   2014,   la
rivalutazione automatica, ove prevista,  dei  vitalizi  percepiti  da
coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive  regionali  e
nazionali,   secondo   le    modalita'    stabilite    nell'esercizio
dell'autonomia costituzionale delle rispettive istituzioni. Entro  il
30 settembre 2013 il Governo, sulla base dei dati forniti  dall'INPS,
provvede a monitorare gli esiti  dell'attuazione,  anche  in  termini
finanziari, delle disposizioni di cui ai commi da 231 a 235.  Qualora
l'esito di tale monitoraggio  riveli  la  disponibilita'  di  risorse
continuative a decorrere dall'anno 2014, entro  i  successivi  trenta
giorni, con decreto di natura non regolamentare  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, e' disposto il riconoscimento della rivalutazione automatica
con riferimento alle fasce di importo di cui al primo  periodo  nella
misura prevista prima della data di entrata in vigore della  presente
legge ovvero in misura ridotta. 
  237. Ogni sei mesi, a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore
della  presente  legge,  il  Governo  verifica  la   situazione   dei
lavoratori di cui al comma 231 al fine di individuare  idonee  misure
di tutela, ivi compresi gli  strumenti  delle  politiche  attive  del
lavoro mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 235. 
  238. Per gli iscritti alla cassa pensione per  i  dipendenti  degli
enti locali (CPDEL), alla cassa per le pensioni  ai  sanitari  (CPS),
alla Cassa per le  pensioni  agli  insegnanti  d'asilo  e  di  scuole
elementari parificate  (CPI)  e  alla  cassa  per  le  pensioni  agli
ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG)  per
i quali sia venuto a cessare, entro il 30 luglio 2010, il rapporto di
lavoro che aveva dato luogo all'iscrizione alle predette casse  senza
il diritto a pensione, si provvede, a domanda, alla costituzione, per
il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa
nell'assicurazione  generale  obbligatoria  per   l'invalidita',   la
vecchiaia  e  i  superstiti,  mediante  versamento   dei   contributi
determinati secondo le norme della predetta assicurazione.  L'importo
di tali contributi e' portato in detrazione, fino a  concorrenza  del
suo  ammontare,  dell'eventuale  trattamento  in  luogo  di  pensione
spettante all'avente diritto. L'esercizio di tale  facolta'  non  da'
comunque diritto alla corresponsione di ratei arretrati di  pensione.
Si applicano gli articoli da 37 a 42 della legge 22 novembre 1962, n.
1646, e l'articolo 19 della legge 8 agosto 1991, n. 274. 
  239.  Ferme  restando  le  vigenti  disposizioni  in   materia   di
totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo
2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi  assicurativi
di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni,
i soggetti iscritti a due o piu' forme di assicurazione  obbligatoria
per invalidita', vecchiaia e superstiti  dei  lavoratori  dipendenti,
autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e  alle  forme
sostitutive ed esclusive della medesima, che non siano gia'  titolari
di trattamento pensionistico  presso  una  delle  predette  gestioni,
hanno facolta' di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti  al
fine del conseguimento di un'unica pensione,  qualora  non  siano  in
possesso dei requisiti per il diritto al  trattamento  pensionistico.
La predetta facolta' puo' essere  esercitata  esclusivamente  per  la
liquidazione  del  trattamento  pensionistico  di  vecchiaia  con   i
requisiti  anagrafici  previsti  dall'articolo  24,  comma  6  e   il
requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  nonche'  dei  trattamenti  per
inabilita' e ai superstiti  di  assicurato  deceduto  prima  di  aver
acquisito il diritto a pensione. 
  240. Per i soggetti iscritti a due o piu'  forme  di  assicurazione
obbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti  dei  lavoratori
dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  e  alle
forme sostitutive ed esclusive  della  medesima,  il  trattamento  di
inabilita' di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n.  222,
e' liquidato tenendo conto  di  tutta  la  contribuzione  disponibile
nelle gestioni interessate, ancorche' tali soggetti abbiano  maturato
i requisiti contributivi per la pensione  di  inabilita'  in  una  di
dette gestioni. 
  241.  Il  diritto  al  trattamento  di  pensione  di  vecchiaia  e'
conseguito in presenza dei requisiti anagrafici  e  di  contribuzione
piu' elevati tra  quelli  previsti  dai  rispettivi  ordinamenti  che
disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facolta'  di
cui al comma 239 e degli ulteriori requisiti, diversi  da  quelli  di
eta' e anzianita' contributiva, previsti dalla gestione previdenziale
alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto. 
  242. Il diritto alla pensione di inabilita'  ed  ai  superstiti  e'
conseguito in conformita' con quanto disposto dal comma  2,  articolo
2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42. 
  243. La facolta' di cui al comma 239 deve avere ad oggetto tutti  e
per intero i periodi assicurativi accreditati presso le  gestioni  di
cui al medesimo comma 239. 
  244. Per il pagamento dei trattamenti liquidati ai sensi del  comma
239, si  fa  rinvio  alle  disposizioni  di  cui  al  citato  decreto
legislativo n. 42 del 2006. 
  245. Le gestioni interessate, ciascuna  per  la  parte  di  propria
competenza, determinano il  trattamento  pro  quota  in  rapporto  ai
rispettivi periodi di  iscrizione  maturati,  secondo  le  regole  di
calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive
retribuzioni di riferimento. 
  246. Per la determinazione dell'anzianita'  contributiva  rilevante
ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo  della  pensione  si
tiene  conto  di  tutti  i  periodi  assicurativi  non   coincidenti,
accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 24, comma  2,  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio  2012,
con riferimento alle anzianita' contributive maturate a decorrere  da
tale data, la quota di pensione corrispondente a tali  anzianita'  e'
calcolata secondo il sistema contributivo. 
  247. Per i casi di esercizio della facolta'  di  ricongiunzione  di
cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da  parte
dei soggetti, titolari di piu' periodi assicurativi,  che  consentono
l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 239  nonche'
per i soggetti di  cui  al  comma  238,  la  cui  domanda  sia  stata
presentata a decorrere dal 1° luglio  2010  e  non  abbia  gia'  dato
titolo  alla   liquidazione   del   trattamento   pensionistico,   e'
consentito,  su  richiesta  degli  interessati,  il  recesso   e   la
restituzione di quanto gia' versato. Il recesso  di  cui  al  periodo
precedente non puo', comunque, essere esercitato oltre il termine  di
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  248.  I  soggetti  titolari  di  piu'  periodi   assicurativi   che
consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto  al  comma
239 nonche' i soggetti di cui al comma 238,  che  abbiano  presentato
domanda  di  pensione  in  totalizzazione  ai   sensi   del   decreto
legislativo 2 febbraio  2006,  n.  42,  anteriormente  alla  data  di
entrata in  vigore  del  presente  articolo  e  il  cui  procedimento
amministrativo  non  sia  stato  ancora  concluso,  possono,   previa
rinuncia alla domanda  in  totalizzazione,  accedere  al  trattamento
pensionistico previsto al comma 239 e al comma 238. 
  249.  Conseguentemente,  il  Fondo  di   cui   all'ultimo   periodo
dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n.  247,  e'
ridotto di 32 milioni di euro per l'anno 2013, 43 milioni di euro per
l'anno 2014, 51 milioni di euro per l'anno 2015, 67 milioni  di  euro
per l'anno 2016, 88 milioni di euro per l'anno 2017,  94  milioni  di
curo per l'anno 2018, 106  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  121
milioni di euro per l'anno 2020, 140 milioni di euro per l'anno  2021
e di 157 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. 
  250. All'articolo 2  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 11, lettera a) le parole: «nel medesimo  periodo»  sono
sostituite dalle seguenti: «negli ultimi dodici mesi»; 
  b) al comma 11, lettera b), le parole: «nel medesimo periodo»  sono
sostituite dalle seguenti: «negli ultimi diciotto mesi»; 
  c) al comma 21, le parole: «,  detratti  i  periodi  di  indennita'
eventualmente fruiti nel periodo» sono sostituite dalle seguenti:  «;
ai fini della durata non sono computati i  periodi  contributivi  che
hanno gia' dato luogo ad erogazione della prestazione»; 
  d) al comma 22, la parola: «15» e' soppressa; 
  e) dopo il comma 24 e' inserito il seguente: 
  «24-bis. Alle prestazioni liquidate dall'Assicurazione sociale  per
l'Impiego si applicano, per quanto non previsto dalla presente  legge
ed in quanto applicabili, le  nomine  gia'  operanti  in  materia  di
indennita' di disoccupazione ordinaria non agricola»; 
  f) il comma 31 e' sostituito dal seguente: 
  «31. Nei casi di interruzione di un  rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato per le causali  che,  indipendentemente  dal  requisito
contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal
1° gennaio 2013, e' dovuta, a carico del datore di lavoro, una  somma
pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI  per  ogni  dodici
mesi di anzianita' aziendale  negli  ultimi  tre  anni.  Nel  computo
dell'anzianita' aziendale sono  compresi  i  periodi  di  lavoro  con
contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto  e'
proseguito senza soluzione di continuita' o se comunque  si  e'  dato
luogo alla restituzione di cui al comma 30»; 
  g) al comma 39, le parole: «1° gennaio 2013» sono sostituite  dalle
seguenti: «1° gennaio 2014»; 
  h) all'articolo 2, comma 71, la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  «c) articolo 11 comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;». 
  251. All'articolo 3  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 4, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata  in
vigore della presente legge» sono sostituite dalle  seguenti:  «entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»; 
  b) il comma 31 e' sostituito dal seguente: 
  «31. I fondi di cui  al  comma  4  assicurano,  in  relazione  alle
causali previste dalla normativa in  materia  di  cassa  integrazione
ordinaria o straordinaria, la prestazione di un assegno ordinario  di
importo almeno pari all'integrazione salariale, la cui durata massima
sia non inferiore a un ottavo delle ore  complessivamente  lavorabili
da computare in un biennio mobile,  e  comunque  non  superiore  alle
durate massime previste dall'articolo 6, commi primo, terzo e  quarto
della legge 20 maggio 1975, n. 164, anche con riferimento  ai  limiti
all'utilizzo  in  via  continuativa  dell'istituto  dell'integrazione
salariale»; 
  c) al comma 32, lettera a), le parole: «rispetto a quanto garantito
dall'ASpI» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto alle prestazioni
pubbliche previste in caso  di  cessazione  dal  rapporto  di  lavoro
ovvero prestazioni integrative, in termini di importo,  in  relazione
alle integrazioni salariali». 
  252. All'articolo 4 della legge 28 giugno  2012,  n.  92,  dopo  il
comma 12 e' aggiunto il seguente: 
  «12-bis. Resta confermato, in materia di incentivi per l'incremento
in termini quantitativi e qualitativi  dell'occupazione  giovanile  e
delle donne, quanto disposto dal decreto del Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle  finanze,  del  5  ottobre  2012,  pubblicato  sulla   Gazzetta
Ufficiale del 17 ottobre 2012, n. 243, che resta pertanto  confermato
in ogni sua disposizione». 
  253. La  riprogrammazione  dei  programmi  cofinanziati  dai  Fondi
strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di  azione  e  coesione  puo'
prevedere il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga  nelle
Regioni, connessi a misure di politica attiva e ad azioni  innovative
e sperimentali di tutela  dell'occupazione.  In  tal  caso  il  Fondo
sociale per l'occupazione e la formazione  di  cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
gia' Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma  7,  della
legge 19luglio 1993, n. 236, e' incrementato, per l'anno 2013,  della
parte di risorse relative al finanziamento nelle medesime Regioni  da
cui i fondi provengono, degli ammortizzatori sociali  in  deroga.  La
parte di risorse relative alle misure di politica attiva  e'  gestita
dalle Regioni interessate. Dalla attuazione delle disposizioni di cui
al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la  finanza
pubblica. 
  254. In considerazione del perdurare della  crisi  occupazionale  e
della prioritaria esigenza di assicurare  adeguate  risorse  per  gli
interventi di ammortizzatori sociali in deroga a tutela  del  reddito
dei lavoratori in una logica di condivisione solidale fra istituzioni
centrali, territoriali e parti sociali, in aggiunta a quanto previsto
dall'articolo 2, comma  65,  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,
l'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per
l'occupazione e la formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata
di euro 200 milioni per l'anno 2013.  Conseguentemente,  si  provvede
nei  seguenti  termini:  il   Fondo   di   cui   all'ultimo   periodo
dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n.  247,  e'
ridotto di 118 milioni di  euro  per  l'anno  2013;  e'  disposto  il
versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, per
essere  riassegnato  al  Fondo  sociale  per   l'occupazione   e   la
formazione, di una quota pari a 82 milioni di euro  per  l'anno  2013
delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo
25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione  delle  somme
destinate al finanziamento dei  fondi  paritetici  interprofessionali
per la formazione di cui all'articolo 118  della  legge  23  dicembre
2000, n. 388. 
  255.  Entro  il  30   aprile   2013,   qualora   dal   monitoraggio
dell'andamento  degli  ammortizzatori  sociali  in  deroga  e   delle
relative esigenze di intervento rappresentate dalle regioni  e  dalle
province autonome emerga non sufficiente la provvista  finanziaria  a
tal fine disposta, il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali
convoca le organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano  nazionale
per   individuare   ulteriori   interventi.   Sentite   le   predette
organizzazioni sindacali, il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali, con decreto di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, puo' disporre, in  via  eccezionale,  che  le  risorse
derivanti  dal  50  per  cento  dell'aumento  contributivo   di   cui
all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per il  periodo
dal 1° giugno 2013 al 31 dicembre 2013, siano  versate  dall'INPS  al
bilancio dello  Stato  per  la  successiva  riassegnazione  al  Fondo
sociale per l'occupazione e la formazione  di  cui  all'articolo  18,
comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con
modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  ai  fini  del
finanziamento  degli  ammortizzatori.  sociali  in  deroga   di   cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n.  92.
Con il medesimo decreto sono stabilite  le  necessarie  modalita'  di
attuazione delle disposizioni di cui al presente comma anche al  fine
di  garantire  la  neutralita'  finanziaria  sui  saldi  di   finanza
pubblica. 
  256. L'intervento di cui al comma 6  dell'articolo  1  del  decreto
legge 1° luglio 2009, n. 78, e' prorogato per l'anno 2013 nel  limite
di 60 milioni di euro. L'onere derivante dal presente comma e'  posto
a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della  legge
28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni. 
  257. All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
dopo  le  parole:  «l'Osservatorio   nazionale   per   l'infanzia   e
l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente  della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 103,» sono inserite  le  seguenti:  «la
Consulta nazionale per il servizio  civile,  istituita  dall'articolo
10, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230,». 
  258. Per ciascuna delle vittime del disastro aereo del Monte Serra,
del 3 marzo 1977, per il cui decesso gli  aventi  diritto  non  hanno
percepito somme a titolo di risarcimento del danno,  e'  riconosciuto
un indennizzo complessivo,  esente  dall'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche, dell'importo di 118.000 euro,  corrisposto,  secondo
le rispettive quote, ai successori secondo le disposizioni vigenti in
materia di successione legittima. Per le finalita' del presente comma
e' autorizzata la spesa di 3.776.000 euro per l'anno 2013. 
  259.  Per   l'anno   2013,   le   risorse   finanziarie   assegnate
all'Autorita' Garante nazionale per l'infanzia  e  l'adolescenza,  di
cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono integrate di 1 milione di
euro. 
  260. Al fine di consentire alla  regione  Campania  l'accesso  alle
risorse residue spettanti ai sensi dell'articolo 3 del  decreto-legge
15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 novembre 1990, n. 334, abrogata dall'articolo 24 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133, e' autorizzata la spesa di 159 milioni  di  euro
per l'anno 2013. Il predetto importo  e'  erogato  direttamente  alla
regione. 
  261. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli  di  ordinata
gestione  e  piena  funzionalita'  della  flotta  aerea   antincendio
trasferita dal Dipartimento della protezione civile  al  Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile  ai
sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000,  n.
353, e' istituito un apposito fondo presso il Ministero  dell'interno
con una dotazione di 40 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
2013. E' disposto, inoltre, un  finanziamento  in  favore  del  Corpo
forestale dello Stato per le  spese  di  funzionamento  della  flotta
aerea pesante destinata alla  lotta  agli  incendi  boschivi  per  un
importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013. 
  262.  I  proventi  derivanti  dalla  prestazione   di   servizi   e
svolgimento di attivita', gia' in capo all'Agenzia  per  lo  sviluppo
del settore ippico e di  competenza  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali a seguito  della  soppressione  della
predetta Agenzia  disposta  dall'articolo  23-quater,  comma  9,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  sono  versati  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di  previsione
della spesa del predetto Ministero. 
  263. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 47, della  legge
22 dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata la spesa di 223  milioni  di
euro per l'anno 2013.  Per  l'anno  2013  le  somme  attribuite  alle
regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computate
ai fini del conseguimento  degli  obiettivi  previsti  dal  patto  di
stabilita' interno. 
  264. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies,  comma
1,  del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,  n.  33,  e'  ridotta  di
631.662.000 euro per l'anno 2013. 
  265.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel limite di  un  milione  di
euro, per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 552, della  legge
24 dicembre 2007, n. 244, e' autorizzata la spesa di 110  milioni  di
euro per l'anno 2013. 
  266. Al fine di favorire l'avvio e la  prosecuzione  di  iniziative
imprenditoriali  finalizzate  allo  sviluppo  dell'offerta  turistica
nella  regione  Basilicata  attraverso   il   potenziamento   ed   il
miglioramento della qualita' dell'offerta ricettiva e delle  relative
attivita' integrative nonche' dei servizi di supporto alla  fruizione
del prodotto turistico per la cui realizzazione sono necessari uno  o
piu' progetti d'investimento, sono concesse, nei  limiti  e  mediante
l'utilizzo  delle  risorse  di  cui  al   comma   268,   agevolazioni
finanziarie a sostegno degli investimenti  privati  cosi'  effettuati
nella citata Regione e per la realizzazione  di  interventi  ad  essi
complementari e funzionali. 
  267. Per consentire la tempestiva attuazione delle disposizioni  di
cui al comma 266 si applica, per quanto  compatibile,  l'articolo  43
del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,   convertito   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  ed  i  relativi
provvedimenti attuativi gia' adottati. 
  268. Per il finanziamento delle  agevolazioni  e  degli  interventi
complementari e funzionali di cui al  comma  266,  il  fondo  di  cui
all'articolo 43 comma 3 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto  2008  n.  133,  e'
incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2013  e  10  milioni  di
euro per l'anno 2014. 
  269. All'articolo 12  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, le parole: «. Sono attribuite  all'Ente  risi»  sono
sostituite dalla seguente: «e»; 
  b) al comma 3, le parole: «, rispettivamente,  al  CRA  e  all'Ente
risi» sono sostituite dalle seguenti: «al CRA»; 
  c) il comma 5 e' abrogato. 
  270. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito  un  fondo  per  il  finanziamento  di  esigenze
indifferibili con una dotazione di 16  milioni  di  euro  per  l'anno
2013, da ripartire contestualmente tra le finalita' di cui all'elenco
n.  3  allegato  alla  presente  legge,  con  un  unico  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  da   pubblicare   nella   Gazzetta
Ufficiale,  adottato  previo  conforme   parere   delle   Commissioni
parlamentari competenti per i profili di carattere  finanziario,  che
si esprimono entro  venti  giorni  dalla  data  di  trasmissione  del
relativo  schema.  Decorso  tale  termine,  il  decreto  puo'  essere
comunque adottato. 
  271. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche  sociali,
di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328,
e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2013. 
  272. Per  gli  interventi  di  pertinenza  del  Fondo  per  le  non
autosufficienze di cui all'articolo 1, comma  1264,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a  sostegno  delle  persone
affette da sclerosi laterale amiotrofica, e' autorizzata la spesa  di
275 milioni di euro per l'anno 2013. 
  273. Il Fondo integrativo statale per la concessione  di  borse  di
studio di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato nella misura di  50
milioni di euro per l'anno 2013. 
  274. Per l'anno 2013, il Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),  della  legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 100 milioni di euro. 
  275. E' autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di 52,5  milioni  in
favore  dei  policlinici   universitari   gestiti   direttamente   da
universita' non statali ai sensi dell'articolo  33,  comma  32  della
legge 12 novembre 2011, n. 183. E' altresi' rifinanziata, per  l'anno
2013, per l'importo di 12,5  milioni  di  euro,  l'autorizzazione  di
spesa di cui al comma 33 dell'articolo 33  della  legge  n.  183  del
2011. Per l'anno 2013, e' concesso un contributo di euro 5 milioni  a
favore della Fondazione Gerolamo Gaslini - ente di  diritto  pubblico
per la cura, difesa e assistenza per l'infanzia. 
  276.  Per  il  finanziamento  delle  attivita'  istituzionali   del
Comitato paralimpico nazionale di cui all'articolo 1, comma 1,  della
legge 15 luglio 2003, n. 189, per l'anno 2013 e' autorizzata la spesa
di 6 milioni di euro. 
  277. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata  di  2  milioni  di  euro  per
l'anno 2013, di 2 milioni per l'anno 2014, di 22,3 milioni per l'anno
2015, di 35 milioni per l'anno  2016,  e  di  2  milioni  di  euro  a
decorrere dal 2017. 
  278. E' concesso un contributo di 200.000 euro annui a favore della
Basilica di San Francesco in Assisi, per l'esecuzione  di  interventi
di manutenzione ordinaria all'interno e all'esterno della Basilica  a
decorrere dal 2013. 
  279. L'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  47,  secondo
comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente  alla  quota
destinata allo Stato dell'otto per  mille  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche (IRPEF), e' ridotta di 85,5 milioni per  l'anno
2013 e 14 milioni per l'anno 2014. 
  280. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 290 e' ulteriormente
incrementata delle disponibilita' residue per  l'anno  2012  relative
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  47,  secondo  comma,
della  legge  20  maggio  1985,  n.  222,  relativamente  alla  quota
destinata allo Stato dell'otto per  mille  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche (IRPEF). Per l'attuazione del presente comma il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
le necessarie variazioni di bilancio. Una quota delle  disponibilita'
di cui al precedente periodo, nella misura di 8 milioni di  euro,  e'
destinata al finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare  i
danni conseguenti  agli  eccezionali  eventi  alluvionali  che  hanno
colpito  il  territorio  della  Provincia  di  Teramo  di  cui   alla
dichiarazione dello stato di emergenza del decreto  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2011, prorogato  con  decreto
della Presidenza del Consiglio dei ministri  del  18  aprile  2012  e
successiva nomina della struttura commissariale, giusta ordinanza  n.
0005 del Capo Dipartimento della  Protezione  Civile  del  10  giugno
2012. Il presente comma entra in vigore dalla data  di  pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
  281. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 28 giugno 1977, n.
394, come determinata  dalla  tabella  C  della  presente  legge,  e'
integrata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013. 
  282. All'articolo 2, comma 16-ter, del  decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10, cosi' come modificato dall'articolo 6,  comma  2-decies,
del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le  parole  «Fino
al 31 dicembre 2012» sono sostituite da «Fino al 31 dicembre 2015» ed
e' aggiunta in fine la parola «annui». 
  283. Le spese sostenute per la realizzazione  del  Museo  nazionale
della Shoah non  sono  computate  ai  fini  del  conseguimento  degli
obiettivi previsti dal patto di stabilita' interno nella misura di  3
milioni di euro per l'anno 2013. 
  284. E' concesso un contributo di 500.000 euro per l'anno  2013,  a
favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT). 
  285. E' istituito un credito d'imposta a favore  dei  soggetti  che
erogano borse di studio in favore degli studenti delle universita' di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto  legislativo  29
marzo 2012, n. 68, nei limiti e con le modalita' previste  nei  commi
286 e 287. 
  286.  Con  successivo   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  sono   definiti   i   criteri   per
l'attribuzione dei benefici nei limiti di cui al comma 287. 
  287. I benefici di cui ai commi precedenti sono concessi nel limite
di 1 milione di euro per l'anno 2013 e di  10  milioni  di  euro  per
l'anno 2014. All'onere relativo all'anno 2013  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo dedicato alle borse di studio  per
la formazione di corsi di dottorato di ricerca di cui alle  leggi  30
marzo 1981, n. 119, e 3 agosto 1998, n. 315. 
  288. Per ciascuno degli anni 2013,  2014  e  2015  e'  concesso  un
contributo straordinario di 0,8 milioni di euro annui a favore  della
Fondazione EBRI (European Brain Research Institute). 
  289.  Al  fine  di   concorrere   ad   assicurare   la   stabilita'
dell'equilibrio finanziario nel  comune  dell'Aquila  e  negli  altri
comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario  delegato  n.  3
del  16  aprile  2009  e  n.  11  del  17  luglio  2009,   pubblicati
rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 89 del 17 aprile  2009  e
n. 173 del 28 luglio 2009, nonche' per garantire la  continuita'  del
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani,  e'  assegnato  un
contributo straordinario per il solo esercizio 2013, sulla  base  dei
maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite  derivanti
dalla situazione emergenziale, nel limite di 26 milioni di  euro  per
il comune dell'Aquila, di 4 milioni di euro per gli altri comuni e di
5 milioni di euro per  la  provincia  dell'Aquila.  Il  CIPE,  previa
verifica di eventuali situazioni pendenti ed  obblighi  giuridici  in
corso nonche' delle disponibilita' finanziarie esistenti,  revoca  il
finanziamento statale di cui alla deliberazione CIPE n. 76 del  2001,
assegnato alla «Tramvia su gomma» nel Comune dell' Aquila, e  destina
le  predette  residue  disponibilita'  allo  stesso  Comune  per   il
finanziamento  di  interventi  finalizzati  al  miglioramento   delle
condizioni di mobilita' urbana. 
  290.  L'autorizzazione  di  spesa  relativa   al   Fondo   di   cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3  maggio  1991,  n.  142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195,  e'
incrementata di 47 milioni di euro nell'anno 2013, di 8  milioni  nel
2014 e di 50 milioni nel 2015, per  realizzare  interventi  in  conto
capitale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali  verificatisi
dal dicembre 2009 al gennaio 2010 in  Liguria  e  in  Toscana,  dagli
eventi alluvionali verificatisi dal 31, ottobre al 2 novembre 2010 in
Veneto, dalle eccezionali avversita'  atmosferiche  verificatesi  nei
mesi di febbraio e di marzo 2011 e il giorno 22  novembre.  2011  nel
territorio della  provincia  di  Messina,  dagli  eventi  alluvionali
verificatisi  nel  marzo  2011  nelle   Marche,   dalle   eccezionali
precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012 nelle  Marche  e
nell'Emilia-Romagna, nonche' dal sisma  verificatosi  il  26  ottobre
2012 in Calabria e Basilicata e dagli eventi alluvionali verificatisi
in Piemonte nel marzo e nel novembre 2011, ed in Toscana ed in Umbria
nel novembre 2012. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, le risorse di cui al presente comma sono
ripartite tra gli interventi indicati nel primo periodo. 
  291. La dotazione del Fondo di cui all'articolo  6,  comma  2,  del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive  modificazioni,  e'
incrementata in termini di sola cassa per l'importo di 277 milioni di
euro per l'anno 2013. 
  292. Le dotazioni finanziarie della missione  di  spesa  «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 3.200 milioni di
euro per l'anno 2013, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2014  e  di
1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. 
  293. L'autorizzazione di spesa relativa  al  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di  1
milione di euro per l'anno 2012 e di 2 milioni  di  euro  per  l'anno
2013. 
  294. Per la prosecuzione degli interventi  di  cui  alla  legge  16
marzo 2001, n. 72, e' autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2013,2014 e 2015. 
  295. Per la prosecuzione degli interventi  di  cui  alla  legge  21
marzo 2001, n. 73, e' autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. 
  296.  Al  fine  di  consentire  la  realizzazione   di   iniziative
nell'ambito della celebrazione del secondo centenario  della  nascita
di Giuseppe Verdi, di cui alla legge 12 novembre 2012,  n.  206,  per
l'anno 2013 e' concesso un contributo straordinario  alla  Fondazione
Arena di Verona, nel limite massimo di spesa di 1  milione  di  euro.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile
1985, n. 163,  relativa  al  Fondo  unico  per  lo  spettacolo,  come
rideterminata dalla  Tabella  C  allegata  alla  presente  legge,  e'
ridotta di 2,3 milioni per l'anno 2013. 
  297. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio  1987,
n. 67, come determinata dalla Tabella C allegata alla presente legge,
e' incrementata di 45 milioni  di  euro  per  l'anno  2013.  Per  gli
interventi e  gli  incentivi  a  sostegno  dell'emittenza  televisiva
locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale e' autorizzata
la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2013. 
  298. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito un fondo, con uno stanziamento di  130.000  euro
annui  a  decorrere  dall'anno  2013,  finalizzato  a  consentire  il
trasferimento alla Regione autonoma  del  Friuli-Venezia  Giulia  del
bene denominato «Castello di Udine». 
  299. All'articolo 2 del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 36, il terzo e il quarto periodo  sono  sostituiti  dai
seguenti: «A partire dall'anno  2013,  il  Documento  di  economia  e
finanza contiene una valutazione, relativa all'anno precedente, delle
maggiori entrate strutturali ed  effettivamente  incassate  derivanti
dall'attivita' di contrasto  dell'evasione  fiscale.  Dette  maggiori
risorse,   al   netto   di   quelle   necessarie   al    mantenimento
dell'equilibrio di bilancio e alla  riduzione  del  rapporto  tra  il
debito e il prodotto interno lordo, nonche'  di  quelle  derivanti  a
legislazione vigente dall'attivita' di recupero fiscale svolta  dalle
regioni,  dalle  province  e  dai  comuni,  unitamente  alle  risorse
derivanti dalla riduzione delle spese  fiscali,  confluiscono  in  un
Fondo per la riduzione strutturale della  pressione  fiscale  e  sono
finalizzate  al  contenimento  degli  oneri  fiscali  gravanti  sulle
famiglie e sulle imprese, secondo le modalita' di destinazione  e  di
impiego indicate nel medesimo Documento di economia e finanza»; 
  b) dopo il comma 36 e' inserito il seguente: 
  «36.1.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   presenta
annualmente, in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento  di
economia e finanza, un rapporto sui risultati conseguiti  in  materia
di misure di contrasto dell'evasione  fiscale.  Il  rapporto  indica,
altresi', le strategie per il  contrasto  dell'evasione  fiscale,  le
aggiorna e confronta i risultati con gli obiettivi, evidenziando, ove
possibile, il recupero di gettito fiscale attribuibile alla  maggiore
propensione all'adempimento da parte dei contribuenti». 
  300. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, e' abrogato. 
  301. L'articolo 16-bis del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 16-bis. - (Fondo nazionale per il concorso finanziario  dello
Stato agli oneri del trasporto pubblico locale).  -  1.  A  decorrere
dall'anno 2013 e'  istituito  il  Fondo  nazionale  per  il  concorso
finanziario dello Stato, agli oneri del  trasporto  pubblico  locale,
anche ferroviario, nelle regioni a statuto  ordinario.  Il  Fondo  e'
alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise
sul  gasolio  per  autotrazione  e  sulla  benzina.   L'aliquota   di
compartecipazione e' applicata alla previsione annuale  del  predetto
gettito, iscritta nel pertinente capitolo dello stato  di  previsione
dell'entrata, ed e' stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, in  misura  tale  da  assicurare,  per
ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l'equivalenza
delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno
dei suddetti anni, delle seguenti risorse: 
  a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443  milioni  di  euro  per
l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015; 
  b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa
sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina, per  l'anno
2011, di cui agli articoli 1, commi da 295  a  299,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,  e  3,  comma  12,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di  accisa
sulla  benzina  destinata  al  finanziamento  corrente  del  Servizio
sanitario nazionale; 
  c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo  di  cui
all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e
successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui all'articolo 30,
comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  2. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  di  cui  al  comma  1  sono
abrogati: 
  a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge  28  dicembre  1995,  n.
549; 
  b) i commi da 295 a 299 dell'articolo i  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni; 
  c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, e successive: modificazioni; 
  d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214. 
  3.  Ferme  restando  le  funzioni   attribuite   ai   sensi   della
legislazione vigente all'Autorita' di regolazione dei  trasporti,  di
cui all'articolo 37  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni, con decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono  definiti  i
criteri e le modalita' con cui ripartire e trasferire alle regioni  a
statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1.  I  criteri
sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra  ricavi
da traffico e costi dei servizi previsto  dalla  normativa  nazionale
vigente in materia di servizi  di  trasporto  pubblico  locale  e  di
servizi  ferroviari  regionali,  salvaguardando  le  esigenze   della
mobilita' nei territori anche con  differenziazione  dei  servizi,  e
sono finalizzati a  incentivare  le  regioni  e  gli  enti  locali  a
razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e  la  gestione
dei servizi medesimi mediante: 
  a) un'offerta di servizio piu' idonea, piu' efficiente ed economica
per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico; 
  b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico  e
costi operativi; 
  c) la progressiva riduzione  dei  servizi  offerti  in  eccesso  in
relazione alla domanda e il corrispondente incremento  qualitativo  e
quantitativo dei servizi a domanda elevata; 
  d) la definizione di livelli occupazionali appropriati; 
  e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica. 
  4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto  di  cui
al comma 3, le regioni a  statuto  ordinario,  al  fine  di  ottenere
assegnazioni di contributi  statali  destinati  a  investimenti  o  a
servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali,
procedono, in  conformita'  con  quanto  stabilito  con  il  medesimo
decreto  di  cui  al  comma  3,   all'adozione   di   un   piano   di
riprogrammazione dei  servizi  di  trasporto  pubblico  locale  e  di
trasporto ferroviario  regionale,  rimodulano  i  servizi  a  domanda
debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data,
le modalita' di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione  al
mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da  traffico  e  costi
del  servizio  al  netto  dei  costi  dell'infrastruttura,   previsto
dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre  1997,
n. 422, con quelle piu' idonee a garantire il servizio  nel  rispetto
dello  stesso  rapporto  tra  ricavi  e  costi.   A   seguito   della
riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione  di  cui  al  presente
comma,  i  contratti  di  servizio  gia'  stipulati  da  aziende   di
trasporto, anche  ferroviario,  con  le  singole  regioni  a  statuto
ordinario, sono oggetto di revisione. 
  5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare, sentita la Conferenza  unificata,  entro  il  30  giugno  di
ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma  1,
previo  espletamento  delle  verifiche  effettuate   sugli   effetti.
prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi, di cui  al  comma
4, nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle risorse  e'
effettuato sulla base dei criteri  e  delle  modalita'  previsti  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma  3,
previa adozione del piano di riprogrammazione di cui al  comma  4  da
parte delle regioni a statuto ordinario. 
  6. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al  comma  5,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita   la
Conferenza unificata, e' ripartito a titolo di anticipazione  tra  le
regioni a statuto ordinario il 60 per cento  dello  stanziamento  del
Fondo di cui al  comma  1.  Le  risorse  ripartite  sono  oggetto  di
integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni  successivi  a
seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 3, lettera  e),
effettuate attraverso gli strumenti  di  monitoriaggio.  La  relativa
erogazione a favore delle regioni a statuto ordinario e' disposta con
cadenza mensile. 
  7. A decorrere  dal  1°  gennaio  2013,  le  aziende  di  trasporto
pubblico  locale  e  le  aziende  esercenti  servizi  ferroviari   di
interesse regionale e locale trasmettono, per via  telematica  e  con
cadenza semestrale all'Osservatorio istituito ai sensi  dell'articolo
1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati  economici
e trasportistici, che lo stesso Osservatorio  provvede  a  richiedere
con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, utili
a creare una banca di dati e un sistema informativo per  la  verifica
dell'andamento del settore, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. I  dati  devono  essere  certificati  con  le
modalita'  indicate  con  apposito   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  dell'interno.  I
contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di  servizio  non
possono  essere  erogati  alle  aziende  di  trasporto   pubblico   e
ferroviario che  non  trasmettono  tali  dati  secondo  le  modalita'
indicate. 
  8. Le risorse di cui al comma 1  non  possono  essere  destinate  a
finalita' diverse da quelle del finanziamento del trasporto  pubblico
locale, anche ferroviario. Ferme restando le funzioni  attribuite  ai
sensi della legislazione vigente  all'Autorita'  di  regolazione  dei
trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, e successive modificazioni, il monitoraggio sui costi e sulle
modalita' complessive di erogazione del servizio in ciascuna  regione
e' svolto dall'Osservatorio di cui al comma 7 del presente  articolo,
in conformita' alle  disposizioni  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al comma 3. 
  9. La regione non puo' avere completo accesso al Fondo  di  cui  al
comma 1 se non  assicura  l'equilibrio  economico  della  gestione  e
l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i  criteri  stabiliti
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di  cui  al
comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare
previa intesa in sede di Conferenza unificata,  sono  stabilite,  per
l'ipotesi di squilibrio economico: 
  a) le modalita' di redazione  del  piano  di  riprogrammazione  dei
servizi, anche con la previsione dell'eventuale nomina di  commissari
ad acta; 
  b) la decadenza dei direttori generali degli enti e delle  societa'
regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale; 
  c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei relativi  programmi
operativi, anche con l'eventuale nomina di commissari ad acta». 
  302. Nelle more della  stipula  dei  nuovi  contratti  di  servizio
pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  la
societa'  Trenitalia  S.p.A.,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A.  le  somme
previste, per l'anno 2012, dal bilancio di previsione dello Stato, in
relazione  agli  obblighi  di  servizio  pubblico  nel  settore   dei
trasporti  per  ferrovia,  nel  rispetto  della   vigente   normativa
comunitaria. 
  303. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  dicembre  2003,
n. 398, recante il  Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in  materia  di  debito  pubblico,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera b),  e'  inserita  la
seguente: 
  «b-bis) di disporre l'emissione  di  tranche  di  prestiti  vigenti
volte a costituire un  portafoglio  attivo  di  titoli  di  Stato  da
utilizzarsi per effettuare operazioni  di  pronti  contro  termine  o
altre  in  uso  nei  mercati  finanziari,  finalizzate  a  promuovere
l'efficienza dei medesimi. I titoli emessi per  essere  destinati  al
detto portafoglio concorrono alla formazione del  limite  annualmente
stabilito con la legge  di  approvazione  del  bilancio  dello  Stato
soltanto nel momento in cui sono collocati sul  mercato  mediante  le
suddette operazioni;»; 
    b) all'articolo  57,  comma  3,  lettera  c)  sono  soppresse  le
seguenti parole: «o presso un dipartimento provinciale del Tesoro» ed
al comma 5  e'  soppresso  «o,  fuori  dalla  sede,  ai  dipartimenti
provinciali del Ministero»; 
  304. In conseguenza a quanto previsto dal comma 303, lettera b),  a
decorrere  dall'esercizio  2013,  gli  adempimenti  delle   Direzioni
provinciali  del  Tesoro  previsti  dal  titolo  I  delle  Istruzioni
generali sul servizio del debito pubblico approvate con  decreto  del
Ministero del tesoro del 20 novembre 1963, attualmente di  competenza
delle Ragionerie territoriali dello Stato, non sono piu' dovuti. 
  305. Nel decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  all'articolo  19,
comma 1, lettera l) sono eliminate le parole: «e statistici»  e  dopo
la lettera 1) e' aggiunta la seguente: «l-bis) i servizi  in  materia
statistica». 
  306. Per la progettazione, implementazione e gestione dell'Anagrafe
nazionale della popolazione residente ANPR il Ministero  dell'interno
si avvale della societa'  di  cui  all'articolo  83,  comma  15,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  307. A decorrere dal 1° ottobre 2013, nella colonna 4 della tabella
1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n.  69,  la  parola:
«4», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «5». 
  308. All'articolo 3-bis del decreto-legge  25  settembre  2001,  n.
351, convertito, con modifiche dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Al termine del periodo di tempo previsto dalle  concessioni
e locazioni di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e
delle finanze - Agenzia del  demanio,  verificato  il  raggiungimento
della  finalita'  di  riqualificazione  e  riconversione   dei   beni
riconosce al locatario/concessionario, ove non sussistano esigenze di
utilizzo per finalita' istituzionali, il diritto  di  prelazione  per
l'acquisto del bene, al prezzo di mercato». 
  309. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le  disposizioni  di  cui  al
comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  non
si applicano agli organi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera  a),
della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Ai  fini  dell'attuazione  della
disposizione di cui al presente comma e' autorizzata la  spesa  annua
pari a un milione di euro, a decorrere dall'anno 2013. 
  310. Per gli anni dal  2013  al  2016,  al  fine  di  garantire  la
continuita' territoriale nei collegamenti aerei per le  isole  minori
della Sicilia,  dotate  di  scali  aeroportuali,in  conformita'  alle
disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1008/2008  del  Parlamento
europeo   e   del   Consiglio,   del   24   settembre   2008,    alla
compartecipazione a carico dello Stato  per  la  compensazione  degli
oneri di servizio pubblico si fa fronte con  le  risorse  disponibili
presso  l'Ente  nazionale  per   l'aviazione   civile   (ENAC)   gia'
finalizzate alla continuita' territoriale del trasporto merci per via
aerea con gli aeroporti siciliani nel limite di  euro  2.469.000  per
l'anno 2013 ed euro 1.531.000 per l'anno 2014, nonche' nel limite  di
euro 2.722.000 per l'anno 2014, di euro 4.253.000 per l'anno  2015  e
di euro 1.785.000 per l'anno 2016, mediante parziale  utilizzo  della
quota delle entrate previste, per i medesimi anni,  dall'articolo  1,
comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n.  311.  A
tal fine, al terzo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, aggiungere alla fine le seguenti parole:  «per
l'anno  2014  all'importo  di  euro  9.278.000,   per   l'anno   2015
all'importo di euro 7.747.000 e per l'anno 2016 all'importo  di  euro
10.215.000». 
  311.  Al  fine  di  garantire  la  continuita'   territoriale   dei
collegamenti marittimi che si svolgono  in  ambito  regionale,  nelle
more del completamento del processo di privatizzazione di  competenza
delle Regioni Campania, Lazio e Sardegna, e' autorizzata,  fino  alla
data del 30 giugno 2013, la  corresponsione  alle  Regioni  Campania,
Lazio e Sardegna delle risorse necessarie  ad  assicurare  i  servizi
resi dalle Societa' Caremar S.p.A., Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A. 
  312.  La  corresponsione  delle  risorse  di  cui  al  comma   311,
quantificate ai sensi  dell'articolo  19-ter,  commi  16  e  17,  del
decreto-legge  25  settembre  2009,  n.  135,   e   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e'  condizionata
alla pubblicazione dei bandi di gara previsti dal  predetto  articolo
19-ter, comma  9,  del  decreto-legge  25  settembre  2009,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.  166,
e alla stipula di apposite convenzioni o contratti di servizio tra le
Regioni Campania, Lazio e  Sardegna  e  le  societa'  Caremar  S.p.A,
Laziomar S.p.A.  e  Saremar  S.p.A.,  nel  rispetto  della  normativa
vigente. 
  313. Agli oneri derivanti dal comma 311,  pari  complessivamente  a
euro 17.422.509 per l'anno 2012 ed a euro 21.778.136 per l'anno 2013,
si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 19-ter,  comma
16, del decreto-legge 25 settembre  2009,  n.  135,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. 
  314. Al comma 7, dell'articolo 41, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, le parole:  «Per  gli  anni  2004-2013»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Per gli anni 2004-2015». E' ulteriormente prorogato al  31
dicembre  2015  il  termine  di  cui  al  primo  periodo  del   comma
8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28  dicembre  2006,  n.
300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007,  n.
17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre  2013  dall'articolo  23,
comma  12-duodecies,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,   n.   95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.  Al
terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-undecies,  del  decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla  legge
26 febbraio 2011, n. 10,  la  parola:  «2013»,  ovunque  ricorra,  e'
sostituita dalla seguente: «2015». Al fine di attuare le disposizioni
di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa  di  8  milioni  di
euro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 4  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2016. Al  relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  315.  Per  far  fronte  agli  impegni  derivanti  dal  semestre  di
presidenza  italiana  dell'Unione  europea  del   2014   nonche'   al
funzionamento dell'apposita «Delegazione per la  Presidenza  italiana
dell'UE», e' autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2013. 
  316. La delegazione di cui al  comma  315  e'  istituita  ai  sensi
dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1984, n. 208,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli
affari esteri di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. 
  317. Per l'anno 2013 e' autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile
1941,  n.  392,  il  trasferimento  di  euro  3.500.000  al  fine  di
consentire, nel contesto di cui all'articolo 14, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attivita' di innovazione e
infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse  attivita'
degli uffici giudiziari. 
  318. Al fine di sostenere l'attivita' di  ricerca  sul  genoma  del
pancreas alla Fondazione  Italiana  Onlus  -  per  la  Ricerca  sulle
Malattie del Pancreas e' attribuito un contributo di 500.000 euro per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. 
  319. A decorrere dall'anno 2013, e' istituito  il  Fondo  nazionale
integrativo per i comuni montani, classificati interamente montani di
cui  all'elenco  dei  comuni   italiani   predisposto   dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), con una dotazione pari a  1  milione
di euro per l'anno 2013  e  6  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2014 da destinare al finanziamento dei progetti di  cui  al
comma 321. 
  320. All'individuazione dei  progetti  di  cui  al  comma  321,  si
provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro
per i rapporti con le regioni e  per  la  coesione  territoriale,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Ministro
dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni. Lo schema del  decreto  e'  trasmesso  alle
Camere per l'acquisizione dei pareri delle  Commissioni  parlamentari
competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni
dalla trasmissione. Qualora il Governo  non  intenda  attenersi  alle
condizioni contenute nei pareri, lo schema  e'  nuovamente  trasmesso
alle Camere, corredato di una relazione,  per  l'acquisizione  di  un
nuovo  parere  delle  medesime  Commissioni,  da  esprimere  entro  i
successivi quindici giorni. Decorso il termine di cui  al  precedente
periodo, il decreto puo' essere comunque adottato. 
  321. Il decreto di cui al comma  320  provvede,  nei  limiti  delle
disponibilita'  finanziarie  del  Fondo  di  cui  al  comma  319,  al
finanziamento in favore dei comuni montani, di progetti  di  sviluppo
socio-economico, anche a  carattere  pluriennale,  che  devono  avere
carattere straordinario e non possono riferirsi alle attivita' svolte
in via ordinaria dagli enti interessati, rientranti tra  le  seguenti
tipologie: 
a) potenziamento  e  valorizzazione  dei  servizi  pubblici  e  della
   presenza delle pubbliche amministrazioni; 
b) potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico; 
c) valorizzazione delle risorse energetiche e idriche; 
d) incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna  e  per
   l'accesso  dei  giovani  alle  attivita'  agricole,  nonche'   per
   l'agricoltura di montagna; 
e) sviluppo del sistema agrituristico, del turismo  montano  e  degli
   sport di montagna; 
f) valorizzazione della  filiera  forestale  e  valorizzazione  delle
   biomasse a fini energetici; 
g) interventi per la salvaguardia dei prati  destinati  a  pascolo  e
   recupero dei terrazzamenti montani; 
h) servizi socio-sanitari e servizi di assistenza sociale; 
i) servizi di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti; 
l) diffusione dell'informatizzazione ed implementazione  dei  servizi
   di e-govennnent; 
m) servizi di telecomunicazioni; 
n) progettazione e realizzazione di interventi per la  valorizzazione
   e  salvaguardia  dell'ambiente  e  la  promozione  dell'uso  delle
   energie alternative; 
o) promozione del turismo,  del  settore  primario,  delle  attivita'
   artigianali tradizionali e del commercio  dei  prodotti  di  prima
   necessita'; 
p) sportello  unico  per  le  imprese  e  servizi   di   orientamento
   all'accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali
   o comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali; 
q) incentivi finalizzati alle attivita' ed ai progetti delle seguenti
   istituzioni: 
  1) Club alpino italiano (CAI); 
  2) Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS); 
  3) Collegio nazionale delle guide alpine italiane; 
  4) Collegio nazionale dei maestri di sci. 
  322. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  323. Al fine di intervenire per la ricostruzione di Villa Taranto a
seguito degli eventi atmosferici eccezionali  avvenuti  nel  mese  di
agosto 2012,  sono  destinati  2  milioni  di  euroall'Ente  Giardini
Botanici Villa Taranto per l'anno 2013. 
  324. Al fine di recepire la direttiva 2010/  45/UE  del  Consiglio,
del 13 luglio 2010,  recante  modifica  della  direttiva  2006/112/CE
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto  per  quanto
riguarda le  norme  in  materia  di  fatturazione,  sono  emanate  le
disposizioni previste dai commi da 325 a 335 del presente articolo. 
  325. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 13, il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
  «  Ai  fini  della   determinazione   della   base   imponibile   i
corrispettivi dovuti e le spese  e  gli  oneri  sostenuti  in  valuta
estera sono computati secondo il cambio del giorno  di  effettuazione
dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del
giorno di  emissione  della  fattura.  In  mancanza,  il  computo  e'
effettuato sulla base della quotazione del  giorno  antecedente  piu'
prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni  effettuate
nell'anno solare, puo' essere fatta sulla base del  tasso  di  cambio
pubblicato dalla Banca centrale europea.»; 
b) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al secondo comma, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni  di  servizi
effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato  membro
dell'Unione  europea,  il  cessionario  o  committente  adempie   gli
obblighi di fatturazione di  registrazione  secondo  le  disposizioni
degli articoli 46 e 47 del decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.»; 
  2) al quinto comma,  secondo  periodo,  le  parole:  «l'indicazione
della norma di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti:
«l'annotazione "inversione contabile" 
  e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma»; 
    c) all'articolo 20, primo comma, il secondo periodo e' sostituito
dal seguente:  «Non  concorrono  a  formare  il  volume  d'affari  le
cessioni   di   beni   ammortizzabili,   compresi   quelli   indicati
nell'articolo  2424  del  codice  civile,  voci   B.I.3)   e   B.I.4)
dell'attivo dello stato patrimoniale, nonche' i passaggi  di  cui  al
quinto comma dell'articolo 36.»; 
d) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua  la
cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche
sotto forma di nota, conto, parcella e simili o,  ferma  restando  la
sua responsabilita', assicura che  la  stessa  sia  emessa,  per  suo
conto, dal cessionario o dal committente  ovvero  da  un  terzo.  Per
fattura elettronica si intende la  fattura  che  e'  stata  emessa  e
ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura
elettronica   e'   subordinato   all'accettazione   da   parte    del
destinatario. L'emissione della fattura, cartacea o  elettronica,  da
parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale  non
esiste  alcuno  strumento  giuridico  che  disciplini  la   reciproca
assistenza e' consentita a condizione  che  ne  sia  data  preventiva
comunicazione all'Agenzia delle entrate e purche' il soggetto passivo
nazionale abbia iniziato l'attivita' da almeno cinque anni e nei suoi
confronti non siano stati notificati,  nei  cinque  anni  precedenti,
atti impositivi o  di  contestazione  di  violazioni  sostanziali  in
materia  di  imposta  sul  valore  aggiunto.  Con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalita', i
contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura,
cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna,
spedizione, trasmissione o messa a  disposizione  del  cessionario  o
committente. 
  2. La fattura contiene le seguenti indicazioni: 
a) data di emissione; 
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco; 
    c) ditta,  denominazione  o  ragione  sociale,  nome  e  cognome,
residenza  o  domicilio  del  soggetto  cedente  o  prestatore,   del
rappresentante   fiscale    nonche'    ubicazione    della    stabile
organizzazione per i soggetti non residenti; 
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; 
    e) ditta,  denominazione  o  ragione  sociale,  nome  e  cognome,
residenza o domicilio del soggetto  cessionario  o  committente,  del
rappresentante   fiscale    nonche'    ubicazione    della    stabile
organizzazione per i soggetti non residenti; 
f) numero di partita  IVA  del  soggetto  cessionario  o  committente
   ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in  un  altro  Stato
   membro  dell'Unione  europea,  numero   di   identificazione   IVA
   attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui  il
   cessionario o committente residente o domiciliato  nel  territorio
   dello  Stato  non  agisce   nell'esercizio   d'impresa,   arte   o
   professione, codice fiscale; 
g) natura, qualita' e quantita'  dei  beni  e  dei  servizi  formanti
   oggetto dell'operazione; 
h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione  della
   base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a  titolo
   di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15,  primo  comma,
   n. 2; 
i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di  sconto,
   premio o abbuono; 
l) aliquota,   ammontare   dell'imposta   e    dell'imponibile    con
   arrotondamento al centesimo di euro; 
m) data  della  prima  immatricolazione  o  iscrizione  in   pubblici
   registri e numero dei chilometri percorsi, delle  ore  navigate  o
   delle ore volate, se  trattasi  di  cessione  intracomunitaria  di
   mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo  38,  comma  4,  del
   decreto-legge  30   agosto   1993,   n.   331,   convertito,   con
   modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; 
n) annotazione che la stessa. e' emessa,  per  conto  del  cedente  o
   prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo. 
  3. Se l'operazione o le operazioni  cui  si  riferisce  la  fattura
comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse,
gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g), h) ed  l),  sono
indicati  distintamente  secondo  l'aliquota  applicabile.   Per   le
operazioni  effettuate  nello  stesso  giorno  nei  confronti  di  un
medesimo soggetto puo' essere emessa una sola fattura.  Nel  caso  di
piu' fatture  elettroniche  trasmesse  in  unico  lotto  allo  stesso
destinatario  da  parte  dello  stesso  cedente   o   prestatore   le
indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere  inserite  una
sola volta, purche' per ogni fattura  sia  accessibile  la  totalita'
delle  informazioni.  Il  soggetto  passivo  assicura  l'autenticita'
dell'origine, l'integrita' del  contenuto  e  la  leggibilita'  della
fattura dal momento della sua  emissione  fino  al  termine  del  suo
periodo di conservazione; autenticita' dell'origine ed integrita' del
contenuto possono essere garantite mediante sistemi di  controllo  di
gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la  fattura  e
la cessione di beni o la prestazione di servizi ad  essa  riferibile,
ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica  qualificata  o
digitale  dell'emittente  o  mediante  sistemi  EDI  di  trasmissione
elettronica dei  dati  o  altre  tecnologie  in  grado  di  garantire
l'autenticita' dell'origine  e  l'integrita'  dei  dati.  Le  fatture
redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini
di controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria. 
  4.   La   fattura   e'   emessa   al   momento   dell'effettuazione
dell'operazione determinata  a  norma  dell'articolo  6.  La  fattura
cartacea e' compilata in duplice esemplare di cui uno e' consegnato o
spedito all'altra parte.  In  deroga  a  quanto  previsto  nel  primo
periodo: 
    a) per le cessioni di beni la cui consegna o  spedizione  risulta
da documento di trasporto o da altro documento idoneo a  identificare
i soggetti tra i  quali  e'  effettuata  l'operazione  ed  avente  le
caratteristiche  determinate  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 14 agosto 1996, n. 472,  nonche'  per  le  prestazioni  di
servizi individuabili attraverso  idonea  documentazione,  effettuate
nello stesso mese solare nei confronti del  medesimo  soggetto,  puo'
essere  emessa  una  sola  fattura,  recante   il   dettaglio   delle
operazioni, entro il giorno  15  del  mese  successivo  a  quello  di
effettuazione delle medesime; 
    b) per  le  cessioni  di  beni  effettuate  dal  cessionario  nei
confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente  la
fattura e' emessa entro il mese successivo a quello della consegna  o
spedizione dei beni; 
    c)  per  le  prestazioni  di  servizi  rese  a  soggetti  passivi
stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea
non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter, la fattura  e'
emessa  entro  il  giorno  15  del  mese  successivo  a   quello   di
effettuazione dell'operazione; 
    d) per le prestazioni di servizi di  cui  all'articolo  6,  sesto
comma,  primo  periodo,  rese  o  ricevute  da  un  soggetto  passivo
stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura e'  emessa  entro  il
giorno  15  del   mese   successivo   a   quello   di   effettuazione
dell'operazione. 
  5. Nelle ipotesi di  cui  all'articolo  17,  secondo  comma,  primo
periodo, il cessionario o il committente emette la fattura  in  unico
esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilita', si assicura
che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo. 
  6. La fattura e'  emessa  anche  per  le  tipologie  di  operazioni
sottoelencate e contiene, in luogo  dell'ammontare  dell'imposta,  le
seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma
comunitaria o nazionale: 
    a) cessioni relative a beni in transito o  depositati  in  luoghi
soggetti a vigilanza  doganale,  non  soggette  all'imposta  a  norma
dell'articolo 7 -bis  comma  1,  con  l'annotazione  «operazione  non
soggetta»; 
    b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis,  9  e
38-quater, con l'annotazione «operazione non imponibile»; 
    c) operazioni esenti  di  cui  all'articolo  10,  eccetto  quelle
indicate al n. 6), con l'annotazione «operazione esente»; 
    d)  operazioni  soggette  al  regime  del  margine  previsto  dal
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione,  a  seconda  dei
casi, «regime del margine  -  beni  usati»,  «regime  del  margine  -
oggetti d'arte» o «regime del margine - oggetti di antiquariato o  da
collezione»; 
    e) operazioni effettuate  dalle  agenzie  di  viaggio  e  turismo
soggette al regime del margine  previsto  dall'articolo  74-ter,  con
l'annotazione «regime del margine - agenzie di viaggio.»; 
  2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
  «6-bis. I soggetti passivi stabiliti  nel  territorio  dello  Stato
emettono la fattura  anche  per  le  tipologie  di  operazioni  sotto
elencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli
da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le
seguenti annotazioni con l'eventuale  specificazione  della  relativa
norma comunitaria o nazionale: 
    a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse  da  quelle
di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti
di un soggetto passivo che e' debitore dell'imposta in un altro Stato
membro dell'Unione europea, con l'annotazione «inversione contabile»; 
b) cessioni di beni e  prestazioni  di  servizi  che  si  considerano
   effettuate   fuori   dell'Unione   europea,   con    l'annotazione
   "operazione non soggetta". 
  6-ter.  Le  fatture  emesse  dal  cessionario  di  un  bene  o  dal
committente di un servizio in virtu' di  un  obbligo  proprio  recano
l'annotazione «autofatturazione»; 
    e) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente: 
  «Art. 21-bis. - (Fattura semplificata). - 1. Fermo restando  quanto
previsto dall'articolo 21, la fattura di  ammontare  complessivo  non
superiore a cento euro,  nonche'  la  fattura  rettificativa  di  cui
all'articolo  26,  puo'  essere  emessa  in  modalita'   semplificata
recando, in luogo di quanto  previsto  dall'articolo  21,  almeno  le
seguenti indicazioni: 
a) data di emissione; 
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco; 
    c) ditta,  denominazione  o  ragione  sociale,  nome  e  cognome,
residenza  o  domicilio  del  soggetto  cedente  o  prestatore,   del
rappresentante   fiscale    nonche'    ubicazione    della    stabile
organizzazione per i soggetti non residenti; 
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; 
    e) ditta,  denominazione  o  ragione  sociale,  nome  e  cognome,
residenza o domicilio del soggetto  cessionario  o  committente,  del
rappresentante   fiscale    nonche'    ubicazione    della    stabile
organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in  caso
di soggetto stabilito nel territorio dello Stato puo' essere indicato
il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di
soggetto passivo stabilito  in  un  altro  Stato  membro  dell'Unione
europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato
membro di stabilimento; 
f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; 
g) ammontare   del   corrispettivo   complessivo    e    dell'imposta
   incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla; 
h) per le fatture emesse ai sensi dell'articolo  26,  il  riferimento
   alla fattura rettificata 
  e le indicazioni specifiche che vengono modificate. 
  2. La fattura semplificata non puo' essere emessa per  le  seguenti
tipologie di operazioni: 
a) cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 del decreto-legge
   30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge
   29 ottobre 1993, n. 427; 
b) operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, lettera a). 
  3.  Con  decreto  di   natura   non   regolamentare   il   Ministro
dell'economia e delle finanze puo' innalzare fino a quattrocento euro
il limite di cui al comma 1, ovvero consentire l'emissione di fatture
semplificate  anche  senza  limiti  di  importo  per  le   operazioni
effettuate  nell'ambito  di  specifici  settori  di  attivita'  o  da
specifiche tipologie di soggetti per 
  i  quali  le  pratiche  commerciali  o  amministrative  ovvero   le
condizioni   tecniche   di   emissione    delle    fatture    rendono
particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di  cui  agli
articoli 13, comma 4, e 21, comma 2.»; 
    f) l'articolo 39, terzo comma, e' sostituito dal seguente: 
  «I registri, i bollettari, gli schedari e i  tabulati,  nonche'  le
fatture, le bollette doganali e  gli  altri  documenti  previsti  dal
presente decreto devono essere conservati a norma dell'  articolo  22
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600.  Le  fatture   elettroniche   sono   conservate   in   modalita'
elettronica,  in  conformita'  alle  disposizioni  del  decreto   del
Ministro dell'economia 
  e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 21,  comma  5,  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato
elettronico   e   quelle   cartacee   possono    essere    conservate
elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica delle stesse,
nonche' dei registri e degli altri documenti  previsti  dal  presente
decreto e da altre disposizioni, puo' 
  essere situato in un altro Stato, a condizione che  con  lo  stesso
esista  uno  strumento  giuridico   che   disciplini   la   reciproca
assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello  Stato
assicura,  per  finalita'  di  controllo,   l'accesso   automatizzato
all'archivio e che tutti i documenti ed i  dati  in  esso  contenuti,
compresi quelli che garantiscono l'autenticita' e l'integrita'  delle
fatture  di  cui  all'articolo  21,  comma  3,  siano  stampabili   e
trasferibili su altro supporto informatico.»; 
    g) all'articolo 74, settimo comma,  secondo  periodo,  le  parole
«l'indicazione della norma di cui al presente comma» sono  sostituite
dalle seguenti «l'annotazione "inversione  contabile"  e  l'eventuale
indicazione della norma di cui al presente comma». 
  326. Al decreto-legge 30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  38,  comma  5,  lettera  a),  dopo  la  parola:
«oggetto» sono inserite le seguenti: «di perizie o»; 
    b) l'articolo 39 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  39.  -  (Effettuazione  delle  cessioni  e  degli   acquisti
intracomunitari). - 1. Le cessioni intracomunitarie  e  gli  acquisti
intracomunitari  di   beni   si   considerano   effettuati   all'atto
dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi
per suo conto, rispettivamente  dal  territorio  dello  Stato  o  dal
territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti
traslativi o costitutivi si producono in un momento  successivo  alla
consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in  cui
si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla
consegna. Parimenti nel caso di  beni  trasferiti  in  dipendenza  di
contratti estimatori e simili, l'operazione si  considera  effettuata
all'atto della loro rivendita a terzi o del  prelievo  da  parte  del
ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti  anteriormente,  alla
scadenza del termine pattuito dalle parti e  in  ogni  caso  dopo  il
decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo
e al terzo periodo operano  a  condizione  che  siano  osservati  gli
adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5. 
  2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1
e' stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria
la  medesima  si  considera  effettuata,  limitatamente   all'importo
fatturato, alla data della fattura. 
  3. Le cessioni ed i trasferimenti di  beni,.  di  cui  all'articolo
41,comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c),  e  gli  acquisti
intra-comunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3,  se  effettuati
in modo continuativo nell'arco di un periodo  superiore  ad  un  mese
solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.»; 
    c) all'articolo 41, comma  3,  dopo  la  parola:  «oggetto»  sono
inserite le seguenti: «di perizie o»; 
d) all'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 1, le parole: «escluso il comma 4,» sono soppresse; 
  2) il comma 3 e' abrogato; 
e) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al  comma  1,  secondo  periodo,  le  parole:  «unitamente  alla
relativa norma» sono  sostituite  •alle  seguenti:  «con  l'eventuale
indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale»; 
  2) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Per le
cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, e' emessa fattura a
norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, 
  n. 633, entro  il  giorno  15  del  mese  successivo  a  quello  di
effettuazione   dell'operazione,   con   l'indicazione,   in    luogo
dell'ammontare  dell'imposta,  che  si  tratta  di   operazione   non
imponibile e con l'eventuale spe- 
  cificazione della relativa norma comunitaria o nazionale.»; 
  3) al comma 2, secondo periodo, le  parole:  «o  committente»  sono
soppresse; 
  4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5.  Il  cessionario  di  un  acquisto  intracomunitario   di   cui
all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la
relativa fattura  entro  il  secondo  mese  successivo  a  quello  di
effettuazione dell'operazione, deve emettere entro il giorno  15  del
terzo mese  successivo  a  quello  di  effettuazione  dell'operazione
stessa la fattura di cui al  comma  1,  in  unico  esemplare;  se  ha
ricevuto una fattura indicante un corrispettivo  inferiore  a  quello
reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15  del  mese
successivo alla registrazione della fattura originaria.»; 
f) all'articolo 47 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «l. Le  fatture  relative  agli  acquisti  intracomunitari  di  cui
all'articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma
dell'articolo 46, comma 1,  sono  annotate  distintamente,  entro  il
giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura,  e
con riferimento al mese precedente nel registro di  cui  all'articolo
23 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche  del
corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le  fatture
di cui all'articolo 46, comma 5, sono annotate entro  il  termine  di
emissione  e  con   riferimento   al   mese   precedente.   Ai   fini
dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta,  le  fatture
sono annotate distintamente anche nel registro di cui all'articolo 25
del predetto decreto.»; 
  2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  non  soggetti
passivi d'imposta annotano le fatture di cui al comma 1, previa  loro
progressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicati al comma
1) in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39
dello stesso decreto n. 633 del 1972.»; 
  3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Le fatture relative  alle  cessioni  intra-comunitarie  di  cui
all'articolo 46, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di
cui all'articolo 23 del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione ed entro  il
termine di  emissione,  con  riferimento  al  mese  di  effettuazione
dell'operazione.»; 
    g) all'articolo 49, comma 1, il primo periodo e'  sostituito  dal
seguente: «I soggetti  di  cui  all'articolo  4,  quarto  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  non
soggetti   passivi   d'imposta,   che   hanno   effettuato   acquisti
intracomunitari  per  i  quali  e'  dovuta  l'imposta,  salvo  quanto
disposto nel comma  3  del  presente  articolo,  presentano,  in  via
telematica ed entro ciascun mese,  una  dichiarazione  relativa  agli
acquisti registrati  con  riferimento  al  secondo  mese  precedente,
redatta in conformita' al modello  approvato  con  provvedimento  del
Direttore dell'Agenzia delle entrate.». 
  327. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo  18  dicembre
1997, n. 471, le parole «non imponibili  o  esenti»  sono  sostituite
dalle seguenti «non imponibili, esenti o non soggette ad IVA». 
  328. All'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983,  n.  18,  dopo  il
terzo comma e' inserito il seguente: 
  «Le fatture di cui agli  articoli  21  e  21-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  possono  essere
emesse, alle condizioni previste dagli stessiarticoli,  mediante  gli
apparecchi misuratori fiscali di cui al primo comma. In tale caso  le
fatture possono recare, per l'identificazione del soggetto cedente  o
prestatore, in luogo delle indicazioni richieste dagli  articoli  21,
comma 2, lettera c), e 21-bis, comma  1,  lettera  c),  dello  stesso
decreto, i relativi dati identificativi determinati  con  il  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al terzo comma.». 
  329. All'articolo 1,  comma  1,  lettera  a),  primo  periodo,  del
decreto-legge   29   dicembre   1983,   n.   746,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, dopo  le  parole:
«soggetti a vigilanza doganale» sono inserite le seguenti:  «e  delle
operazioni di cui all'articolo  21,  comma  6-bis,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633». 
  330. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, quinto comma, terzo periodo, le parole «di cui
all'articolo 21, quarto comma, quarto periodo» sono sostituite  dalle
seguenti «di cui all'articolo 21, comma  4,  terzo  periodo,  lettera
b)»; 
    b) all'articolo 8, primo comma, lettera  a),  terzo  periodo,  le
parole «di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo  periodo»  sono
sostituite dalle seguenti «di cui all'articolo  21,  comma  4,  terzo
periodo, lettera a)»; 
    c) all'articolo 23, primo comma, secondo periodo, le parole:  «di
cui al quarto comma, seconda parte, dell'articolo 21» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo,  a),
c) e  d)»  e  le  parole:  «consegna  o  spedizione  dei  beni»  sono
sostituite dalle seguenti; «effettuazione delle operazioni»; 
    d) all'articolo 23, terzo  comma,  secondo  periodo,  le  parole:
«operazioni  non  imponibili  o  esenti  di  cui   al   sesto   comma
dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «operazioni di  cui
all'articolo 21, commi 6 e 6-bis,», le parole: «e la relativa  norma»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «ed,  eventualmente,  la  relativa
norma»; 
    e) all'articolo  24,  primo  comma,  primo  periodo,  le  parole:
«operazioni non imponibili di cui all'articolo  21,  sesto  comma  e,
distintamente,  all'articolo  38-quater  e  quello  delle  operazioni
esenti ivi indicate» sono sostituite dalle seguenti:  «operazioni  di
cui all'articolo 21, commi 6  e  6-bis,  distintamente  per  ciascuna
tipologia di operazioni ivi indicata»; 
    f) all'articolo 25,  terzo  comma,  le  parole:  «operazioni  non
imponibili o esenti di cui al  sesto  comma  dell'articolo  21»  sono
sostituite dalle seguenti: «operazioni di cui all'articolo 21,  commi
6 e 6-bis,» e le parole: «e la relativa norma» sono sostituite  dalle
seguenti: «e, eventualmente, la relativa norma»; 
    g)  all'articolo  35,  comma  4,  secondo  periodo,  le   parole:
«nell'ultimo comma»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nel  quinto
comma»; 
    h) all'articolo 74-ter, comma 8, le  parole:  «dal  primo  comma,
secondo periodo dell'articolo 21»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dall'articolo 21, comma 1, quarto periodo». 
  331. All'articolo 1, secondo comma, lettera  a),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  6  ottobre  1978,  n.  627,  le  parole:
«dell'articolo  21,  n.   1)»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«dell'articolo 21, comma 2, lettere c) e d)». 
  332. All'articolo 1,  comma  3,  primo  periodo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  14  agosto  1996,  n.  472,  le  parole:
«dall'articolo 21, quarto comma, secondo  periodo,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dall'articolo 21, comma 4,  terzo  periodo,  lettera
a),». 
  333. Al decreto del Presidente della Repubblica 21  dicembre  1996,
n. 696, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma  1,  lettera  d),  le  parole:  «di  cui
all'articolo 21, comma 4»sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui
all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)»; 
    b) all'articolo 3, comma 3 , le parole: «nell'articolo 21, quarto
comma» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo  21,  comma  4,
terzo periodo, lettera a)». 
  334. All'articolo 1, comma 109, della legge 30  dicembre  2004,  n.
311,  le  parole:  «all'articolo  21,  comma  2,  lettera  a)»   sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 21, comma 2, lettera c)». 
  335. Le disposizioni di cui ai commi da  325  a  334  del  presente
articolo si applicano alle operazioni effettuate  a  partire  dal  1°
gennaio 2013. 
  336. Al testo unico delle disposizioni legislative  in  materia  di
sostegno della maternita' e paternita', di cui al decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 66, comma 1, le  parole:  «e  alle  imprenditrici
agricole a titolo principale» sono sostituite dalle  seguenti:  «alle
imprenditrici agricole a titolo principale, nonche'  alle  pescatrici
autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, di' cui
alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni»; 
    b) all'articolo 68, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Alle pescatrici autonome della piccola  pesca  marittima  e
delle acque interne e' corrisposta, per i  due  mesi  antecedenti  la
data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva
del parto una indennita' giornaliera  pari  all'80  per  cento  della
massima  giornaliera  del  salario  convenzionale  previsto   per   i
pescatori  della  piccola  pesca  marittima  e  delle  acque  interne
dall'articolo  10  della  legge  13  marzo   1958,   n.   250,   come
successivamente adeguato in base alle disposizioni vigenti.»; 
c) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il  contributo  annuo  previsto  al  comma  1  si  applica,
altresi' alle  persone  che  esercitano,  per  proprio  conto,  quale
esclusiva  e  prevalente  attivita'  lavorativa,  la  piccola   pesca
marittima  e  delle  acque  interne,  iscritte  al   fondo   di   cui
all'articolo 12, terzo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250.»; 
  2) al comma 2, le parole «di cui al comma 1» sono sostituite  dalle
seguenti: «previsti ai commi 1 e 1-bis». 
  337. Le disposizioni previste dall'articolo 69, commi  1  e  1-bis,
del  decreto  legislativo  26  marzo  2001,  n.  151,  e   successive
modificazioni,  trovano  applicazione  anche  nei   confronti   delle
pescatrici autonome della  piccola  pesca  marittima  e  delle  acque
interne. 
  338. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2 dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Agli organismi di parita' previsti  dal  presente  decreto,
nonche' da altre disposizioni normative vigenti spetta il compito  di
scambiare, al livello appropriato, le  informazioni  disponibili  con
gli organismi europei corrispondenti.»; 
    b) all'articolo 27, comma 1, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «, anche per quanto riguarda la creazione,  la  fornitura  di
attrezzature o l'ampliamento di un'impresa o l'avvio o  l'ampliamento
di ogni altra forma di attivita' autonoma». 
  339. All'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di sostegno della  maternita'  e  paternita',  di  cui  al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. La  contrattazione  collettiva  di  settore  stabilisce  le
modalita' di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base  oraria,
nonche' i criteri di calcolo della base oraria e  l'equiparazione  di
un determinato monte ore alla singola  giornata  lavorativa.  Per  il
personale del comparto sicurezza e difesa di quello  dei  vigili  del
fuoco  e  soccorso  pubblico,  la  disciplina   collettiva   prevede,
altresi', al  fine  di  tenere  conto  delle  peculiari  esigenze  di
funzionalita'  connesse   all'espletamento   dei   relativi   servizi
istituzionali, specifiche e  diverse  modalita'  di  fruizione  e  di
differimento del congedo.»; 
    b) al comma 3 le parole: «e comunque con un periodo di  preavviso
non inferiore a quindici giorni» sono sostituite dalle  seguenti:  «e
comunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici  giorni
con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo»; 
    c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di
lavoro  concordano,  ove  necessario,  adeguate  misure  di   ripresa
dell'attivita' lavorativa,  tenendo  conto  di  quanto  eventualmente
previsto dalla contrattazione collettiva». 
  340. Alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di prelievi e  di
trapianti  di  organi  e  di  tessuti  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte  in  fine  le  seguenti
parole: «, anche da soggetto vivente, per quanto compatibili»; 
b) all'articolo 8, comma 6, dopo la  lettera  m),  sono  aggiunte  le
   seguenti: 
  «m-bis) mantiene e cura il sistema di segnalazione e gestione degli
eventi  e  delle  reazioni  avverse   gravi,   nel   rispetto   delle
disposizioni di cui all'articolo 7; 
  m-ter) controlla lo scambio di organi con gli altri Stati membri  e
con i Paesi terzi. Qualora siano scambiati organi tra  Stati  membri,
il Centro nazionale trapianti trasmette  le  necessarie  informazioni
per garantire la tracciabilita' degli organi; 
  m-quater): ai fini della protezione dei  donatori  viventi  nonche'
della qualita' e della sicurezza degli organi destinati al trapianto,
cura la tenuta del registro dei donatori viventi in conformita' delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»; 
    c) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: 
  «Art. 6-bis. -  (Qualita'  e  sicurezza  degli  organi).  -  1.  Le
donazioni di organi di donatori viventi e deceduti sono volontarie  e
non remunerate. Il reperimento di organi non e' effettuato a fini  di
lucro. E' vietata ogni mediazione  riguardante  la  necessita'  o  la
disponibilita' di organi che abbia come fine l'offerta o  la  ricerca
di un profitto finanziario o di un  vantaggio  analogo.  E'  altresi'
vietata   ogni   pubblicita'   riguardante   la   necessita'   o   la
disponibilita' di organi che abbia come fine l'offerta o  la  ricerca
di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo. 
  2. Il diritto alla protezione dei dati  personali  e'  tutelato  in
tutte le fasi delle attivita' di donazione e trapianto di organi,  in
conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196. E' vietato qualsiasi accesso non autorizzato a  dati  o
sistemi che renda possibile  l'identificazione  dei  donatori  o  dei
riceventi. 
  3.  Il  Ministro  della  salute,  con   decreto   di   natura   non
regolamentare da adottarsi entro 6 mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  articolo  su  proposta  del  Centro  nazionale
trapianti e previa intesa in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di' Trento e
di Bolzano, nel rispetto  dell'allegato  di  cui  alla  direttiva,  i
criteri di qualita' e sicurezza che devono essere osservati in  tutte
le  fasi  del  processo  che  va  dalla  donazione  al  trapianto   o
all'eliminazione. 
  4. Il decreto di cui al comma 3, in particolare, dispone l'adozione
e l'attuazione di procedure operative per: 
    a) la verifica dell'identita' del donatore; 
b) la verifica delle informazioni relative al  consenso,  conformente
   alle norme vigenti; 
c) la verifica della caratterizzazione dell'organo e del donatore; 
d) il reperimento, la conservazione, l'etichettatura e  il  trasporto
   degli organi; 
    e) la garanzia della tracciabilita' nel rispetto delle  norme  di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    f) la segnalazione, l'esame, la registrazione e  la  trasmissione
delle informazioni pertinenti e necessarie,  concernenti  gli  eventi
avversi e reazioni avverse gravi, che possono influire sulla qualita'
e sulla sicurezza degli organi; 
    g) ogni misura idonea ad assicurare la qualita'  e  la  sicurezza
degli organi»; 
    d) all'articolo 22, comma 1, le parole: «da  euro  1.032  a  euro
10.329» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «da  euro  2.064  a  euro
20.658»; 
    e) dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente: 
  «Art.  22-bis.  -  (Sanzioni  in  materia  di  traffico  di  organi
destinati ai trapianti). - 1. Chiunque a scopo di lucro svolge  opera
di mediazione nella donazione di organi da vivente e' punito  con  la
reclusione da tre a sei anni e con la multa da  euro  50.000  a  euro
300.000. Se  il  fatto  e'  commesso  da  persona  che  esercita  una
professione sanitaria alla condanna consegue l'interdizione  perpetua
dall'esercizio della professione. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato,  chiunque  pubblicizzi  la
richiesta d'offerta di organi  al  fine  di  conseguire  un  profitto
finanziario  o  un  vantaggio  analogo  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. 
  3.  Salvo  che  il  fatto   costituisca   reato,   chiunque   senza
autorizzazione   acceda   a    sistemi    che    rendano    possibile
l'identificazione dei donatori o dei riceventi, o ne utilizzi i  dati
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000  a
euro 50.000.». 
  341. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  340  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate  provvedono  all'adempimento
dei compiti derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui  al
comma 340 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente. 
  342. Nell'ambito del sistema di farmacovigilanza di cui  al  titolo
IX del decreto legislativo 24  aprile  2006,  n.  219,  e  successive
modificazioni,  il  titolare  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, di' cui all'articolo  6,  comma  2  dello  stesso  decreto
legislativo, nomina  nell'ambito  della  propria  organizzazione,  un
.responsabile dell'istituzione  e  della  gestione  del  sistema  di'
farmacovigilanza,  persona   fisica,   tra   soggetti   adeguatamente
qualificati, con documentata  esperienza  in  tutti  gli  aspetti  di
farmacovigilanza,  che  risiede  e  svolge   la   propria   attivita'
nell'Unione europea. Sono fatti salvi gli incarichi attribuiti  sulla
medesima materia alla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 344. 
  343. Il titolare dell'autorizzazione alla immissione  in  commercio
deve: 
    a) mantenere e porre a disposizione su  richiesta  dell'autorita'
competente,   un   fascicolo   di   riferimento   del   sistema    di
farmacovigilanza; 
    b) individuare e implementare idonee  soluzioni  organizzative  e
procedurali per la gestione del rischio per ogni medicinale,  nonche'
elaborare un'apposito piano di gestione, da aggiornare, tenendo conto
di  nuovi  rischi,  del  contenuto   dei   medesimi,   del   rapporto
rischio/beneficio per ogni medicinale; 
c) monitorare i risultati dei provvedimenti volti a ridurre al minimo
   i rischi previsti dal  piano  di  gestione  del  rischio  o  quali
   condizioni dell'AIC. 
  344. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente  legge,  sono  individuate,  con  decreto  di   natura   non
regolamentare del Ministro della salute, di concerto con  i  Ministri
per gli affari europei, degli affari esteri, dello sviluppo economico
e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano, da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale,  le  procedure
operative  e  le  soluzioni  tecniche  per  un'efficace   azione   di
farmacovigilanza con particolare riguardo: 
a) agli studi sulla sicurezza dopo l'autorizzazione all'immissione in
   commercio; 
b) al  rispetto  degli   obblighi   sulla   registrazione   o   sulla
   comunicazione delle sospette reazioni avverse ad un medicinale; 
c) al rispetto delle condizioni o  restrizioni  per  quanto  riguarda
   l'uso sicuro ed efficace del medicinale;. 
d) agli ulteriori  obblighi  del  titolare  dell'autorizzazione  alla
   immissione in commercio; 
e) ai casi  in  cui  risulti  necessario  adire  il  Comitato  per  i
   medicinali per uso umano o il Comitato di valutazione  dei  rischi
   per la farmacovigilanza  di  cui  alla  direttiva  2001/83/CE  del
   Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  6  novembre  2001,  e
   successive modificazioni; 
f) alla procedura ispettiva degli stabilimenti e dei locali  dove  si
   effettuano  la  produzione,   l'importazione,   il   controllo   e
   l'immagazzinamento  dei  medicinali  e   delle   sostanze   attive
   utilizzate come materie prime nella produzione di medicinali; 
g) al sistema nazionale di farmacovigilanza e al  ruolo  dei  compiti
   dell'Agenzia italiana del farmaco; 
h) alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC e le  eventuali
   deroghe alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC; 
i) alla gestione dei fondi di farmacovigilanza; 
l) al sistema delle comunicazioni; 
m) alla registrazione di  sospette  reazioni  avverse  da  parte  del
   titolare di MC; 
n) ai  rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza   del
   medicinale (PSUR); 
o) agli obblighi a carico delle strutture e degli operatori sanitari; 
p) alla regolamentazione della procedura d'urgenza. 
  345. Dalla data di entrata in vigore del decreto di  cui  al  comma
344, sono abrogate le disposizioni di cui al Titolo  IX  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni. 
  346. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio
che omette di informare l'EMA e l'AIFA di rischi nuovi o  rischi  che
si sono modificati o  modifiche  del  rapporto  rischio-beneficio  e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila  a
euro centoventimila. 
  347. Il responsabile della farmacovigilanza di cui  al  comma  342,
che viola gli obblighi ad esso ascritti  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro sessantamila. 
  348. Le disposizioni di cui ai commi 346 e 347  entrano  in  vigore
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 344. 
  349.  Al  decreto  legislativo  9  luglio  2003,  n.  225,  recante
attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e
di eradicazione del morbo lingua blu degli ovini, sono  apportate  le
seguenti modificazioni; 
    a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera  i)  e'  aggiunta  la
seguente: 
  «i-bis) "vaccini vivi attenuati": vaccini  prodotti  a  partire  da
ceppi isolati del virus della febbre catarrale degli ovini attraverso
passaggi seriali in  colture  di  tessuti  o  in  uova  fecondate  di
pollame.»;b) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 5. - (Vaccinazione). - 1.  Il  Ministero  della  salute  puo'
decidere  di  autorizzare  l'impiego  di  vaccini  contro  la  febbre
catarrale degli ovini, purche': 
    a) tale decisione sia basata sul  risultato  di  una  valutazione
specifica del rischio  effettuata  dal  Ministero  della  salute,  di
concerto con il Centro di referenza nazionale delle malattie esotiche
presso  l'Istituto  zooprofilattico  sperimentale  «G.  Caporale»  di
Teramo sentite le regioni e province autonome; 
b) la Commissione europea sia informata prima che  tale  vaccinazione
   sia eseguita. 
  2.  Ogniqualvolta  sono  impiegati  vaccini  vivi   attenuati,   il
Ministero della salute provvede a delimitare: 
a) una  zona  di  protezione,  che  comprenda  almeno  la   zona   di
   vaccinazione; 
    b) una zona  di  sorveglianza  che  consista  in  una  parte  del
territorio profonda almeno 50 chilometri oltre i limiti della zona di
protezione.»; 
    c)  all'articolo  8,  comma  1,  lettera  b),  dopo  la   parola:
«vaccinazione»  sono  inserite  le  seguenti:   «con   vaccini   vivi
attenuati.»; 
    d) all'articolo 10, comma  1,  lettera  b),  le  parole  «se  non
preventivamente  concordate  con   la   Commissione   europea»   sono
sostituite dalle seguenti: «che impieghi vaccini vivi attenuati». 
  350. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  349  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.  Le
attivita' previste dalle disposizioni di cui al  comma  349  ricadono
tra i  compiti  istituzionali  delle  amministrazioni  e  degli  enti
interessati, cui si fa fronte con le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  351. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  l'Istituto  nazionale  della   previdenza   sociale
richiede alle imprese beneficiarie degli aiuti concessi  sotto  forma
di sgravio, nel triennio 19951997, in favore delle  imprese  operanti
nei territori  di  Venezia  e  Chioggia  di  cui  alla  decisione  n.
2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre  1999,  gli  elementi;
corredati    della    idonea    documentazione,     necessari     per
l'identificazione dell'aiuto di Stato illegale, anche con riferimento
alla  idoneita'   dell'agevolazione   concessa,   in   ciascun   caso
individuale,  a  falsare  la  concorrenza  e  incidere  sugli  scambi
intracomunitari. 
  352. Le imprese di cui al comma 351 forniscono le informazioni e la
documentazione in via telematica, entro trenta giorni dal ricevimento
della richiesta. 
  353. Nel caso in  cui  le  imprese  rifiutino  od  omettano,  senza
giustificato motivo, di  fornire  le  informazioni  o  di  esibire  i
documenti richiesti di cui ai commi 351 e 352  entro  il  termine  di
trenta giorni l'idoneita' dell'agevolazione a falsare o a  minacciare
la concorrenza e incidere sugli  scambi  comunitari  e'  presunta  e,
conseguentemente,   l'INPS    provvede    al    recupero    integrale
dell'agevolazione di cui l'impresa ha beneficiato. 
  354. Qualora dall'attivita' istruttoria di cui ai commi 351, 352  e
353, anche a seguito  del  parere  acquisito  dall'Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 22 della legge
10 ottobre 1990, n.  287,  sia  emersa  o  sia  presunta  l'idoneita'
dell'agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e  incidere
sugli  scambi  comunitari,  l'Istituto  nazionale  della   previdenza
sociale  notifica  alle  imprese  provvedimento  motivato  contenente
l'avviso di addebito di cui  all'articolo  30  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, recante l'intimazione di pagamento  delle  somme
corrispondenti agli  importi  non  versati  per  effetto  del  regime
agevolativo di cui al comma 351, nonche' degli  interessi,  calcolati
sulla base delle disposizioni di cui al Capo V del  regolamento  (CE)
n. 794/ 2004 della Commissione, del 21 aprile  2004,  maturati  dalla
data in cui si e' fruito 
  356. I processi pendenti alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge e aventi ad oggetto il recupero degli aiuti di cui  al
comma 351 si estinguono di diritto. L'estinzione  e'  dichiarata  con
decreto, anche d'ufficio. Le  sentenze  eventualmente  emesse,  fatta
eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti. 
  357. Al  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 23-sexies: 
  1) al comma 1, lettera a),  le  parole:  «31  dicembre  2012»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° marzo 2013»; 
  2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  Il   Ministero,   in   conformita'   a   quanto   previsto
dall'articolo  23-decies,  comma  4,  sottoscrive,  oltre  i   limiti
indicati al precedente comma, Nuovi  Strumenti  Finanziari  e  azioni
ordinarie di  nuova  emissione  dell'Emittente,  fino  a  concorrenza
dell'importo degli interessi non pagati in forma monetaria.»; 
b) all'articolo 23-septies: 
  1) al comma 1 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «L'Emittente
comunica al Ministero la data in cui intende  procedere  al  riscatto
unitamente alla richiesta di cui all'articolo 23-novies, comma 1.»; 
  2) al comma 2 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Si
applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 23-decies.»; 
  3) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma: 
  «2-bis. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari  da  parte
del  Ministero  e'  altresi'  subordinata  all'assunzione  da   parte
dell'Emittente, delle deliberazioni in ordine all'aumento di capitale
a servizio dell'eventuale conversione in azioni ordinarie  dei  Nuovi
Strumenti  Finanziari  prevista  dall'articolo  23-decies,  comma  1,
nonche' al servizio dell'assegnazione di azioni  ordinarie  di  nuova
emissione   dell'Emittente   in   conformita'   a   quanto   previsto
dall'articolo 23-decies,  comma  4.  La  deliberazione  si  considera
assunta  anche   mediante   conferimento   per   cinque   anni   agli
amministratori della facolta' prevista  dall'articolo  2443,  secondo
comma, del codice civile.»; 
c) all'articolo 23-octies: 
  1) al comma 4  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «A
decorrere dalla data di sottoscrizione, e fino  all'approvazione  del
Piano da  parte  della  Commissione  europea,  l'Emittente  non  puo'
deliberare  o  effettuare  distribuzione  di  dividendi  ordinari   o
straordinari.»; 
  2) al comma 5 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
precedente periodo non trova applicazione, nei  limiti  in  cui  cio'
risulti compatibile con il quadro normativo  dell'Unione  europea  in
materia di aiuti di Stato, ai casi in cui la facolta'  dell'Emittente
di non corrispondere la remunerazione sugli strumenti  finanziari  in
caso di andamenti negativi della gestione non comporti la  definitiva
perdita della remunerazione ma un differimento della  stessa,  ovvero
ai casi in cui tale facolta' non possa essere esercitata  in  ragione
dell'operare,  al  ricorrere  di  determinate  condizioni,  di  altre
disposizioni  contrattuali,  tali  che  il  mancato  pagamento  della
remunerazione determina un inadempimento al contratto.»; 
d) all'articolo 23-novies: 
  1) al comma 1, le parole  «trenta  giorni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «quindici giorni»; 
  2) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  «d) la computabilita' dei Nuovi Strumenti Finanziari nel patrimonio
di vigilanza;»; 
  3) al comma 3 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Nel termine
di  cui  al   comma   2   la   Banca   d'Italia   rilascia   altresi'
l'autorizzazione  al  riscatto  degli  strumenti  finanziari   emessi
dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»; 
e) all'articolo 23-decies: 
  1) al comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «A  tal
fine, la determinazione del prezzo  di  emissione  e'  effettuata  in
deroga all'articolo 2441, sesto  comma,  del  codice  civile  tenendo
conto del valore di mercato delle azioni ordinarie, in conformita' ai
criteri previsti in relazione alla  determinazione  del  rapporto  di
conversione dal decreto di cui all'articolo  23-duodecies,  comma  1.
Non e' richiesto il parere sulla congruita' del prezzo  di  emissione
delle  azioni  previsto  dall'articolo  158,  comma  1,  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»; 
  2) al comma 3, il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Gli
interessi sono pagati in  forma  monetaria  fino  a  concorrenza  del
risultato  dell'esercizio  come   risultante   dall'ultimo   bilancio
dell'Emittente, al lordo  degli  interessi  stessi  e  dell'eventuale
relativo effetto fiscale e al netto degli accantonamenti per  riserve
obbligatorie.»; 
  3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Gli eventuali interessi eccedenti il risultato  dell'esercizio,
come definito al comma 3,  sono  composti  mediante  assegnazione  al
Ministero. di azioni ordinarie di nuova emissione valutate al  valore
di mercato. A tal fine, la determinazione del prezzo di emissione  e'
effettuata in deroga  all'articolo  2441,  sesto  comma,  del  codice
civile,  tenendo  conto  del  valore  di  mercato  delle  azioni,  in
conformita' ai criteri  previsti  in  relazione  al  pagamento  degli
interessi dal decreto di cui all'articolo 23-duodecies, comma 1.  Non
e' richiesto il parere sulla congruita' del prezzo di emissione delle
azioni previsto dall'articolo 158, comma 1, del  decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. Nei limiti in cui cio'  risulti  compatibile
con il quadro normativo dell'Unione europea in materia  di  aiuti  di
Stato,  in  relazione  agli  esercizi  finanziari  2012  e  2013  gli
eventuali  interessi  eccedenti  il  risultato  dell'esercizio,  come
definito al  comma  3,  possono  essere  corrisposti  anche  mediante
assegnazione al Ministero del corrispondente valore nominale di Nuovi
Strumenti Finanziari di nuova emissione.»; 
f) all'articolo 23-undecies: 
  1) al comma 2, le parole: «quindici giorni» sono  sostituite  dalle
seguenti: «dieci giorni» e le parole: «dieci giorni» sono  sostituite
dalle seguenti: «cinque giorni»; 
  2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Qualora non sia possibile procedere mediante  le  ordinarie
procedure di gestione dei pagamenti  alla  sottoscrizione  dei  Nuovi
Strumenti Finanziari nei termini stabiliti, con decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze puo' essere autorizzato il  ricorso  ad
anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con  l'emissione
di  ordini  di  pagamento  sul  pertinente  capitolo  di  spesa,   e'
effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento.» 
  358. In considerazione della situazione di grave  criticita'  nella
gestione dei rifiuti urbaninel territorio della provincia di Roma  di
cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  22
luglio 2011 e successive modificazioni, al fine  di  non  determinare
soluzioni di continuita' nelle azioni in corso per il superamento  di
tale criticita' con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, viene nominato un commissario che provveda
in via sostitutiva degli Enti competenti in via ordinaria. 
  359. Il commissario, per l'attuazione dei necessari interventi,  e'
autorizzato a procedere con i poteri di cui agli articoli 1, comma 2,
3 e 4 dell'O.P.C.M. 6  settembre  2011,  n.  3963,  pubblicata  sulla
Gazzetta Ufficiale n.  213  del  13  settembre  2011,  salvo  diversa
previsione da parte del presente comma e dei commi 360 e 361. Con  il
medesimo decreto sono determinati i compiti e la durata della nomina,
per un periodo di sei mesi, salvo proroga o revoca. 
  360. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo  del  comma
359, il Commissario provvede all'espletamento dei seguenti compiti in
ambito regionale: 
    a) autorizzazione alla realizzazione e gestione delle  discariche
per lo smaltimento dei rifiuti urbani  nonche'  di  impianti  per  il
trattamento di rifiuto urbano indifferenziato  e  differenziato,  nel
rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore; 
b) supporto alla Regione Lazio nelle iniziative necessarie al rientro
   nella gestione ordinaria; 
    c)  adozione,  a  fronte  dell'accertata  inerzia  dei   soggetti
preposti  alla  gestione,  manutenzione,  od  implementazione   degli
impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti
nei comuni di Roma capitale, Fiumicino, Ciampino e nello Stato  della
Citta' del  Vaticano,  previa  diffida  ad  adempiere  entro  termini
perentori non inferiori a giorni trenta, dei necessari  provvedimenti
di natura sostitutiva in danno dei soggetti inadempienti. 
  361. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 359 e  360  sono
posti a carico degli enti e  dei  soggetti  inadempienti  secondo  le
modalita' da stabilirsi con il decreto di cui al comma 358. 
  362. Restano validi gli atti e  i  provvedimenti  adottati  e  sono
fatti salvi gli effetti prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sorti
sulla base delle norme del decreto-legge 11 dicembre  2012,  n.  216,
recante: «Disposizioni urgenti  volte  a  evitare  l'applicazione  di
sanzioni dell'Unione europea» non convertite in legge. 
  363. A decorrere dal 1° gennaio 2013, all'articolo  21,  comma  10,
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  ed
amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni, dopo la lettera g) e' aggiunta la
seguente: 
  «g-bis) i prodotti di cui ai codici NC 3811 11 10,3811 11 90,  3811
19 00 e 3811 90 00». 
  364. Al fine di salvaguardare la quota  di  produzione  di  energia
elettrica da impianti alimentati a bioliquidi e  garantire  cosi'  il
rispetto degli obiettivi in materia di produzione di energia da fonti
rinnovabili imposti dal l' UE ed evitare le relative sanzioni,  al-l'
articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28,  dopo  il
comma 7 sono inseriti i seguenti: 
  «7-bis. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013 e sulla base di
criteri definiti dal Ministero dello sviluppo  economico  di  cui  al
comma  7-quater,  i  titolari  di  impianti  di  generazione  energia
elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati  in  esercizio
successivamente al 31 dicembre 2007 ed entro  il  31  dicembre  2012,
diversi da quelli di cui al comma 7-ter, possono optare, di  anno  in
anno, per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo  di  cui  al
punto 7 della tabella  2  (articolo  2  comma  144)  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, anziche'  quello  di  cui  al  punto  6  della
tabella medesima. In caso di esercizio dell'opzione, il  coefficiente
viene applicato ad un quantitativo massimo di  energia  incentivabile
determinato, come indicato al successivo comma 7-quater, al  fine  di
garantire, senza oneri per il  bilancio  dello  Stato,  l'assenza  di
oneri aggiuntivi sulla bolletta  elettrica  rispetto  ai  livelli  di
spesa  determinati  dall'applicazione,  alla  producibilita'  massima
attesa dell'impianto, del  coefficiente  di  cui  al  punto  6  della
tabella 2 (articolo 2 comma 144) della legge  24  dicembre  2007,  n.
244.  All'energia  prodotta   in   eccesso   rispetto   al   predetto
quantitativo massimo di energia  incentivabile,  viene  applicato  un
coefficiente moltiplicativo pari a zero. 
  7-ter. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013 e sulla base  di
criteri definiti dal Ministero dello sviluppo  economico  di  cui  al
comma 7-quater, i titolari di  impianti  di  generazione  di  energia
elettrica alimentati a bioliquidi sostenibili, di potenza  installata
inferiore a 1 MW, entrati in esercizio entro  il  31  dicembre  2012,
possono ottenere, di anno in anno, su richiesta  del  produttore,  un
incremento del 15 per cento della tariffa, di  cui  alla  tabella  3,
dell'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con
la contestuale determinazione,  come  indicato  al  successivo  comma
7-quater, di un  tetto  unico  fissato,  limitatamente  all'incentivo
corrisposto ad ogni impianto, al fine di garantire, senza  oneri  per
il bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta
elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione,
alla producibilita' massima attesa di ogni impianto, della tariffa di
cui alla tabella 3,  dell'articolo  2,  comma  145,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244. 
  7-quater. 11 Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto
da emanarsi  entro  trenta  giorni  dalla  entrata  in  vigore  della
presente  disposizione,  provvede  a  stabilire  i  criteri  per   la
determinazione del quantitativo massimo di energia  incentivabile  di
cui al comma 7-bis e del tetto unico dell'incentivo di cui  al  comma
7-ter. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore  della  presente
disposizione, il Gestore del Sistema Elettrico SpA  (GSE)  emette  un
apposito regolamento contenente  le  modalita'  di  presentazione  da
parte dei produttori, anno per anno, della richiesta per  l'esercizio
dell'opzione prevista dai precedenti commi 7-bis e 7 -ter». 
  365. Le seguenti disposizioni si applicano ai titolari  di  reddito
di  impresa  industriale  e  commerciale,  agli  esercenti  attivita'
agricole di cui all'articolo  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,
nonche' ai titolari di reddito di lavoro  autonomo,  che  hanno  sede
operativa ovvero domicilio fiscale, nonche'  il  proprio  mercato  di
riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° giugno 2012,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in  ogni
caso da quelli che hanno i requisiti per accedere  ai  contributi  di
cui  all'articolo  3  del  decreto-legge  6  giugno  2012,   n.   74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,  n.  122,
ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che
possano  dimostrare  di  aver  subito  un  danno  economico  diretto,
causalmente  conseguente  agli  eventi  sismici  del   maggio   2012,
evidenziato da almeno due delle seguenti condizioni: 
a) una diminuzione del volume d'affari  nel  periodo  giugno-novembre
   2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011,  che  sia
   superiore di almeno il  20  per  cento  rispetto  alla  variazione
   rilevata  dall'ISTAT  dell'indice  sul   fatturato   del   settore
   produttivo di  appartenenza  ovvero  delle  vendite  ovvero  della
   produzione  lorda  vendibile  registrato  nello   stesso   periodo
   dell'anno 2012, rispetto all'anno 2011; 
    b) utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per  fronteggiare
il calo di attivita'  conseguente  al  sisma  (CIGO-CIGS  e  deroghe)
ovvero riduzione di personale  conseguente  al  sisma  rispetto  alla
dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012; 
c) riduzione, superiore di almeno il 20 per cento rispetto  a  quella
   media nazionale resa  disponibile  dal  Ministero  dello  sviluppo
   economico dell'anno 2011,  dei  consumi  per  utenze  nel  periodo
   giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno
   2011, come desunti  dalle  bollette  rilasciate,  nei  periodi  di
   riferimento, dalle aziende fornitrici; 
d) contrazione superiore del 20 per  cento,  registrata  nel  periodo
   giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2011,
   dei costi variabili,  quali  quelli  delle  materie  prime,  delle
   provvigioni,  dei  semilavorati,  dei  prodotti   destinati   alla
   vendita. 
  366. A fronte del danno economico diretto subito di  cui  al  comma
365, per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi
e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonche' dei premi per
l'assicurazione  obbligatoria  dovuti  fino  al  30  giugno  2013,  i
soggetti di cui al comma 365, possono accedere  al  finanziamento  di
cui al comma 367, entro le date stabilite ai sensi del comma 373. 
  367. Per i pagamenti dovuti ai sensi del comma 366  i  soggetti  di
cui  al  comma  365  possono   chiedere   ai   soggetti   autorizzati
all'esercizio del credito operanti nei territori di cui  all'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, un  finanziamento,
assistito  dalla  garanzia  dello  Stato,   nei   termini   stabiliti
dall'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. A
tale  fine,  i  predetti  soggetti  finanziatori  possono   contrarre
finanziamenti, secondo contratti tipo  definiti  previa  integrazione
della convenzione di cui  al  predetto  articolo  11,  comma  7,  del
decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge  n.  213  del  2012,  tra  la  Cassa  depositi  e  prestiti   e
l'Associazione bancaria  italiana,  assistiti  dalla  garanzia  dello
Stato, nei limiti dell'importo di cui al predetto articolo 11,  comma
7, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera  a),  secondo  periodo,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze  sono  concesse  le  garanzie
dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri  e  le
modalita' di operativita' delle stesse. Le garanzie  dello  Stato  di
cui al presente comma  sono  elencate  nell'allegato  allo  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  di  cui
all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  368. Per accedere al finanziamento i soggetti di cui al  comma  365
presentano: 
    a)  ai  Presidenti  delle  Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e
Veneto, nella loro qualita' di Commissari delegati, anche ai fini dei
successivi controlli di rito in collaborazione  con  l'Agenzia  delle
entrate o con la Guardia di Finanza, nonche' ai soggetti finanziatori
una auto dichiarazione, ai sensi dell'articolo  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e  successive
modificazioni,  che  attesta  la  ricorrenza  di  almeno  una   delle
condizioni di cui al comma 365, lettere a), b), c) e  d)  nonche'  la
circostanza che il danno economico diretto subito in occasione  degli
eventi sismici e' stato tale da determinare la  crisi  di  liquidita'
che ha impedito il tempestivo versamento dei  tributi,  contributi  e
premi di cui al comma 366; 
b) ai soli soggetti finanziatori: 
  1)  copia  del  modello   di   cui   al   comma   371,   presentato
telematicamente all'Agenzia delle entrate; 
  2) i modelli di pagamento per gli importi di cui al comma 366. 
  369. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i
dati identificativi dei soggetti che omettono  i  pagamenti  previsti
nel piano di ammortamento, nonche' i relativi importi,  per  la  loro
successiva  iscrizione,  con  gli  interessi  di  mora,  a  ruolo  di
riscossione. 
  370. Gli interessi relativi ai finanziamenti  erogati,  nonche'  le
spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai
soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari,
per  ciascuna  scadenza  di  rimborso,  all'importo   relativo   agli
interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta e'  utilizzabile
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, ovvero puo' essere  ceduto  secondo  quanto
previsto  dall'articolo  43-ter  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale e' restituita
dai soggetti di cui al comma 365 secondo  il  piano  di  ammortamento
definito nel contratto di finanziamento. 
  371. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate e'
approvato il modello indicato al comma 368, lettera b), n. 1), idoneo
altresi' ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da
effettuare, nonche' sono stabiliti  i  tempi  e  le  modalita'  della
relativa presentazione.  Con  analogo  provvedimento  possono  essere
disciplinati modalita' e  tempi  di  trasmissione  all'Agenzia  delle
entrate, da parte dei  soggetti  finanziatori,dei  dati  relativi  ai
finanziamenti  erogati  e  al  loro  utilizzo,  nonche'   quelli   di
attuazione del comma 369. 
  372. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia  delle
entrate comunica al Ministero dell'economia e delle  finanze  i  dati
risultanti  dal  modello  di  cui  al  comma  371,   i   dati   delle
compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per  la  fruizione
del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori. 
  373. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 365 a 372 e'
subordinata alla previa verifica della loro compatibilita'  da  parte
dei  competenti  Organi  comunitari.   Con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e' data notizia della positiva  verifica  e
sono stabilite le date dell'anno 2013 entro le quali  i  soggetti  di
cui  al  comma  365  possono   chiedere   ai   soggetti   autorizzati
all'esercizio del credito il finanziamento di cui al comma 367 e sono
effettuati i pagamenti di cui al comma 366. 
  374.  Al  primo  periodo  del  comma  2  dell'articolo  3-bis   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, nonche' le  spese  strettamente  necessarie  alla
gestione dei medesimi finanziamenti». 
  375. All'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 22  giugno  2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «il Ministero dell'economia e  delle  finanze»  sono
sostituite dalle seguenti «i Commissari delegati di cui  all'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,  ai  sensi  del
comma 4 dello stesso articolo 1 del citato decreto-legge  n.  74  del
2012»; 
    b) dopo le parole «Ai  relativi  oneri,  nel  limite  di  euro  2
milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014» sono  aggiunte  le
seguenti: «da trasferirsi ai Commissari delegati per il pagamento  di
quanto dovuto in relazione alla predetta convenzione». 
  376. Nel comma 4 dell'articolo 3-bis  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In tutti i
casi di risoluzione  del  contratto  di  finanziamento,  il  soggetto
finanziatore chiede al beneficiario  la  restituzione  del  capitale,
degli  interessi  e  di  ognialtro  onere  dovuto.  In  mancanza   di
tempestivo  pagamento  spontaneo,  lo  stesso  soggetto  finanziatore
comunica al Presidente della Regione, per la successiva iscrizione  a
ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo
restando il recupero da parte del soggetto finanziatore  delle  somme
erogate e dei relativi interessi  nonche'  delle  spese  strettamente
necessarie  alla   gestione   dei   finanziamenti,   non   rimborsati
spontaneamente dal  beneficiario,  mediante  compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241.  Le
somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito  capitolo  di
entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo  per
la ricostruzione». 
  377. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
natura  non  regolamentare  sono  adottate  linee  guida  dirette  ad
assistere gli enti territoriali colpiti dal sisma di maggio  2012  ai
fini dell'accesso al credito nell'ambito  delle  risorse  disponibili
presso la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB). 
  378. Al fine di  garantire  il  rispetto  dei  vincoli  di  finanza
pubblica  e  la  migliore   attuazione   di   quanto   disposto   dal
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e  dall'articolo  67-septies  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 11, comma 6-bis, del decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.
174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  2012,  n.
213, si interpretano  nel  senso  che,  per  i  titolari  di  reddito
d'impresa, i titolari di lavoro autonomo, nonche' per  gli  esercenti
attivita' agricole che hanno sede operativa ovvero domicilio  fiscale
nei Comuni di Ferrara e Mantova, le agevolazioni di cui  al  medesimo
articolo 11, commi da 7 a 7-quater, si  applicano  esclusivamente  se
dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni  subiti  in
relazione alle attivita'  dagli  stessi  rispettivamente  svolte,  ai
contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  agosto  2012,  n.
122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  379. La disposizione  di  cui  all'articolo  11,  comma  5,  ultimo
periodo, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, 
  n. 213, si interpreta  nel  senso  che  le  ritenute  ivi  previste
includono  altresi'  i  contributi  previdenziali  e   assistenziali,
nonche' i premi per l'assicurazione obbligatoria, sia per la quota  a
carico dell'impresa sia per quella a carico del lavoratore. 
  380. Al fine di assicurare  la  spettanza  ai  Comuni  del  gettito
dell'imposta  municipale  propria,  di  cui   all'articolo   13   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014: 
    a) e' soppressa la riserva allo Stato di  cui  al  comma  11  del
citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 
    b)  e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale che e' alimentato con
una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza  dei  comuni,
di cui al citato articolo 13  del  decreto-legge  n.  201  del  2011,
definita con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il  Ministro  dell'interno,  previo  accordo  da  sancire  presso  la
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da emanare entro  il  30
aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013  per  l'anno
2014. In caso di mancato  accordo,  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  e'  comunque  emanato  entro  i  15  giorni
successivi. L'ammontare iniziale del  predetto  Fondo  e'  pari,  per
l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a  4.145,9
milioni di euro. 
  Corrispondentemente, nei predetti esercizi e'  versata  all'entrata
del  bilancio  statale  una  quota  di  pari   importo   dell'imposta
municipale   propria,   di   spettanza   dei   comuni.   A    seguito
dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, e' rideterminato
l'importo  da  versare  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato.  La
eventuale  differenza  positiva  tra  tale   nuovo   importo   e   lo
stanziamento iniziale e' versata  al  bilancio  statale,  per  essere
riassegnata al fondo medesimo.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio.  Le  modalita'  di  versamento  al
bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo DPCM; 
    c) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale  di  cui  alla
lettera b) e' incrementata della somma di 890,5 milioni di  euro  per
l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno  2014;  i  predetti
importi considerano quanto previsto dal comma 381; 
    d) con il medesimo DPCM di cui alla lettera b) sono  stabiliti  i
criteri  di  formazione  e  di  riparto  del  Fondo  di  solidarieta'
comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni: 
  1) degli effetti finanziari derivanti  dalle  disposizioni  di  cui
alle lettere a) ed f); 
  2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard; 
  3) della dimensione demografica e territoriale; . 
  4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria  ad
aliquota base di spettanza comunale; 
  5) della diversa incidenza delle  risorse  soppresse  di  cui  alla
lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012; 
  6)  delle  riduzioni  di  cui  al  comma  6  dell'articolo  16  del
decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  7) dell'esigenza di  limitare  le  variazioni,  in  aumento  ed  in
diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota  base,  attraverso
l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia; 
    e) sono soppressi il fondo sperimentale di  riequilibrio  di  cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,  nonche'
i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione  Siciliana
e  della  Regione   Sardegna,   limitatamente   alle   tipologie   di
trasferimenti  fiscalizzati  di  cui   ai.   decreti   del   Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012; 
    f) e' riservato allo Stato  il  gettito  dell'imposta  municipale
propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge  n.  201  del
2011, derivante dagli immobili ad  uso  produttivo  classificati  nel
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota  standard  dello  0,76  per
cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; 
g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota
   standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo
   del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011  per  gli
   immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 
h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13  del  decreto-legge  n.
   201  del  2011,  i  commi  3  e  7  dell'articolo  2  del  decreto
   legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 2014 non operano i
   commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del  medesimo  articolo  2.  Il  comma  17
   dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201  del  2011  continua  ad
   applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli Venezia  Giulia
   e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano; 
    i) gli importi relativi alle lettere a), c),  e)  ed  f)  possono
essere modificati a seguito della verifica del  gettito  dell'imposta
municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi  ai  sensi
del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso  la
Conferenza Stato citta' e autonomie locali. Il Ministro dell'economia
e delle finanze eautorizzato ad apportare le  conseguenti  variazioni
compensative di bilancio. 
  381. Per l'anno 2013 e' differito al 30 giugno 2013 il termine  per
la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di  cui
all'articolo 151 del Testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  382. Entro il 28 febbraio 2013 il Ministero dell'interno  eroga  ai
comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni  della  Regione
Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo  di  anticipo
su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarieta'
comunale. L'importo dell'attribuzione e'  pari,  per  ciascun  comune
delle regioni  a  statuto  ordinario,  al  20  per  cento  di  quanto
spettante  per  l'anno  2012  a  titolo  di  fondo  sperimentale   di
riequilibrio e pari al 20 per cento, per ciascun comune della Regione
Siciliana e della Regione Sardegna, di quanto  spettante  per  l'anno
2012 a titolo di trasferimenti erariali. Ai fini di cui  al  presente
comma si considerano validi i dati relativi  agli  importi  spettanti
pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del
31 dicembre 2012. 
  383.  La  verifica  del  gettito  dell'imposta  municipale  propria
dell'anno  2012,  di  cui  al  comma  6-bis   dell'articolo   9   del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, avviene utilizzando anche i dati
relativi alle aliquote e ai regimi agevolativi deliberati dai singoli
comuni  e  raccolti  dall'IFEL   nell'ambito   dei   propri   compiti
istituzionali  sulla  base  di  una  metodologia  concordata  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  384. Per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti  in  materia
di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o  i
trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e
della Regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarieta'
comunale. 
  385. L'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non
si applica all'Istituto per la finanza e l'economia locale-11-EL. 
  386. Per gli anni 2013 e 2014, il contributo  di  cui  all'articolo
10, comma 5, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504,  e
successive modificazioni, e' rideterminato nella misura dello 0,6 per
mille ed e' calcolato sulla quota di gettito dell'imposta  municipale
propria  relativa  agli  immobili  diversi  da  quelli  destinati  ad
abitazione principale e relative pertinenze, spettante al  comune  ai
sensi dei commi da 380 a 387. 
  387. All'articolo 14 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole da  «svolto  mediante  l'attribuzione»  a
«legge 14 settembre 2011, n. 248,» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«svolto in regime  di  privativa  pubblica  ai  sensi  della  vigente
normativa ambientale»; 
    b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  «9. La tariffa e'  commisurata  alle  quantita'  e  qualita'  medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in  relazione
agli usi e alla tipologia di attivita' svolte, sulla base dei criteri
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  27  aprile  1999,  n.  158.  Fino  all'attuazione   delle
disposizioni di cui  al  comma  9-bis,  la  superficie  delle  unita'
immobiliari a  destinazione  ordinaria  iscritte  o  iscrivibili  nel
catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo  e'  costituita  da
quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di  produrre
rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si
considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini  della  Tassa
per lo smaltimento dei  rifiuti  solidi  urbani  di  cui  al  decreto
legislativo 13 novembre 1993, n. 507  (TARSU),  o  della  Tariffa  di
igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5
febbraio 1997,  n.  22  (TIA  1)  o  dall'articolo  238  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2). Ai fini dell'attivita'  di
accertamento, il comune, per le  unita'  immobiliari  a  destinazione
ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto  edilizio  urbano,  puo'
considerare come superficie assoggettabile  al  tributo  quella  pari
all'80 per cento della superficie  catastale  determinata  secondo  i
criteri stabiliti dal regolamento di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica  23  marzo  1998,  n.  138.  Con  provvedimento  del
direttore  dell'Agenzia  del  territorio,   sentita   la   Conferenza
Stato-citta' ed  autonomie  locali  e  l'Associazione  Nazionale  dei
Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei  dati
tra i comuni e la predetta Agenzia. Per le altre  unita'  immobiliari
la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile»; 
    c) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente comma: 
  «9-bis. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del
territorio  per  la  revisione  del  catasto,  vengono  attivate   le
procedure per l'allineamento  tra  i  dati  catastali  relativi  alle
unita' immobiliari a destinazione ordinaria e i dati  riguardanti  la
toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna  di  ciascun
comune, al fine di addivenire alla  determinazione  della  superficie
assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di  quella  catastale
determinata secondo i criteri stabiliti dal  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 138  del  1998.  I  comuni
comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le
piu' idonee forme di comunicazione e  nel  rispetto  dell'articolo  6
della legge 27 luglio 2000, n. 212; 
    d) il comma 12 e' abrogato; 
    e) al comma 34 e' aggiunto, alla fine, il seguente  periodo:  «Al
fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica  e  la
numerazione civica  interna  ed  esterna  di  ciascun  comune,  nella
dichiarazione  delle  unita'  immobiliari  a  destinazione  ordinaria
devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il  numero
civico di ubicazione dell'immobile  e  il  numero  dell'interno,  ove
esistente»; 
    f) il comma 35 e' sostituito dal  seguente:  «35.  I  comuni,  in
deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.
446, possono affidare, fino al 31  dicembre  2013,  la  gestione  del
tributo o della tariffa di cui al comma 29,  ai  soggetti  che,  alla
data  del  31  dicembre  2012,  svolgono,  anche  disgiuntamente,  il
servizio di gestione dei rifiuti  e  di  accertamento  e  riscossione
della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il  versamento  del  tributo,
della tariffa di cui al comma 29 nonche' della maggiorazione  di  cui
al comma 13 e' effettuato, in  deroga  all'articolo  52  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di  cui
all'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,
nonche', tramite apposito bollettino di  conto  corrente  postale  al
quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo  17,  in
quanto compatibili. Con uno o piu' decreti del direttore generale del
Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia  delle  entrate  e
sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono  stabilite
le modalita' di versamento,  assicurando  in  ogni  caso  la  massima
semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti  interessati,
prevedendo anche forme che rendano possibile la  previa  compilazione
dei modelli di pagamento. Il tributo e la  maggiorazione,  in  deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati
esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di
cui al comma 29 nonche' della maggiorazione di cui al  comma  13  per
l'anno di riferimento e'  effettuato  in  quattro  rate  trimestrali,
scadenti nei mesi di gennaio, aprile,  luglio  e  ottobre.  I  comuni
possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per
l'anno 2013, il termine di versamento della prima  rata  e'  comunque
posticipato ad aprile, ferma restando la facolta' per  il  comune  di
posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno  2013,  fino  alla
determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23  e  29,  l'importo
delle corrispondenti rate e' determinato in  acconto,  commisurandolo
all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA
1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio
2013,  l'importo  delle  corrispondenti  rate  di  cui   al   periodo
precedente e' determinato tenendo conto delle tariffe  relative  alla
TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal  comune  nell'anno
precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio e' effettuato con
la rata successiva alla determinazione delle  tariffe  ai  sensi  dei
commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della  maggiorazione  di
cui al comma 13 e' effettuato in base alla misura  standard,  pari  a
0,30 euro per  metro  quadrato,  senza  applicazione  di  sanzioni  e
interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al  comma
29, alla  scadenza  delle  prime  tre  rate.  L'eventuale  conguaglio
riferito all'incremento della  maggiorazione  fino  a  0,40  euro  e'
effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata.  E'  consentito
il pagamento in unica soluzione entro il mese di  giugno  di  ciascun
anno». 
  388. E' fissato al 30  giugno  2013  il  termine  di  scadenza  dei
termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla
presente legge. 
  389. Il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni per
l'abilitazione scientifica nazionale, costituite ai sensi del decreto
direttoriale n. 181 del 27 giugno 2012 del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, puo' essere prorogato  fino  al  30
giugno 2013. Il termine per la conclusione  dei  lavori  di  ciascuna
commissione e' stabilito con decreto direttoriale, nel  rispetto  del
termine  di  cui  al  primo  periodo,  tenendo  conto  delle  domande
presentate dai candidati all'abilitazione nel corrispondente  settore
concorsuale. 
  390. I termini di durata degli organi di cui all'articolo 21, comma
2, del decreto legislativo  29  giugno  1996,  n.  367  e  successive
modificazioni possono essere prorogati al 30 giugno 2013. 
  391. E' prorogato al 30 giugno 2013 il termine di cui  all'articolo
1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. 
  392. Il termine di cui all'articolo  29-ter  del  decreto-legge  29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2012, n. 14, e' prorogato al 30 giugno 2013. Al  Commissario
straordinario  di  cui  all'articolo  8-quinquies,   comma   6,   del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 non  spettano  compensi,  emolumenti
comunque denominati e rimborso spese. 
  393. Limitatamente  alle  professioni  turistiche  il  termine  per
l'adozione di uno o piu' regolamenti di cui all'articolo 1, comma  3,
del  decreto-legge  25  gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e' prorogato  al  30
giugno 2013. 
  394. Con uno o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, da adottare di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, puo' essere disposta l'ulteriore proroga  fino  al  31
dicembre 2013 del termine del 30 giugno 2013 di cui ai commi da 388 a
393. 
  395. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n.  51,  le  parole  «non  oltre  il  31  dicembre  2012»  sono
sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2013». I giudici
onorari e i vice procuratori onorari  il  cui  mandato  scade  il  31
dicembre 2012 e per i quali non e' consentita  un'ulteriore  conferma
secondo quanto  previsto  dall'articolo  42-quinquies,  primo  comma,
dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, nonche' i giudici di pace il cui mandato  scade  entro  il  31
dicembre 2013 e per i quali non e' consentita  un'ulteriore  conferma
secondo quanto previsto dall'articolo 7,  comma  1,  della  legge  21
novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente
prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a fare data dal 1°
gennaio 2013, fino alla riforma organica della magistratura  onoraria
e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013. 
  396. All'articolo 25, comma 1, del decreto  legislativo  31  maggio
2011, n. 91 le parole «a partire  dal  2013»  sono  sostituite  dalle
seguenti «a partire dal 2014». 
  397.  E'  prorogata,  per   l'anno   2013,   l'applicazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
marzo 2005, n. 26. 
  398. All'articolo 16, comma 3, lettera e), della legge 30  dicembre
2010, n.  240,  le  parole  «dall'indizione»  sono  sostituite  dalle
seguenti «dalla data di scadenza del  termine  per  la  presentazione
delle domande da parte dei candidati all'abilitazione». 
  399. All'articolo 3, comma 2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 settembre 2011, n.  222,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo periodo,  le  parole:  «nel  mese  di  ottobre»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il mese di ottobre»; 
    b) al terzo periodo, le parole: «di trenta giorni, dalla data  di
pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale»  sono  sostituite
dalle seguenti «indicato nel decreto, e  comunque  non  oltre  il  30
novembre». 
  400. Nelle more dell'attuazione dell'articolo  1,  comma  8,  della
legge 28 giugno 2012, n. 92,  fermi  restando  i  vincoli  finanziari
previsti dalla  normativa  vigente,  nonche'  le  previsioni  di  cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono prorogare  i  contratti  di
lavoro subordinato a tempo determinato,  in  essere  al  30  novembre
2012, che superano  il  limite  dei  trentasei  mesi  comprensivi  di
proroghe e  rinnovi,  previsto  dall'articolo  5,  comma  4-bis,  del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,  o  il  diverso  limite
previsto dai Contratti collettivi nazionali  del  relativo  comparto,
fino e non oltre il 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con  le
organizzazioni  sindacali  rappresentative  del  settore  interessato
secondo quanto previsto dal  citato  articolo  5,  comma  4-bis,  del
decreto legislativo n. 368 del 2001. Sono fatti salvi  gli  eventuali
accordi decentrati eventualmente gia' sottoscritti nel  rispetto  dei
limiti ordinamentali, finanziari  e  temporali  di  cui  al  presente
comma. 
  401. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis.  Le   amministrazioni   pubbliche,   nel   rispetto   della
programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del  limite  massimo
complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai
sensi della normativa vigente in  materia  di  assunzioni  ovvero  di
contenimento della spesa di personale, secondo  i  rispettivi  regimi
limitativi fissati dai  documenti  di  finanza  pubblica  e,  per  le
amministrazioni interessate, previo espletamento della  procedura  di
cui al comma 4, possono avviare procedure  di  reclutamento  mediante
concorso pubblico: 
a) con riserva dei posti, nel limite massimo  del  40  per  cento  di
   quelli banditi, a  favore  dei  titolari  di  rapporto  di  lavoro
   subordinato a tempo determinato che, alla  data  di  pubblicazione
   dei bandi,  hanno  maturato  almeno  tre  anni  di  servizio  alle
   dipendenze dell'amministrazione che emana il bando; 
b) per titoli ed  esami,  finalizzati  a  valorizzare,  con  apposito
   punteggio, l'esperienza professionale maturata  dal  personale  di
   cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di  emanazione  del
   bando,  hanno  maturato  almeno   tre   anni   di   contratto   di
   collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione  che
   emana il bando. 
  3-ter. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, entro il 31 gennaio  2013,  sono  dettati  modalita'  e  criteri
applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva  dei  posti
di cui alla lettera a)  del  medesimo  comma  in  rapporto  ad  altre
categorie riservatarie. Le disposizioni  normative  del  comma  3-bis
costituiscono principi generali a cui  devono  conformarsi  tutte  le
amministrazioni pubbliche». 
  402.  Nelle  more  del  completamento  del  processo  di   riordino
conseguente alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122 e all'articolo 21 del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n.  214,  al  fine  di  garantire  la  continuita'  dell'azione
amministrativa e  gestionale,  nonche'  il  rispetto  dei  prescritti
adempimenti di natura contabile, economica e finanziaria, il  termine
di scadenza dei  consigli  di  indirizzo  e  vigilanza  dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) e  dell'Istituto  nazionale
per l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  e'
prorogato al 30 aprile 2013. 
  403.  Gli  obiettivi  di  risparmio  rivenienti  dalle  misure   di
razionalizzazione  organizzativa  dell'INPS  e  dell'INAIL   di   cui
all'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n.  183  sono
incrementati di 150.000 euro per  l'anno  2013.  Tali  disponibilita'
sono destinate per le spese di funzionamento conseguenti alla proroga
dei Consigli di Indirizzo e Vigilanza dei medesimi enti, ai sensi del
comma 402. 
  404. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29  dicembre  2011,
n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24  febbraio  2012,
n. 14 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) le parole «nell'anno 2009 e nell'anno  2010»  sono  sostituite
dalle seguenti «negli anni 2009, 2010 e 2011»; 
    b) le parole «commi  9-bis,  13,  e  14»  sono  sostituite  dalle
seguenti «commi 9-bis, 13, 13-bis e 14». 
  405.  E'  prorogata,  per   l'anno   2013,   l'applicazione   delle
disposizioni di cui ai commi 14, nel limite di 35 milioni di euro per
l'anno 2013, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento di cui al  comma
16 del citato articolo 19 e' prorogato per l'anno 2013  nella  misura
del 90 per cento. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei primi due
periodi del presente comma sono posti a carico del Fondo sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a)
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  come  rifinanziato
dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 
  406.  Il  termine  di  cui  all'articolo  2,  comma   10-ter,   del
decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' prorogato al 28 febbraio 2013. 
  407. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, le parole: «entro il 31 dicembre  2011»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 31 marzo 2013» e le parole: «, di concerto con il
Ministro della salute,» sono soppresse. 
  408. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, le parole «per due esercizi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«per cinque esercizi». 
  409. E' prorogata al 1° gennaio 2014 l'applicazione dell'articolo 6
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni
sportive  e  le  Discipline  sportive  associate  iscritte  al  CONI,
comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro. 
  410. Il termine di cui all'articolo 5, comma  2,  secondo  periodo,
del  decreto-legge  20  giugno   2012,   n.   79,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, e' prorogato al  30
giugno 2013, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6,
del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tal  fine,  con
le procedure di cui all'articolo 5, comma  1,  del  decreto-legge  20
giugno 2012, n. 79,  convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 131, una somma pari a euro 10.078.154 per l'anno 2013
e' assegnata all'apposito programma dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell' interno. 
  411. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2223, comma 1, al primo periodo le  parole:  «dal
2013» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2014» e al secondo periodo
le parole: «al 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 2013»; 
    b)  all'articolo  2214,  comma  1,  le  parole:  «al  2012»  sono
sostituite dalle seguenti: «al 2013». 
  412.  E'  prorogato  al  31  dicembre  2013  il  termine   previsto
dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199. 
  413. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con  i  quali
sono  disposte  le  assegnazioni  temporanee.   del   personale   tra
amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo  30,  comma  2-sexies,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa
tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato. 
  414. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per  gli  enti  pubblici,  il
provvedimento di comando,  di  cui  all'articolo  56,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio  1957,  n.  3,  e'
adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo  assenso
dell'interessato. 
  415. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il  decreto  di  collocamento
fuori ruolo, di cui all'articolo 1, comma 1, della  legge  27  luglio
1962, n. 1114, e' adottato, previa  autorizzazione  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  Funzione  Pubblica,
dall'amministrazione interessata, d'intesa  con  il  Ministero  degli
affari esteri,  e  comunicato  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 
  416. All'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, fatta salva la facolta'
di prorogare l'incarico del commissario per un ulteriore periodo  non
superiore a sei mesi». 
  417. Fino e  non  oltre  il  30  giugno  2013,  per  le  ultimative
emergenziali esigenze di personale del Comune  dell'Aquila,  connesse
in particolare al settore politiche sociali e al settore  urbanistico
per le azioni a sostegno del recupero del  patrimonio  immobiliare  e
della identita' sociale e culturale cittadina, e' autorizzata,  anche
in deroga alle  vigenti  normative  limitative  delle  assunzioni  in
materia di impiego pubblico, la proroga dei contratti del personale a
tempo determinato impiegato in tali settori. A tale fine si autorizza
la spesa di euro un milione e cinquecentomila a valere sui  fondi  di
cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,  recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi
sismici nella regione Abruzzo nel mese di  aprile  2009  e  ulteriori
interventi   urgenti   di   protezione   civile»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 
  418. In sede di prima applicazione, all'articolo 1, comma 32, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, il termine di cui al  secondo  periodo
e' prorogato al 31 marzo 2013 ed il termine di cui al quarto  periodo
e' prorogato al 30 giugno 2013. 
  419. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre  2008,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2009,
n. 14, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle  seguenti:
«31 dicembre 2013». 
  420. I termini, di cui all'articolo 43, commi 7, 10, 11  e  15  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  sono  differiti  al  31  marzo
2013. 
  421. Il termine, di cui all'articolo 20, comma 5 del  decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni,  comprese  anche
le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di  cui  all'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, e' prorogato al 31
marzo 2013. 
  422: All'articolo 17 -decies, comma 2, della legge 7  agosto  2012,
n. 134, le parole: «tra il 1° gennaio 2013 e  il  31  dicembre  2015»
sono sostituite dalle seguenti:  «a  partire  dal  trentesimo  giorno
successivo alla entrata in vigore del decreto di cui all'articolo  17
-undecies, comma 4, e fino al 31 dicembre 2015». 
  423. Per le societa' che gestiscono servizi di  interesse  generale
su tutto il territorio nazionale,  il  termine  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135  e'  prorogato
all'anno 2014. 
  424. Al fine di allineare la durata delle cariche e di garantire la
funzionalita'  organizzativa  e  amministrativa  degli   Enti   parco
nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, le scadenze  dei
mandati del Presidente o del consiglio direttivo ricadenti nel  2013,
qualora non risultino tra loro  coincidenti,  sono  prorogate  al  31
dicembre 2013. 
  425. Il termine di entrata  in  esercizio  degli  impianti  di  cui
all'articolo 1, comma 4,  lettera  c),  del  decreto  ministeriale  5
luglio 2012, fermo restando quanto previsto al comma 5  del  medesimo
articolo  1,  e'  prorogato,  esclusivamente  per  gli  impianti   da
realizzare su  edifici  pubblici  e  su  aree  delle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.
165 del 2001, la cui autorizzazione sia stata chiesta e ottenuta,  al
31 marzo 2013, ovvero per gli  impianti  della  medesima  fattispecie
sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale di cui
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al 30 giugno 2013.  Per
tali  ultimi  impianti,  qualora  l'autorizzazione   sia   rilasciata
successivamente al 31 marzo 2013, al fine  di  consentire  l'allaccio
alla rete dei  medesimi,  il  termine  di  entrata  in  esercizio  e'
prorogato entro e non oltre il 30 ottobre 2013. 
  426. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2012 dei mutui
concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni di  cui  al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012
e   successive   modificazioni   e   all'articolo   67-septies    del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, nonche'
alle  Province  dei  predetti   Comuni,   trasferiti   al   Ministero
dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi  1
e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  non  ancora
effettuato alla data di entrata in  vigore  del  presente  comma,  e'
differito, senza  applicazione  di  sanzioni  e  interessi,  all'armo
immediatamente successivo  alla  data  di  scadenza  del  periodo  di
ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.  Il  presente
comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge
sulla Gazzetta Ufficiale. 
  427 All'articolo 43, comma 12, del decreto  legislativo  31  luglio
2005, n. 177 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  le  parole:
«prima del 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle  seguenti:  «prima
del 31 dicembre 2013». 
  428. Il comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, e' sostituito dal seguente: 
  «2. Al fine di distribuire il  concorso  alla  realizzazione  degli
obiettivi di finanza pubblica tra gli enti  del  singolo  livello  di
governo,  le  province  ed  i  comuni,  con  decreto   del   Ministro
dell'interno di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
e  le  regioni  a  statuto  ordinario,  con  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro  per  gli
affari regionali, di intesa con  la  Conferenza  Stato-regioni,  sono
ripartiti in due classi, sulla base della valutazione  ponderata  dei
seguenti parametri di virtuosita': 
a) a  decorrere  dall'anno  2014,  prioritaria  considerazione  della
   convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard; 
    b) rispetto del patto di stabilita' interno; 
    c)  a  decorrere  dall'anno  2014,  incidenza  della  spesa   del
personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al  numero  dei
dipendenti in rapporto  alla  popolazione  residente,  alle  funzioni
svolte anche attraverso esternalizzazioni  nonche'  all'ampiezza  del
territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo
valore all'inizio  della  legislatura  o  consiliatura  e  delle  sue
variazioni nel corso delle stesse; 
d) autonomia finanziaria; 
e) equilibrio di parte corrente; 
f) a decorrere dall'anno 2014,  tasso  di  copertura  dei  costi  dei
   servizi a domanda individuale per gli enti locali; 
g) a decorrere dall'anno 2014, rapporto tra  gli  introiti  derivanti
   dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione
   fiscale e i tributi erariali, per le regioni; 
h) a decorrere dall'anno 2014, effettiva  partecipazione  degli  enti
   locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale; 
i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate; 
  1)  a  decorrere  dall'anno  2014,  operazione  di  dismissione  di
partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente. 
  Al fine di tener conto della realta' socioeconomica, i parametri di
virtuosita' sono corretti con i seguenti due  indicatori:  il  valore
delle rendite catastali e  il  numero  di  occupati.  Al  fine  della
definizione della virtuosita' non sono considerati parametri  diversi
da quelli elencati nel presente comma». 
  429. All'articolo 20  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  i
primi 4 periodi del comma 3 sono sostituiti dai seguenti:  «Gli  enti
locali che, in  esito  a  quanto  previsto  dal  comma  2,  risultano
collocati nella  classe  virtuosa,  fermo  restando  l'obiettivo  del
comparto, conseguono un saldo obiettivo pari a zero. Le regioni  che,
in esito a quanto previsto dal comma  2,  risultano  collocate  nella
classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto,  migliorano
i propri obiettivi del patto di stabilita' interno per  l'importo  di
cui all'articolo 32, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n.  183.»
e dopo il comma 3 inserire il seguente comma: 
  «3-bis. Gli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  del  2013
degli enti che partecipano alla sperimentazione di  cui  all'articolo
36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono migliorati  di
20 milioni di euro, sulla base  di  specifico  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata». 
  430. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma
5 e' abrogato. 
  431. Il comma 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre  2011,  n.
183, e' sostituito dal seguente: 
  «6. Le province ed  i  comuni  che,  in  esito  a  quanto  previsto
dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 ,  n.  111,
risultano  collocati  nella  classe  non   virtuosa,   applicano   le
percentuali di cui al comma 2  come  rideterminate  con  decreto  del
Ministro  dell'interno  da  emanare,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle   finanze,   d'intesa   con   la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali,  in  attuazione  dell'articolo  20,
comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali  di
cui al periodo precedente non possono essere superiori: 
a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012  e  a  19,8  per
   cento per gli anni dal 2013 al 2016; 
b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000  abitanti,  a  16,0
   per cento per l'anno 2012 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013
   al 2016; 
    c) per i comuni  con  popolazione  compresa  tra  1.001  e  5.000
abitanti, a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per cento  per  gli
anni dal 2014 al 2016». 
  432. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre  2011,  n.
183: 
    a)  dopo  le  parole  «registrata  negli  anni  2006-2008,»  sono
inserite le parole «per l'anno 2012 e registrata negli anni 20072009,
per gli anni dal 2013 al 2016,»; 
    b) alla lettera a) sostituire le parole:  «19,7  per  cento»  con
«18,8 per cento»; 
    c) alla lettera b) sostituire le parole: «15, 4 per cento» con le
parole: «14,8 per cento»; 
    d) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
  «c) per i  comuni  con  popolazione  compresa  tra  1.001  e  5.000
abitanti le percentuali sono pari a 12,0 per cento per l'anno 2013  e
a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016». 
  433. Al comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011,  n.
183: 
    a) al primo periodo le parole: «A decorrere dall'anno 2013»  sono
sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2014»; 
    b) le parole: «30 novembre 2012» sono sostituite dalle  seguenti:
«30 novembre 2013»; 
    c) all'ultimo periodo le parole «per l'anno 2012 le  disposizioni
di cui ai commi da 138 a 143» sono sostituite  dalle  seguenti:  «per
gli anni 2012 e 2013 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 142». 
  434. All'articolo 1, comma 138, della legge 13  dicembre  2010,  n.
220, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente:  «Nell'anno  2013
le regioni, escluse la regione  Trentino-Alto  Adige  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti  locali
del proprio territorio  a  peggiorare  il  loro  saldo  programmatico
attraverso  un  aumento  dei   pagamenti   in   conto   capitale   e,
contestualmente,  procedono  a  rideterminare  i   propri   obiettivi
programmatici  in  termini  di  competenza   eurocompatibile   e   di
competenza finanziaria, riducendoli dello stesso importo.». 
  435. Il comma 143 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, e' soppresso. 
  436. Il comma 24 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011,  n.
183 e' soppresso. 
  437. All'articolo 4-ter del decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
convertito con modificazioni, dalla legge  26  aprile  2012,  n.  44,
apportare le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 e al comma 2 sostituire le  parole  «20  settembre»
con le seguenti «15 luglio»; 
    b) al comma 5 sostituire le parole «5 ottobre»  con  le  seguenti
«10 settembre». 
  438. All'articolo 1, comma 122, della legge 13  dicembre  2010,  n.
220 sostituire le parole: «in caso di mancato rispetto del patto» con
le seguenti: «nonche' sui trasferimenti erariali destinati ai comuni.
della  Regione  Siciliana  e  della  Sardegna,  in  caso  di  mancato
raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilita' interno». 
  439. Il comma 26 dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n.
183 e' sostituito dal seguente: 
  «26. In caso di mancato rispetto del patto di  stabilita'  interno,
l'ente   locale   inadempiente,   nell'anno   successivo   a   quello
dell'inadempienza: 
    a) e' assoggettato ad una riduzione  del  fondo  sperimentale  di
riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari  alla  differenza
tra   il   risultato   registrato   e    l'obiettivo    programmatico
predeterminato. Gli enti  locali  della  Regione  siciliana  e  della
regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione  dei  trasferimenti
erariali  nella  misura  indicata  al  primo  periodo.  In  caso   di
incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti  a  versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme  residue.  La  sanzione
non si applica nel caso in cui il  superamento  degli  obiettivi  del
patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa  per
interventi realizzati con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea  rispetto  alla  media
della corrispondente spesa del triennio precedente; 
    b)  non  puo'  impegnare  spese  correnti  in  misura   superiore
all'importo  annuale  medio  dei  corrispondenti  impegni  effettuati
nell'ultimo triennio; 
    c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli  investimenti;  i
mutui e i prestiti obbligazionari posti  in  essere  con  istituzioni
creditizie o finanziarie per  il  finanziamento  degli  investimenti,
devono essere corredati da apposita attestazione da  cui  risulti  il
conseguimento degli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  per
l'anno  precedente.   L'istituto   finanziatore   o   l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del
prestito in assenza della predetta attestazione; 
    d) non puo' procedere ad  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi
titolo, con  qualsivoglia  tipologia  contrattuale,  ivi  compresi  i
rapporti  di  collaborazione   coordinata   e   continuativa   e   di
somministrazione,   anche   con   riferimento    ai    processi    di
stabilizzazione in atto. E'  fatto  altresi'  divieto  agli  enti  di
stipulare  contratti  di  servizio  con  soggetti  privati   che   si
configurino come elusivi della presente disposizione; 
    e) e' tenuto a rideterminare  le  indennita'  di  funzione  ed  i
gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo  unico
di  cui  al  decreto  legislativo  n.  267  del  2000,  e  successive
modificazioni,  con  una  riduzione  del  30   per   cento   rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.». 
  440. All'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183 il comma
27 e' soppresso. 
  441. Il comma 28 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre  2003,  n.
350 e' abrogato. 
  442. Il comma 66 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2004,  n.
311 e' abrogato. 
  443. In applicazione del secondo periodo del comma 6  dell'articolo
162 del decreto legislativo 18 agosto. 2000, n. 267,  i  proventi  da
alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati
esclusivamente alla copertura di spese  di  investimento  ovvero,  in
assenza di queste o per la parte  eccedente,  per  la  riduzione  del
debito. 
  444. Al comma 3 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto
2000,  n.  267,  sono  aggiunte  infine  le  seguenti  parole:   «con
riferimento a squilibri di parte capitale. Per  il  ripristino  degli
equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1,  comma  169,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente puo' modificare le  tariffe  e
le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro  la  data
di cui al comma 2». 
  445. All'articolo 31, comma 20, della legge 12  novembre  2011,  n.
183, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti:  «Nel  caso
in cui la certificazione, sebbene in  ritardo,  sia  trasmessa  entro
sessanta giorni dal termine stabilito per  l'approvazione  del  conto
consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilita' interno,  si
applicano le sole disposizioni di cui al comma 26,  lettera  d),  del
presente articolo. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito  per
l'approvazione  del  rendiconto  di  gestione,  in  caso  di  mancata
trasmissione da  parte  dell'ente  locale  della  certificazione,  il
presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di
organo  collegiale  ovvero  l'unico  revisore  nel  caso  di   organo
monocratico,  in  qualita'  di  commissario  ad  acta,  provvede   ad
assicurare  l'assolvimento  dell'adempimento  e  a   trasmettere   la
predetta certificazione entro i  successivi  trenta  giorni,  con  la
sottoscrizione di tutti  i  soggetti  previsti.  Sino  alla  data  di
trasmissione da parte  del  commissario  ad  acta  le  erogazioni  di
risorse o trasferimenti da  parte  del  Ministero  dell'interno  sono
sospese e, a tal fine,  il  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto
Ministero». 
  446. All'articolo 31, dopo il comma 20,  della  legge  12  novembre
2011, n. 183 inserire il seguente: 
  «20-bis.  Decorsi  sessanta  giorni  dal  termine   stabilito   per
l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale e'  comunque
tenuto  ad  inviare  una  nuova  certificazione,  a  rettifica  della
precedente,  se  rileva,  rispetto  a  quanto  gia'  certificato,  un
peggioramento del proprio posizionamento rispetto  all'obiettivo  del
patto di stabilita' interno». 
  447. In via straordinaria, per l'anno 2013, per gli enti locali che
hanno avviato nel  2012  procedure  di  privatizzazione  di  societa'
partecipate con relativa riscossione realizzata entro il 28  febbraio
2013 e che non hanno raggiunto  l'obiettivo  a  causa  della  mancata
riscossione nell'esercizio 2012, a seguito di  apposita  attestazione
con procedura di cui  all'articolo  31,  comma  20,  della  legge  12
novembre 2011, n. 183, la sanzione di cui al  comma  2,  lettera  a),
dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, per
mancato  raggiungimento  dell'obiettivo  2012,   si   intende   cosi'
ridefinita: e' assoggettato ad una riduzione del  fondo  sperimentale
di  riequilibrio  o  del  fondo  perequativo  in  misura  pari   alla
differenza tra il risultato registrato  e  l'obiettivo  programmatico
predeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per cento
delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso  di
incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti  a  versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. 
  448. Ai fini della tutela dell'unita' economica  della  Repubblica,
le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  concorrono
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica  nel  rispetto
delle disposizioni di cui ai commi da 449 a  472,  che  costituiscono
principi fondamentali di  coordinamento  della  finanza  pubblica  ai
sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119,  secondo  comma,  della
Costituzione. 
  449. Il complesso delle  spese  finali  in  termini  di  competenza
eurocompatibile delle regioni a statuto ordinario,  non  puo'  essere
superiore, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, all'importo di 20.090
milioni, e, per ciascuno degli  anni  2015  e  2016,  all'importo  di
20.040 milioni. L'ammontare dell'obiettivo  di  ciascuna  regione  in
termini di competenza eurocompatibile, per gli esercizi dal  2013  al
2016, e' determinato dalla Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
recepito con decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
entro il 31 gennaio di ciascun anno e puo' assorbire quanto  previsto
dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In
caso di mancata  deliberazione  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e'
comunque emanato entro il 15 febbraio  2013,  ripartendo  l'obiettivo
complessivo in proporzione  all'incidenza  della  spesa  espressa  in
termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione,  calcolata
sulla  base  dei  dati,  relativi  al  2011,   trasmessi   ai   sensi
dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25  settembre  2009,
n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre  2009,
n. 166, e, ove necessario, sulla base  delle  informazioni  trasmesse
dalle Regioni attraverso il  monitoraggio  del  patto  di  stabilita'
interno del 2011. 
  450. Il complesso delle  spese  finali  in  termini  di  competenza
finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non  puo'  essere
superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di
competenza  euro-compatibile  determinato   per   il   corrispondente
esercizio ai sensi del comma 449. 
  451. Il complesso delle spese finali di competenza  eurocompatibile
di cui al comma 449 e' determinato dalla somma: 
a) degli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti,. delle
   spese per imposte e tasse  e  per  gli  oneri  straordinari  della
   gestione corrente; 
b) dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte  e  tasse  e
   per gli oneri straordinari della gestione corrente; 
c) dei pagamenti in conto capitale escluse le spese  per  concessione
   di crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni  azionarie
   e per conferimenti. 
  452. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre  2011,  n.
183, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) le lettere f) e n) sono abrogate; 
    b) alla fine della lettera  1),  aggiungere  le  seguenti  parole
«entro il limite di 1600 milioni»; 
    c) dopo la lettera n-ter) e' aggiunta la seguente: 
  «n-quater) per l'anno 2013 delle spese effettuate  a  valere  sulle
somme attribuite alle regioni ai sensi del comma 263 dell'articolo  1
della legge di stabilita'». Le disposizioni di cui  all'articolo  32,
comma 4, della legge 12  novembre  2011,  n.  183,  si  applicano  al
complesso delle spese finali di cui ai commi 449 e 450. 
  453. Sono abrogate le disposizioni che  individuano  esclusioni  di
spese dalla disciplina del patto di stabilita' interno delle  regioni
a statuto ordinario differenti da quelle previste ai sensi del  comma
452. 
  454. Al fine di assicurare il concorso agli  obiettivi  di  finanza
pubblica,  le  regioni  a  statuto  speciale,  escluse   la   regione
Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
concordano, con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  per
ciascuno degli anni dal 2013  al  2016,  l'obiettivo  in  termini  di
competenza finanziaria e di competenza  eurocompatibile,  determinato
riducendo il complesso delle spese finali in  termini  di  competenza
eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011: 
a) degli  importi  indicati  per  il  2013  nella  tabella   di   cui
   all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183; 
b) del  contributo  previsto   dall'articolo   28,   comma   3,   del
   decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito  in  legge,  con
   modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge  22  dicembre
   2011, n. 214, come rideterminato dall'articolo 35,  comma  4,  del
   decreto-legge   24   gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con
   modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,  e  dall'articolo
   4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012,  n.  16,  convertito,
   con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 
c) degli importi indicati nel decreto del Ministero  dell'economia  e
   delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015  e  2016,  emanato  in
   attuazione dell'articolo 16, comma 3,  deldecreto-legge  6  luglio
   2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto
   2012, n. 135; 
d) degli ulteriori  contributi  disposti  a  carico  delle  autonomie
   speciali. 
  Il  complesso  delle  spese  finali  in   termini   di   competenza
finanziaria di ciascuna autonomia speciale di cui al  presente  comma
non puo' essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al  2016,
all'obiettivo  di  competenza  eurocompatibile  determinato  per   il
corrispondente esercizio ai sensi del presente  comma.  A  tal  fine,
entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente dell'ente trasmette  la
proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. 
  455. Al fine di assicurare il concorso agli  obiettivi  di  finanza
pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano concordano con il Ministro dell'economia e  delle
finanze,  per  ciascuno  degli  anni  dal  2013  al  2016,  il  saldo
programmatico calcolato in termini di competenza  mista,  determinato
aumentando il saldo programmatico dell'esercizio 2011: 
a) degli  importi  indicati  per  il  2013  nella  tabella   di   cui
   all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, 
b) del  contributo  previsto   dall'articolo   28,   comma   3,   del
   decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito  in  legge,  con
   modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge  22  dicembre
   2011, n. 214, come rideterminato dall'articolo 35,  comma  4,  del
   decreto-legge   24   gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con
   modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,  e  dall'articolo
   4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012,  n.  16,  convertito,
   con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 
c) degli importi indicati nel decreto del Ministero  dell'economia  e
   delle finanze, relativi al 2013,  2014,2015  e  2016,  emanato  in
   attuazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge  6  luglio
   2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla  legge  7  agosto
   2012, n. 135; 
d) degli ulteriori  contributi  disposti  a  carico  delle  autonomie
   speciali. 
  A tale fine, entro il 31  marzo  di  ciascun  anno,  il  presidente
dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro  dell'economia
e delle finanze. 
  456. In caso di mancato accordo di cui ai commi 454 e 455 entro  il
31  luglio,  gli   obiettivi   delle   regioni   Sardegna,   Sicilia,
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta sono determinati sulla base dei
dati  trasmessi,  ai  sensi  dell'articolo  19-bis,  comma   1,   del
decreto-legge  25   settembre   2009,   n.   135,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.  166,  ridotti  degli
importi  previsti  dal  comma  454.  Gli  obiettivi   della   regione
Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di  Bolzano
sono determinati  applicando  agli  obiettivi  definiti  nell'accordo
relativo al 2011 i contributi previsti dal comma 455. 
  457. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni  in  materia
di finanza locale definiscono, per gli  enti  locali  dei  rispettivi
territori, nell'ambito degli accordi di cui ai commi 454  e  455,  le
modalita'  attuative  del  patto  di  stabilita'   interno   mediante
l'esercizio delle competenze alle stesse  attribuite  dai  rispettivi
statuti di autonomia e dalle relative norme  di  attuazione  e  fermo
restando l'obiettivo  complessivamente  determinato  in  applicazione
dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.  183.  In  caso  di
mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al presente
comma, le disposizioni previste in materia  di  patto  di  stabilita'
interno per gli enti locali del restante territorio nazionale. 
  458. L'attuazione dei commi 454, 455 e  457  avviene  nel  rispetto
degli statuti delle regioni  a  statuto  speciale  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione. 
  459. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre
che nei modi stabiliti dai commi 454, 455 e  457,  anche  con  misure
finalizzate a produrre un risparmio  per  il  bilancio  dello  Stato,
mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali,  attraverso
l'emanazione, con le modalita' stabilite dai rispettivi  statuti,  di
specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme  di  attuazione
precisano le modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello
Stato da ottenere  in  modo  permanente  o  comunque  per  annualita'
definite. 
  460. Per il monitoraggio degli adempimenti  relativi  al  patto  di
stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per  la
finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione  debitoria,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  trasmettono
al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  utilizzando   il   sistema   web
appositamente  previsto  per  il  patto  di  stabilita'  interno,  le
informazioni riguardanti le modalita' di  determinazione  dei  propri
obiettivi e, trimestralmente, entro  trenta  giorni  dalla  fine  del
periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia  la  gestione
di    competenza    finanziaria    sia    quella    di     competenza
eurocompatibile,attraverso i prospetti e con  le  modalita'  definiti
con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano. 
  461. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del  patto
di stabilita' interno,  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  e'
tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno
successivo a quello di  riferimento,  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato
una certificazione, sottoscritta  dal  rappresentante  legale  e  dal
responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e  con  le
modalita' definite dal decreto  di  cui  al  comma  460.  La  mancata
trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del  31
marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita'  interno.  Nel
caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo,  attesti
il rispetto del patto, si  applicano  le  sole  disposizioni  di  cui
all'articolo 7, comma  1,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 149. 
  462. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno la
Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo  a
quello dell'inadempienza: 
    a) e' tenuta a versare all'entrata del  bilancio  statale,  entro
sessanta giorni dal  termine  stabilito  per  la  trasmissione  della
certificazione relativa al rispetto del patto di stabilita'  interno,
l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato  registrato
e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i  quali
il patto di stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si
assume quale differenza il maggiore degli scostamenti  registrati  in
termini di cassa o di competenza. Dal 2013, per gli enti per i  quali
il patto di stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si
assume quale differenza il maggiore degli scostamenti  registrati  in
termini di competenza eurocompatibile o di competenza finanziaria. In
caso  di  mancato  versamento  si  procede,   nei   sessanta   giorni
successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle  giacenze
depositate nei conti aperti presso la  tesoreria  statale.  Trascorso
inutilmente il termine perentorio stabilito dalla  normativa  vigente
per  la  trasmissione  della  certificazione   da   parte   dell'ente
territoriale, si procede al blocco di qualsiasi  prelievo  dai  conti
della tesoreria statale sino a quando  la  certificazione  non  viene
acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il  superamento
degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla
maggiore  spesa  per  interventi   realizzati   con   la   quota   di
finanziamento nazionale  e  correlati  ai  finanziamenti  dell'Unione
europea rispetto alla media della corrispondente spesa  del  triennio
considerata ai  fini  del  calcolo  dell'obiettivo,  diminuita  della
percentuale di manovra prevista per l'anno di  riferimento,  nonche',
in caso di mancato rispetto del patto  di  stabilita'  nel  triennio,
dell'incidenza  degli  scostamenti  tra  i  risultati  finali  e  gli
obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi. Dal 2013
la sanzione non si applica nel  caso  in  cui  il  superamento  degli
obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  sia  determinato  dalla
maggiore  spesa  per  interventi   realizzati   con   la   quota   di
finanziamento nazionale  e  correlati  ai  finanziamenti  dell'Unione
europea rispetto alla corrispondente spesa del  2011  considerata  ai
fini del  calcolo  dell'obiettivo,  diminuita  della  percentuale  di
manovra prevista per l'anno  di  riferimento,  nonche',  in  caso  di
mancato rispetto del patto di stabilita' nel triennio, dell'incidenza
degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio
e gli obiettivi programmatici stessi; 
    b) non puo' impegnare spese correnti, al netto delle spese per la
sanita',  in  misura  superiore  all'importo   annuale   minimo   dei
corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; 
    c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli  investimenti;  i
mutui e i prestiti obbligazionari posti  in  essere  con  istituzioni
creditizie e finanziarie  per  il  finanziamento  degli  investimenti
devono essere corredati da apposita attestazione da  cui  risulti  il
conseguimento degli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  per
l'anno  precedente.   L'istituto   finanziatore   o   l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del
prestito in assenza della predetta attestazione; 
    d) non puo' procedere ad  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi
titolo, con  qualsivoglia  tipologia  contrattuale,  ivi  compresi  i
rapporti  di  collaborazione   coordinata   e   continuativa   e   di
somministrazione,   anche   con   riferimento    ai    processi    di
stabilizzazione in atto.  E'  fatto  altresi'  divieto  di  stipulare
contratti di servizio che si configurino come elusivi della  presente
disposizione; 
    e) e' tenuta a rideterminare  le  indennita'  di  funzione  ed  i
gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta  con
una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla
data del 30 giugno 2010. 
  463. Le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  che
si   trovano   nelle   condizioni   indicate   dall'ultimo    periodo
dell'articolo 7, comma 1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011,  n.  149,  si  considerano  adempienti  al  patto  di
stabilita' interno se, nell'anno successivo: 
    a) non impegnano spese correnti, al  netto  delle  spese  per  la
sanita',  in  misura  superiore  all'importo   annuale   minimo   dei
corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; 
b) non ricorrono all'indebitamento per gli investimenti; 
    c) non procedono ad assunzioni di personale  a  qualsiasi  titolo
con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i  rapporti  di
collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche
con riferimento ai processi di stabilizzazione  in  atto.  E'  fatto,
altresi',  divieto  di  stipulare  contratti  di  servizio   che   si
configurino come elusivi della presente disposizione. A tal fine,  il
rappresentante legale e  il  responsabile  del  servizio  finanziario
certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui  alle
lettere a) e b) e di cui alla presente lettera. La certificazione  e'
trasmessa, entro i dieci giorni  successivi  al  termine  di  ciascun
trimestre, al Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
della  Ragioneria  generale  dello  Stato.   In   caso   di   mancata
trasmissione  della  certificazione,  le   regioni   si   considerano
inadempienti al patto di stabilita' interno. Lo stato di inadempienza
e le sanzioni previste, ivi compresa quella di  cui  all'articolo  7,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
149, hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l'invio
della certificazione. 
  464. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di  Bolzano,
per le quali la  violazione  del  patto  di  stabilita'  interno  sia
accertata  successivamente  all'anno  seguente  a   quello   cui   la
violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a  quello
in cui e' stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilita'
interno,  le  sanzioni  di  cui  al  comma  462.  In  tali  casi,  la
comunicazione della violazione del patto e' effettuata  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato  entro  30  giorni   dall'accertamento   della
violazione da parte degli uffici dell'ente. 
  465. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle
regioni e dalle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  che  si
configurano elusivi delle regole del patto di stabilita' interno sono
nulli. 
  466. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono
essere  aggiornati,  ove  intervengano  modifiche  legislative   alla
disciplina del patto di stabilita' interno, i termini riguardanti gli
adempimenti delle regioni e delle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del  patto  di
stabilita' interno. 
  467. Nell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25  settembre
2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20  novembre
2009, n. 166, le parole: «2009, 2010 e 2011»  sono  sostituite  dalle
parole: «dal 2009 al 2015». Alla fine del  comma  1  e'  aggiunto  il
seguente  periodo  «Dal  2012  i  dati  relativi  alle  entrate  sono
trasmessi distinguendo la gestione sanitaria e non sanitaria». 
  468. Nell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,
le parole: «30 settembre 2012»  sono  sostituite  dalle  parole:  «31
gennaio  di  ciascun  anno»  e  le  parole  «15  ottobre  2012»  sono
sostituite dalle parole: «15 febbraio di ciascun anno». 
  469. Nell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,
le parole: «30 settembre 2012»  sono  sostituite  dalle  parole:  «31
gennaio di  ciascun  anno»  e  le  parole:  «15  ottobre  2012»  sono
sostituite dalle parole: «15 febbraio di ciascun anno». 
  470. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 6,
7, 8, 9, e 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183. 
  471. Al comma 21 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011,  n.
183, le parole «18, 19 e 20» sono sostitute  dalle  seguenti:  «18  e
19». 
  472.  Al  comma.  1,  lettera  a),  dell'articolo  7,  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n.  149,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) dopo le  parole  «Per  gli  enti  per  i  quali  il  patto  di
stabilita' interno e' riferito al  livello  della  spesa,  si  assume
quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in  termini
di cassa o di competenza.» sono aggiunte le seguenti «Dal  2013,  per
gli enti per i quali il patto di stabilita' interno  e'  riferito  al
livello della spesa, si assume quale  differenza  il  maggiore  degli
scostamenti registrati in termini di competenza eurocompatibile o  di
competenza finanziaria»; 
    b) e' aggiunto, infine, il seguente periodo "Dal 2013 la sanzione
non si applica nel caso in cui il  superamento  degli  obiettivi  del
patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa  per
interventi realizzati con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
correlati  ai  finanziamenti  dell'Unione   europea   rispetto   alla
corrispondente  spesa  del  2011  considerata  ai  fini  del  calcolo
dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra  prevista  per
l'anno di riferimento, nonche', in caso di mancato rispetto del patto
di stabilita' nel triennio, dell'incidenza degli  scostamenti  tra  i
risultati  finali  e  gli  obiettividel  triennio  e  gli   obiettivi
programmatici stessi.». 
  473. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2003,
n.  27,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  1) al primo periodo, le parole «1°  luglio  2011»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2013»; 
  2) al secondo periodo, le parole «30 giugno 2012»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2013»; 
  3) al terzo periodo, le parole «30  giugno  2012»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2013». 
  474. Al fine di potenziare le  attivita'  dell'ICE-Agenzia  per  la
promozione e  l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane,  le
risorse destinate al funzionamento dell'Agenzia sono incrementate  di
dieci milioni di euro per l'anno 2013. 
  475. All'articolo 110 del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, di cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 7, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: 
  «c-bis) quelli,  meccanici  ed  elettromeccanici  differenti  dagli
apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili  con  moneta,  con
gettone ovvero con altri strumenti elettronici  di  pagamento  e  che
possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente  dopo  la
conclusione della partita; 
  c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso
al gioco e' regolato senza introduzione di denaro ma con  utilizzo  a
tempo o a scopo»; 
b) dopo il comma 7 -bis sono inseriti i seguenti: 
  «7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  su
proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli,  da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che  si
esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i
quali il  parere  si  intende  acquisito,  sono  definite  le  regole
tecniche per la produzione degli apparecchi di cui al comma  7  e  la
regolamentazione  amministrativa  dei  medesimi,   ivi   compresi   i
parametri numerici di apparecchi installabili nei punti  di  offerta,
tali da garantire un'effettiva diversificazione di offerta del  gioco
tramite  apparecchi,  nonche'  per  la  determinazione   della   base
imponibile  forfetaria  dell'imposta  sugli  intrattenimenti  di  cui
all'articolo 14-bis,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni. 
  7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7  non  sono  utilizzabili
per manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001,  n.  430;  i
premi ammissibili sono  soltanto  oggetti  di  modico  valore  ovvero
tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui
al comma Iter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma  cumulata,
per l'acquisizione di premi non convertibili in alcun modo in  denaro
o per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto di
vendita. 
  7-quinquies. Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati nel corso
dell'anno  2012  come  veicoli  di  manifestazioni  a  premio,   sono
regolarizzabili con modalita' definite con il decreto di cui al comma
7-ter, dietro pagamento di una somma una tantum di euro  500,  ovvero
di euro 400 nel caso di  comprovato  utilizzo  stagionale,  oltre  al
pagamento  a  titolo  di  imposta  sugli   intrattenimenti   di   cui
all'articolo 14-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni»; 
c) al comma 9, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti: 
  «f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa
apparecchi e congegni di cui  al  presente  articolo  o  comunque  ne
consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e
associazioni  di  qualunque  specie  non  muniti   delle   prescritte
autorizzazioni,   ove   previste,   e'   punito   con   la   sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  1.500  a  15.000  euro  per   ciascun
apparecchio; 
  f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o  installa
o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al  pubblico  o
in  circoli  ed  associazioni  di  qualunque  specie  di   apparecchi
videoterminali  non   rispondenti   alle   caratteristiche   e   alle
prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e  nelle  disposizioni
di legge e amministrative attuative di detta disposizione, e'  punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro  per
ciascun apparecchio videoterminale». 
  476. A decorrere dal 1° gennaio 2013, presso la  tesoreria  statale
sono istituite una o piu' contabilita' speciali intestate all'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, per la gestione dei giochi. Con  decreto
del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono  individuate  le
entrate che affluiscono  sulle  predette  contabilita'  speciali,  la
destinazione delle risorse, nonche' le modalita' di funzionamento. 
  477.  Ferma  la  data  del  1°  dicembre   2012   ai   fini   delle
incorporazioni di cui  all'articolo  23-quater  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, il bilancio di chiusura  dell'Agenzia  del  territorio,
corredato della relazione redatta dall'organo interno  di  controllo,
e' deliberato entro 90 giorni dalla predetta  data  dagli  organi  di
tale Agenzia in carica  anteriormente  alla  medesima  data,  nonche'
trasmesso per  l'approvazione  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. Ai fini contabili il termine per la chiusura del bilancio di
esercizio dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e'
stabilito al 31 dicembre 2012 e, relativamente a  tale  bilancio  per
l'anno 2012, resta in vigore quanto previsto dagli articoli 35, 37  e
38 della legge 31 dicembre 2009, n.196. Per la stessa amministrazione
autonoma, fino a tale data restano vigenti le  norme  in  materia  di
controllo  della  Corte   dei   conti   e   quelle   di   regolarita'
amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo n.  123  del
30 giugno 2011. 
  478. A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2013,  e'  abrogato
l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre
1948, n. 1677, e successive modificazioni. Il punto e) del comma 285,
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'  abrogato  e
le risorse affluiscono  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato.  Le
disposizioni di cui al comma precedente entrano in vigore  il  giorno
stesso  della  loro  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
  479. A decorrere  dal  1°  gennaio  2013  la  misura  del  prelievo
erariale unico sugli apparecchi di cui  all'articolo  110,  comma  6,
lettera b), del regio decreto 18 giugno 1933, n. 773, e'  fissata  in
misura pari al 5 per cento dell'ammontare delle somme giocate. 
  480. Il comma 1-ter dell'articolo 40  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2013, l'aliquota dell'imposta sul
valore aggiunto del 21 per cento e' rideterminata nella misura del 22
per cento». 
  481. Per la proroga, nel periodo dal  1°  gennaio  al  31  dicembre
2013, di misure sperimentali per l'incremento della produttivita' del
lavoro, e' introdotta una speciale  agevolazione.  L'agevolazione  di
cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo  di  onere
di 950 milioni di euro per l'anno 2013 e di 400 milioni di  euro  per
l'anno 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
di  concerto  con  il  Ministrodell'economia  e  delle  finanze,  nel
rispetto  dell'onere  massimo  fissato  al  secondo   periodo,   sono
stabilite le modalita'  di  attuazione  del  presente  comma.  Se  il
decreto di cui al terzo periodo non e' emanato entro  il  15  gennaio
2013,  il  Governo,  previa  comunicazione  alle   Camere,   promuove
un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di cui al
presente comma a  politiche  per  l'incremento  della  produttivita',
nonche' al rafforzamento  del  sistema  dei  confidi  per  migliorare
l'accesso  al  credito  delle  piccole  e  medie   imprese,   e   per
incrementare le risorse del fondo di garanzia per le piccole e  medie
imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662. 
  482. Le misure di cui al comma 481 si  applicano  con  le  medesime
modalita' anche per il periodo dal 1° gennaio  2014  al  31  dicembre
2014 entro il limite massimo complessivo di 800 milioni di  euro.  Il
relativo onere non puo' essere superiore a 600 milioni  di  euro  per
l'anno 2014 e a 200 milioni di euro per l'anno 2015 e, a tal fine, il
termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 e' fissato al
15 gennaio 2014. 
  483. A decorrere dal 1° gennaio 2013,  all'articolo  12,  comma  1,
lettera c), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni, le parole: «800 euro  per  ciascun  figlio,
compresi i figli  naturali  riconosciuti,  i  figli  adottivi  e  gli
affidati o affiliati. La detrazione  e'  aumentata  a  900  euro  per
ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Le  predette  detrazioni
sono aumentate di  un  importo  pari  a  220  euro  per  ogni  figlio
portatore di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «950 euro  per
ciascun figlio, compresi  i  figli  naturali  riconosciuti,  i  figli
adottivi o affidati. La detrazione e'  aumentata  a  1.220  euro  per
ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Le  predette  detrazioni
sono aumentate di  un  importo  pari  a  400  euro  per  ogni  figlio
portatore di handicap». 
  484. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.
446,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
a) al comma 1, lettera a): 
  1) al numero 2), le parole:  «4.600  euro»  e  «10.600  euro»  sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «7.500 euro»  e  «13.500
euro»; 
  2) al numero 3), le parole:  «9.200  euro»  e  «15.200  euro»  sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «15.000 euro» e  «21.000
euro»; 
    b) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: 
  «4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,  lettere  da
a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza,  i  seguenti
importi: 
a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91; 
b) euro 6.000 se la base imponibile supera  euro  180.759,91  ma  non
   euro 180.839,91; 
c) euro 4.000 se la base imponibile supera  euro  180.839,91  ma  non
   euro 180.919,91; 
d) euro 2.000 se la base imponibile supera  euro  180.919,91  ma  non
   euro 180.999,91; 
  d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b)  e
c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a  d)  del
presente comma e' aumentato, rispettivamente, di euro 2.500, di  euro
1.875, di euro 1.250 e di euro 625». 
  485. Le disposizioni dell'articolo 11 del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal  comma  484  del
presente articolo, si applicano a  decorrere  dal  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Entrotale data,  il
Governo regola, previa intesa in sede di Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, i rapporti  finanziari  con  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  in  modo  che   sia   garantita
l'invarianza delle risorse  spettanti  a  legislazione  vigente  alle
stesse regioni e province autonome. 
  486. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, del  testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.
115, dopo le parole: «processo penale» sono inserite le seguenti:  «,
con la sola esclusione dei certificati penali,». 
  487. A decorrere dal 1° gennaio 2013 restano confermate le aliquote
di accisa stabilite con la determinazione del direttore  dell'Agenzia
delle dogane 9 agosto 2012, n. 88789. 
  488. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla tabella A, parte II, il numero 41-bis) e' abrogato; 
    b) alla tabella A, parte III, dopo il numero 127-duodevicies)  e'
aggiunto il seguente: 
  «127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21)
e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei  soggetti
indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative  sociali  e  loro
consorzi in esecuzione di contratti di appalto e  di  convenzioni  in
generale». 
  489. All'articolo 1, comma 331, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, il primo e il secondo periodo sono soppressi. 
  490. Le  disposizioni  dei  commi  488  e  489  si  applicano  alle
operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati  dopo  il  31
dicembre 2013. 
  491. Il  trasferimento  della  proprieta'  di  azioni  e  di  altri
strumenti  finanziari   partecipativi   di   cui   al   sesto   comma
dell'articolo 2346 del codice civile, emessi  da  societa'  residenti
nel territorio dello Stato, nonche'  di  titoli  rappresentativi  dei
predetti strumenti indipendentemente  dalla  residenza  del  soggetto
emittente, e' soggetto ad un'imposta  sulle  transazioni  finanziarie
con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della  transazione.  E'
soggetto  all'imposta  di  cui  al  precedente   periodo   anche   il
trasferimento di proprieta' di azioni che avvenga per  effetto  della
conversione di obbligazioni. L'imposta  non  si  applica  qualora  il
trasferimento della proprieta' avvenga per successione  o  donazione.
Per valore della transazione si intende il  valore  del  saldo  netto
delle  transazioni  regolate  giornalmente   relative   al   medesimo
strumento finanziario e concluse nella stessa giornata  operativa  da
un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.  L'imposta  e'
dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e
dallo  Stato  di  residenza  delle  parti   contraenti.   L'aliquota.
dell'imposta e' ridotta alla meta' per i trasferimenti che  avvengono
in mercati regolamentati e  sistemi  multilaterali  di  negoziazione.
Sono  escluse  dall'imposta  le  operazioni   di   emissione   e   di
annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari,
nonche' le operazioni di conversione in azioni di nuova  emissione  e
le  operazioni  di  acquisizione  temporanea   di   titoli   indicate
nell'articolo 2, punto  10,  del  regolamento  (CE)  1287/2006  della
Commissione del 10 agosto 2006. Sono altresi' esclusi dall'imposta  i
trasferimenti  di  proprieta'  di   azioni   negoziate   in   mercati
regolamentari o  sistemi  multilaterali  di  negoziazione  emesse  da
societa' la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno
precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprieta' sia
inferiore a 500 milioni di euro. 
  492.  Le  operazioni  su  strumenti  finanziari  derivati  di   cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58,  e  successive  modificazioni,  che  abbiano   come   sottostante
prevalentemente uno o piu' strumenti finanziari di cui al comma  491,
oil cui valore dipenda prevalentemente da uno o piu' degli  strumenti
finanziari di cui al medesimo  comma,  e  le  operazioni  sui  valori
mobiliari di cui all'articolo 1, comma Ibis, lettere  c)  e  d),  del
medesimo decreto  legislativo,  che  permettano  di  acquisire  o  di
vendere prevalentemente uno o piu' strumenti  finanziari  di  cui  al
comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con
riferimento  prevalentemente  a  uno  o  piu'  strumenti   finanziari
indicati al precedente comma, inclusi warrants,  covered  warrants  e
certificates, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta
in misura  fissa,  determinata  con  riferimento  alla  tipologia  di
strumento e al valore del contratto, secondo la  tabella  3  allegata
alla presente legge. L'imposta e' dovuta indipendentemente dal luogo.
di conclusione della transazione e dallo  Stato  di  residenza  delle
parti contraenti. Nel caso in cui  le  operazioni  di  cui  al  primo
periodo  prevedano   come   modalita'   di   regolamento   anche   il
trasferimento  delle  azioni  o  degli  altri  strumenti   finanziari
partecipativi, il trasferimento della proprieta'  di  tali  strumenti
finanziari  che  avviene  al  momento  del  regolamento  e'  soggetto
all'imposta con le modalita' e nella misura previste dal  comma  491.
Per le operazioni che avvengono in mercati  regolamentati  o  sistemi
multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in  misura  fissa,
ridotta a 1/5, potra' essere determinata con riferimento al valore di
un  contratto  standard  (lotto)  con   il   decreto   del   Ministro
dell'economia e finanze di cui al comma 500, tenendo conto del valore
medio del contratto standard (lotto) nel trimestre precedente. 
  493. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui  ai  commi
491 e 492, per  mercati  regolamentati  e  sistemi  multilaterali  di
negoziazione si intendono i mercati definiti ai  sensi  dell'articolo
4, paragrafo 1,  punti  14  e  15,  della  direttiva  2004/39/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21  aprile  2004  degli  Stati
membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti  all'Accordo  sullo
spazio economico europeo, inclusi  nella  lista  di  cui  al  decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  494. L'imposta di cui al comma 491 e' dovuta dal soggetto a  favore
del quale avviene il trasferimento; quella di cui  al  comma  492  e'
dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle
operazioni. L'imposta di cui ai commi 491 e 492  non  si  applica  ai
soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel  caso  di
trasferimento della proprieta' di azioni e  strumenti  finanziari  di
cui al comma 491, nonche' per le operazioni su strumenti  finanziari.
di cui al  comma  492,  l'imposta  e'  versata  dalle  banche,  dalle
societa'  fiduciarie  e  dalle  imprese  di  investimento   abilitate
all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi  e
delle attivita' di investimento, di cui all'articolo 18  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  e  successive  modificazioni,
nonche'   dagli   altri   soggetti    che    comunque    intervengono
nell'esecuzione  delle  predette   operazioni,   ivi   compresi   gli
intermediari non residenti. Qualora  nell'esecuzione  dell'operazione
intervengano piu' soggetti tra quelli  indicati  nel  terzo  periodo,
l'imposta e' versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente
o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli  altri  casi
l'imposta e' versata dal contribuente. Gli intermediari e  gli  altri
soggetti  non  residenti  che  intervengono  nell'operazione  possono
nominare  un  rappresentante  fiscale  individuato  tra  i   soggetti
indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 che risponde, negli stessi termini e con le
stesse  responsabilita'  del  soggetto   non   residente,   per   gli
adempimenti dovuti in relazione  alle  operazioni  di  cui  ai  commi
precedenti. Il versamento dell'imposta deve essere  effettuato  entro
il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della
proprieta' di cui al comma 491 o della conclusione  delle  operazioni
di cui al comma 492. Sono esenti da imposta le operazioni  che  hanno
come controparte l'Unione europea,  la  Banca  centrale  europea,  le
banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea  e  le  banche
centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di
altri Stati, nonche' gli enti od organismi internazionali  costituiti
in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. L'imposta
di cui ai commi 491 e 492 non si applica: 
    a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le  operazioni  di
cui ai commi 491 e 492, nell'ambito dell'attivita' di  supporto  agli
scambi, e limitatamente alla stessa, come definita  dall'articolo  2,
paragrafo 1,  lettera  k),  del  regolamento  (UE)  n.  236/2012  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012; 
    b)  ai  soggetti  che  effettuano,  per  conto  di  una  societa'
emittente, le transazioni e le operazioni di cui ai commi 491  e  492
in vista di favorire la liquidita' delle azioni emesse dalla medesima
societa' emittente, nel quadro delle  pratiche  di  mercato  ammesse,
accettate dall'Autorita' dei mercati finanziari in applicazione della
direttiva 2003/ 6/CE del Parlamento Europeo e del  Consiglio  del  28
gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della  Commissione  del  29
aprile 2004; 
    c) agli enti  di  previdenza  obbligatoria,  nonche'  alle  forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252; 
    d) alle transazioni ed alle operazioni tra societa' fra le  quali
sussista il rapporto di controllo di  cui  all'articolo  2359,  commi
primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a  seguito  di
operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate  alle  condizioni
indicate nel decreto di cui al comma 500. 
e) alle transazioni e alle operazioni relative a prodotti  e  servizi
   qualificati  come  etici  o  socialmente  responsabili   a   norma
   dell'articolo 117-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
   58, e della relativa normativa di attuazione. 
  495. Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono
soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza  relative
agli strumenti finanziari di cui ai commi 491  e  492.  Si  considera
attivita' di negoziazione ad alta frequenza  quella  generata  da  un
algoritmo  informatico  che  determina  in  maniera   automatica   le
decisioni relative all'invio,  alla  modifica  o  alla  cancellazione
degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o
la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della  medesima
specie sono effettuati. con un intervallo minimo inferiore al  valore
stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
di cui al comma 500. Tale valore non puo' comunque essere superiore a
mezzo secondo. L'imposta si applica con un'aliquota  dello  0,02  per
cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una
giornata di borsa  superino  la  soglia  numerica  stabilita  con  il
decreto di cui al precedente periodo. Tale soglia non  puo'  in  ogni
caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi. 
  496. L'imposta di cui al comma 495 e' dovuta dal soggetto per conto
del quale sono eseguiti gli ordini di cui al medesimo comma.  Ai  fui
del versamento, si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni
di cui al comma 494. 
  497. L'imposta di cui ai commi 491,  492  e  495  si  applica  alle
transazioni  concluse  a  decorrere  dal  1°   marzo   2013   per   i
trasferimenti di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma
495 relative ai citati trasferimenti, e a  decorrere  dal  1°  luglio
2013 per le operazioni di cui al comma 492 e per  quelle  di  cui  al
comma 495 su strumenti finanziari derivati. Per il 2013 l'imposta  di
cui al comma 491, primo periodo, e' fissata nella misura  dello  0,22
per cento; quella del sesto periodo del medesimo comma e' fissata  in
misura pari a 0,12 per cento. L'imposta dovuta sui  trasferimenti  di
proprieta' di cui al comma 491, sulle operazioni di cui al comma  492
e sugli ordini di cui al comma 495  effettuati  fino  alla  fine  del
terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione  del  decreto
di cui al comma 500 e' versata non prima del giorno sedici del  sesto
mese successivo a detta data. 
  498. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della  riscossione
dell'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 nonche' per  il  relativo
contenzioso si applicano le disposizioni in materia  di  imposta  sul
valore aggiunto, in quanto compatibili.  Le  sanzioni  per  omesso  o
ritardato versamento si applicano esclusivamente  nei  confronti  dei
soggetti  tenuti  a  tale  adempimento,  che  rispondono  anche   del
pagamento   dell'imposta.   Detti   soggetti    possono    sospendere
l'esecuzione dell'operazione fino a che non ottengano  provvista  per
il versamento dell'imposta. 
  499. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 non e' deducibile  ai
fini  delle  imposte  sui  redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive. 
  500. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze,  da  emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, sono stabilite le modalita' di  applicazione  dell'imposta  di
cui  ai  commi  da  491  a  498,  compresi  gli  eventuali   obblighi
dichiarativi. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia
delle entrate possono essere previsti gli adempimenti e le  modalita'
per l'assolvimento dell'imposta di cui ai commi da 491 a 498. 
  501. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  come  modificato,  da  ultimo,
dall'articolo 4, comma 72, della legge 28  giugno  2012,  n.  92,  le
parole: «nella misura del  27,5  per  cento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nella  misura  del  20  per  cento».  Resta  fermo  quanto
previsto dal comma 73 del citato articolo 4 della  legge  n.  92  del
2012. 
  502. Al comma 14 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, le parole: «al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti:
«al 31 dicembre 2017». 
  503. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, le parole:  «al  31  dicembre  2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al 31 dicembre 2019». 
  504. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, le parole: «in tre rate di pari importo  da  versare:  a)  la
prima, entro il termine di scadenza dei versamenti  del  saldo  delle
imposte sui redditi dovute per  il  periodo  d'imposta  2012;  b)  la
seconda e la terza entro  il  termine  di  scadenza  dei  versamenti,
rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di  acconto
delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014» sono
sostituite dalle seguenti: «in un'unica  rata  da  versare  entro  il
termine di scadenza  dei  versamenti  del  saldo  delle  imposte  sui
redditi dovute per il periodo d'imposta 2012». 
  505. All'articolo 20, comma 1-bis,  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, al primo periodo, le parole: «I termini  di  versamento
di cui al comma 1 si applicano» sono sostituite dalle  seguenti:  «Il
termine di versamento di cui al comma 1 si applica»;  e,  al  secondo
periodo, le parole: «su ciascuna rata» sono soppresse. 
  506. All'articolo 1, comma 2-bis, del  decreto-legge  24  settembre
2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  novembre
2002, n. 265, e successive modificazioni, e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «La percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata: 
a) per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre  2012,
   allo 0,50 per cento, in deroga alle disposizioni  dell'articolo  3
   della legge 27 luglio 2000, n. 212; 
    b) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,45 per cento». 
  507. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre  2002,
n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre  2002,
n. 265, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Se nel 2013 l'ammontare del credito  d'imposta  non  ancora
compensato o ceduto a norma delle disposizioni precedenti,  aumentato
dell'imposta da versare, eccede  il  2,50  per  cento  delle  riserve
matematiche dei  rami  vita  iscritte  nel  bilancio  dell'esercizio,
l'imposta da versare per tale anno e' corrispondentemente ridotta; in
ciascuno degli anni successivi tale percentuale  e'  ridotta  di  0,1
punti percentuali fino al 2024  ed  e'  pari  all'1,25  per  cento  a
partire dal 2025.». 
  508. A decorrere dall'anno 2013, per i contratti  di  assicurazione
sulla vita e di capitalizzazione stipulati entro il 31 dicembre  1995
da  soggetti  esercenti  attivita'  commerciali,  si   applicano   le
disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 febbraio 2000,  n.
47. I redditi costituiti dalla differenza tra il valore della riserva
matematica di ciascuna polizza alla data del 31  dicembre  2012  e  i
premi versati si considerano corrisposti a tale data; la ritenuta  e'
applicata a titolo di imposta, ai sensi dell'articolo 6  della  legge
26 settembre 1985, n. 482 ed e' versata,  nella  misura  del  60  per
cento, entro il 16 febbraio 2013; la  residua  parte  e'  versata,  a
partire dal 2014, in quattro rate. annuali di pari importo  entro  il
16 febbraio di ciascun anno. La provvista della ritenuta puo'  essere
acquisita dall'impresa di assicurazione mediante la  riduzione  della
predetta riserva. 
  509. Nel sesto periodo della nota 3-ter del-l' articolo  13  della.
tariffa. allegata al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1971, n. 642, dopo le parole «e, limitatamente all'anno 2012,
nella misura massima di euro 1.200» sono  inserite  le  seguenti:  «,
nonche', a decorrere dall'anno 2013, nella  misura  massima  di  euro
4.500 se il cliente e' soggetto diverso da persona fisica.» 
  510. All'articolo 22 del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,
recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, il  comma
13 e' sostituito dal seguente: 
  «13. Anche al fine  di  incentivare  lo  sviluppo  delle  forme  di
collaborazione di cui ai commi precedenti nei rami assicurativi danni
e di fornire impulso alla concorrenza  attraverso  l'eliminazione  di
ostacoli di carattere tecnologico,  entro  centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto,  l'IVASS,  di  concerto  con  il  Ministero  dello  sviluppo
economico   e   sentite   l'ANIA   e   le   principali   associazioni
rappresentative  degli  intermediari  assicurativi,  dovra'  definire
specifiche e standard tecnici uniformi ai fini della  costituzione  e
regolazione dell'accesso ad una piattaforma di interfaccia comune per
le attivita' di consultazione di cui all'articolo  34,  comma  1  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,  convento,  con  modificazioni,
dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,  nonche'  di  preventivazione,
monitoraggio e valutazione dei contratti di  assicurazione  contro  i
darmi». 
  511. Sono compresi tra i crediti d'imposta ammessi  alla  copertura
delle riserve tecniche nonche' tra gli attivi delle gestioni separate
delle imprese di assicurazione  anche  i  crediti  d'imposta  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.  265,
e successive modificazioni. 
  512. Ai soli fini della determinazione delle imposte  sui  redditi,
per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015,  i  redditi  dominicale  e
agrario sono rivalutati del 15 per cento.  Per  i  terreni  agricoli,
nonche'  per  quelli  non  coltivati,  posseduti   e   condotti   dai
coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli  professionali
iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione e' pari al 5 per
cento.  L'incremento  si  applica   sull'importo   risultante   dalla
rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge
23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della  determinazione  dell'acconto
delle imposte sui redditi dovute per  l'anno  2013,  si  tiene  conto
delle disposizioni di cui al presente comma. 
  513. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, sono abrogati e le  opzioni
esercitate ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con  effetto
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data  del  31
dicembre  2014.  Ai  fini  della  determinazione  dell'acconto  delle
imposte sui redditi dovuto per  il  periodo  d'imposta  successivo  a
quello  in  corso  al  31  dicembre  2014,  si  tiene   conto   delle
disposizioni di cui al presente comma. 
  514. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono
essere adottate disposizioni transitorie per l'applicazione del comma
513. 
  515. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito, a decorrere dal 2014, un fondo  finalizzato  ad
escludere dall'ambito di applicazione  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n.  446,  le  persone  fisiche  esercenti  le  attivita'  commerciali
indicate all'articolo 55 del testo unico delle imposte  sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, e successive modificazioni, ovvero arti  e  professioni,  che
non  si  avvalgono  di  lavoratori  dipendenti  o  assimilati  e  che
impiegano,  anche  mediante  locazione,  beni  strumentali   il   cui
ammontare  massimo  e'   determinato   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze adottato previo parere  conforme  delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che  si
esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo
schema. La dotazione annua del predetto fondo e' di  188  milioni  di
euro per l'anno 2014, di 252 milioni di euro per l'anno  2015,  e  di
242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. 
  516. Ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte  previste  al
punto 5 della tabella A allegata al testo  unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive  modificazioni,  le
regioni utilizzano i dati desunti dal  Sistema  informativo  agricolo
nazionale. L'estensione dei terreni  dichiarata  dai  richiedenti  le
aliquote ridotte di cui al primo periodo non puo' essere superiore  a
quella indicata nel fascicolo aziendale di cui  all'articolo  13  del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e all'articolo 25, comma 2,
del  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. 
  517. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i consumi medi standardizzati
di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al  decreto  del
Ministro delle politiche  agricole  e  forestali  26  febbraio  2002,
recante «Determinazione dei consumi  medi  dei  prodotti  petroliferi
impiegati  in  lavori  agricoli,  orticoli,  in  allevamento,   nella
silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai  fini
dell'applicazione   delle   aliquote   ridotte    o    dell'esenzione
dell'accisa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20  marzo
2002, sono ridotti del 5 per cento.  Limitatamente  all'anno  2013  i
consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti
del 10 per cento. 
  518. All'articolo 19 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 13, le  parole:  «dal  2011»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dal 2012»; 
b) al comma 15-bis: 
  1) le parole: «Per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo
Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa  o
per un suo ente locale e le persone fisiche che  lavorano  all'estero
presso organizzazioni internazionali cui  aderisce  l'Italia  la  cui
residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli  ordinari
criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi,  in  base
ad accordi internazionali ratificati,» sono soppresse; 
  2) i periodi secondo e sesto sono soppressi; 
    c) dopo il comma 15-bis e' inserito il seguente: 
  «15-ter. Per gli immobili di cui al comma 15-bis e per gli immobili
non locati assoggettati all'imposta di cui al comma 13  del  presente
articolo non si applica l'articolo 70, comma 2, del  testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, e successive modificazioni»; 
    d) al comma 17, dopo le parole: «persone fisiche»  sono  aggiunte
le seguenti: «,  ivi  comprese  quelle  relative  alle  modalita'  di
versamento dell'imposta in acconto e a saldo»; 
    e) al comma 18, le  parole:  «dal  2011»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dal 2012»; 
    f) al comma 20, al primo periodo, le parole: «il 2011  e»  e,  al
secondo periodo, le parole: «detenuti in Paesi della Unione europea o
in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che  garantiscono  un
adeguato scambio di informazioni» sono soppresse; 
    g) al comma 22, dopo le parole: «persone fisiche»  sono  aggiunte
le seguenti: «,  ivi  comprese  quelle  relative  alle  modalita'  di
versamento dell'imposta in acconto e a saldo»; 
    h) al  comma  23,  le  parole:  «,  disponendo  comunque  che  il
versamento delle imposte di cui ai commi 13 e 18 e' effettuato  entro
il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi  relative
all'anno di riferimento» sono soppresse. 
  519. I versamenti relativi all'imposta sul  valore  degli  immobili
situati  all'estero  e  all'imposta  sul   valore   delle   attivita'
finanziarie  detenute  all'estero  effettuati  per  l'anno  2011   in
conformita' al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
del 5 giugno 2012 si considerano eseguiti in acconto per l'anno 2012,
ai sensi, rispettivamente, dei commi 17 e  22  dell'articolo  19  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo  modificati  dal
comma 518 del presente articolo. 
  520. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 10, primo comma, numero 4), il primo  periodo  e'
sostituito  dal  seguente:  «le  operazioni   relative   ad   azioni,
obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci  e  a  quote
sociali,  eccettuati  la  custodia  e  l'amministrazione  dei  titoli
nonche'  il  servizio  di  gestione  individuale  di  portafogli;  le
operazioni relative a  valori  mobiliari  e  a  strumenti  finanziari
diversi  dai  titoli,  incluse  le  negoziazioni  e  le  opzioni   ed
eccettuati la custodia e l'amministrazione  nonche'  il  servizio  di
gestione individuale di portafogli»; 
    b) all'articolo  36,  terzo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma  si  applicano,
altresi', ai soggetti  che  svolgono  sia  il  servizio  di  gestione
individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato,  mediazione
o intermediazione relative al predetto servizio, sia attivita' esenti
dall'imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma». 
  521. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  520  si  applicano  alle
operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013. 
  522. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 4: 
  1) al comma 2, le parole: «a  euro  5.000»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «a euro 2.500»; 
  2) al comma 4, le parole: «da euro  5.000»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «da euro 2.500»; 
  3) al comma 4-bis, le parole: «di euro 5.000» sono sostituite dalle
seguenti: «di euro 2.500»; 
    b) all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, le parole: «da  euro
5.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500». 
  523. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma
241 dell'articolo  2  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  si
applicano anche per gli anni 2013, 2014 e 2015. 
  524. Al testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  15,  comma  1,  dopo  la  lettera  i-octies)  e'
aggiunta la seguente: «i-novies) le erogazioni liberali in denaro  al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 45,
comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica  30  dicembre  2003,  n.  398,  effettuate  mediante
versamento  bancario  o  postale  ovvero  secondo   altre   modalita'
stabilite con apposito decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze»; 
    b) all'articolo 78, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino a  concorrenza  del  suo
ammontare, un  importo  pari  al  19  per  cento  dell'onere  di  cui
all'articolo 15, comma 1, lettera i-novies).». 
  525. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10  febbraio  2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,  n.
33, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
  «10. Nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di
decadenza  dal  beneficio  della  dilazione   l'AGEA   procede   alla
riscossione mediante ruolo, avvalendosi, su base  convenzionale,  per
le fasi  di  formazione  del  ruolo,  di  stampa  della  cartella  di
pagamento  e  degli  altri  atti  della  riscossione,   nonche'   per
l'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso,  delle
societa' del Gruppo Equitalia. Tali attivita' sono  remunerate  avuto
riguardo  ai  costi  medi  di  produzione  stimati  per  le  analoghe
attivita' normalmente svolte dalle stesse societa'»; 
b) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: 
  «10-bis. La notificazione  della  cartella  di  pagamento  prevista
dall'articolo 25 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, e  successive  modificazioni,  e  ogni  altra
attivita'  contemplata  dal  titolo  II  del  medesimo  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  n.  602   del   1973,   e   successive
modificazioni, sono effettuate dall'AGEA, che a tal  fine  si  avvale
del Corpo della guardia di  finanza.  Il  personale  di  quest'ultimo
esercita le funzioni  demandate  dalla  legge  agli  ufficiali  della
riscossione. 
  10-ter. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai  sensi  del
comma 2 sono proseguite, sempre avvalendosi del Corpo  della  guardia
di finanza,  dalla  stessa  AGEA,  che  resta  surrogata  negli  atti
esecutivi eventualmente gia' avviati dall'agente della riscossione  e
nei cui confronti le garanzie gia' attivate  mantengono  validita'  e
grado». 
  526. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) le parole: «e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «, 2012  e
2013»; 
    b) e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «La  detrazione
relativa all'anno  2013  non  rileva  ai  fini  della  determinazione
dell'acconto IRPEF per l'anno 2014». 
  527. Decorsi sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo
di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo  e  sanzioni,
iscritti in ruoli resi esecutivi  fino  al  31  dicembre  1999,  sono
automaticamente annullati.  Ai  fini  del  conseguente  discarico  ed
eliminazione dalle scritture patrimoniali  dell'ente  creditore,  con
decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' di trasmissione agli  enti  interessati  dell'elenco  delle
quote annullate e di rimborso agli  agenti  della  riscossione  delle
relative spese per le procedure esecutive poste in essere. 
  528. Per i crediti diversi da quelli di cui al comma 527,  iscritti
in ruoli resi  esecutivi  fino  al  31  dicembre  1999,  esaurite  le
attivita' di competenza, l'agente della riscossione provvede a  darne
notizia all'ente creditore, anche in via telematica, con le modalita'
stabilite dal decreto di cui allo stesso comma 527. 
  529. Ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si  applicano  gli
articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999,  n.  112  e,
fatti  salvi  i  casi  di  dolo,  non  si  procede  a   giudizio   di
responsabilita' amministrativo e contabile. 
  530. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,
n. 248, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2011» e le parole: «31 dicembre  2013»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «31  dicembre   2014».   All'articolo   36,   commi
4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2007,  n.  248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,  n.  31,
le parole: «31 dicembre 2013»,  ovunque  ricorrano,  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2014», le  parole:  «31  dicembre  2010»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011» e le parole: «  1°
gennaio 2014», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2015». 
  531.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare   del   Ministro
dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 giugno 2013  e'
istituito, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, il  Comitato
di indirizzo e verifica dell'attivita' di riscossione mediante  ruolo
effettuata ai sensi dell'articolo 3 del  decreto-legge  30  settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005, n. 248. Il Comitato e' composto da un  magistrato  della  Corte
dei Conti, anche in pensione, con funzione di  Presidente,  e  da  un
massimo di ulteriori sei componenti, appartenenti  due  al  Ministero
dell'Economia e delle finanze, uno  all'Agenzia  delle  entrate,  uno
all'Istituto Nazionale della Previdenza  Sociale  ed  i  restanti,  a
rotazione, espressione degli altri enti creditori  che  si  avvalgono
delle societa' del Gruppo Equitalia. 
  532. Con il decreto di cui al comma 531 sono stabilite le modalita'
di funzionamento del Comitato e di nomina dei relativi componenti,  i
requisiti che gli stessi devono possedere  e  il  termine  di  durata
delle rispettive cariche. 
  533. Il Comitato elabora annualmente criteri: 
    a) di individuazione  delle  categorie  dei  crediti  oggetto  di
recupero  coattivo  e  linee  guida  a  carattere  generale  per   lo
svolgimento mirato e selettivo dell'azione di riscossione  che  tenga
conto della capacita' operativa  degli  agenti  della  riscossione  e
dell'economicita' della stessa azione; 
    b)  di  controllo  dell'attivita'   svolta   sulla   base   delle
indicazioni impartite. 
  534.  I  criteri  sono   approvati   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  previo  parere  obbligatorio  delle
Commissioni parlamentari competenti ed operano per l'anno  successivo
a quello in cui sono stati approvati. 
  535. Le disposizioni di cui ai commi da 531 a 534 si applicano alle
quote affidate agli agenti  della  riscossione  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2013. 
  536. Nel comma 6  dell'articolo  23-quinques  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «la direzione della  giustizia  tributaria  e»  sono
soppresse; 
    b) le parole «sono trasferite» sono sostituite dalle seguenti «e'
trasferita»; 
    c)  le  parole  «gli  attuali  titolari»  sono  sostituite  dalle
seguenti «l'attuale titolare»; 
    d) le parole da «,direzione legislazione» fino a «ad  esercitare»
sono sostituite dalla seguente «esercita»; 
    e) le parole «coordinamento della» sono soppresse. 
  537. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, gli enti e le  societa'  incaricate  per  la  riscossione  dei
tributi, di seguito denominati «concessionari  per  la  riscossione»,
sono tenuti a sospendere  immediatamente  ogni  ulteriore  iniziativa
finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate,
su  presentazione  di  una  dichiarazione  da  parte  del   debitore,
limitatamente alle partite relative agli atti espressamente  indicati
dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538. 
  538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni
dalla notifica, da parte del concessionario per la  riscossione,  del
primo atto  di  riscossione  utile  o  di  un  atto  della  procedura
cautelare o esecutiva 
  eventualmente  intrapresa  dal   concessionario   il   contribuente
presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche
con modalita' telematiche, con la quale  venga  documentato  che  gli
atti emessi dall'ente creditore prima  della  formazione  del  ruolo,
ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali  si
procede, sono stati interessati: 
    a) da prescrizione o decadenza del diritto  di  credito  sotteso,
intervenuta in data antecedente a quella in  cui  il  ruolo  e'  reso
esecutivo; 
    b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore; 
c) da una  sospensione  amministrativa  comunque  concessa  dall'ente
   creditore; 
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una  sentenza  che  abbia
   annullato in tutto o in  parte  la  pretesa  dell'ente  creditore,
   emesse  in  un  giudizio  al  quale  il  concessionario   per   la
   riscossione non ha preso parte; 
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto,  in
   data antecedente alla  formazione  del  ruolo  stesso,  in  favore
   dell'ente creditore; 
    f) da qualsiasi altra  causa  di  non  esigibilita'  del  credito
sotteso. 
  539. Entro il termine di  dieci  giorni  successivi  alla  data  di
presentazione  della  dichiarazione  di  cui   al   comma   538,   il
concessionario per la riscossione  trasmette  all'ente  creditore  la
dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al
fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del  debitore  ed
ottenere,  in  caso  affermativo,  la  sollecita  trasmissione  della
sospensione  o  dello  sgravio  direttamente   sui   propri   sistemi
informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta  giorni  l'ente
creditore e' tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore  a
mezzo  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno  o  a   mezzo   posta
elettronica certificata  ai  debitori  obbligati  all'attivazione,  a
confermare allo stesso la correttezza della documentazione  prodotta,
provvedendo, in  paritempo,  a  trasmettere  in  via  telematica,  al
concessionario della  riscossione  il  conseguente  provvedimento  di
sospensione   o   sgravio,   ovvero   ad   avvertire   il    debitore
dell'inidoneita'  di  tale  documentazione  a  mantenere  sospesa  la
riscossione, dandone, anche in  questo  caso,  immediata  notizia  al
concessionario della riscossione per  la  ripresa  dell'attivita'  di
recupero del credito iscritto a ruolo. 
  540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore,  della
comunicazione prevista dal comma 539 e di  mancata  trasmissione  dei
conseguenti flussi informativi al concessionario  della  riscossione,
trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni  dalla  data
di  presentazione  della  dichiarazione  del  debitore  allo   stesso
concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono
annullate di diritto e quest'ultimo  e'  considerato  automaticamente
discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati  dalle
scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi. 
  541. Ferma restando la responsabilita' penale, nel caso in  cui  il
contribuente, ai sensi del comma 538, produca  documentazione  falsa,
si applica la sanzione  amministrativa  dal  100  al  200  per  cento
dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro. 
  542. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire  agli
enti creditori il massimo supporto per l'automazione  delle  fasi  di
trasmissione di  provvedimenti  di  annullamento  o  sospensione  dei
carichi iscritti a ruolo. 
  543. Le disposizioni di cui ai commi da  537  a  542  si  applicano
anche  alle  dichiarazioni   presentate   al   concessionario   della
riscossione prima della data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge. L'ente  creditore  invia  la  comunicazione  e  provvede  agli
adempimenti di cui al comma  539,  entro  90  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  della   presente   legge;   in   mancanza,   trascorso
inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di
cui al comma 537 sono annullate di diritto ed il concessionario della
riscossione e' considerato automaticamente discaricato  dei  relativi
ruoli. Contestualmente sono eliminati  dalle  scritture  patrimoniali
dell'ente creditore i corrispondenti importi. 
  544. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille
euro  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n.  602,  intrapresa  successivamente  alla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso  in  cui
l'ente creditore abbia notificato al  debitore  la  comunicazione  di
inidoneita' della documentazione ai  sensi  del  comma  539,  non  si
procede alle azioni cautelari  ed  esecutive  prima  del  decorso  di
centoventi  giorni  dall'invio,  mediante  posta  ordinaria,  di  una
comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo. 
  545. La lettera gg-quinquies)  del  comma  2  dell'articolo  7  del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e' abrogata. 
  546. Dalle disposizioni di cui ai commi da 537  a  544  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  547. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre  2009,
n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,
n. 25,  dopo  le  parole:  «demaniali  marittimi»  sono  inserite  le
seguenti:  «,  lacuali  e  fluviali»;  dopo  le  parole:   «turistico
ricreative» sono inserite le seguenti  «e  sportive,  nonche'  quelli
destinati a porti turistici, approdi e  punti  di  ormeggio  dedicati
alla nautica da diporto». 
  548. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del  decreto-legge  3
maggio 1991, n. 142, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3
luglio 1991, n. 195, e' incrementato nella misura di 250  milioni  di
euro per l'anno 2013, da destinare a  interventi  in  conto  capitale
nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi  alluvionali  che
hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre  2012.  Le
risorse di  cui  al  primo  periodo  sono  ripartitecon  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  su  proposta  dei  presidenti
delle regioni interessate. I  presidenti  delle  regioni  interessate
operano in  qualita'  di  commissari  delegati  con  i  poteri  e  le
modalita' di cui al decretolegge 6 giugno 2012,  n.  74,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. 
  549. Alla lettera b) dell'articolo 1, comma  204,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, le parole: «per l'anno 2012»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per gli anni 2012 e 2013» e le parole:  «per  l'anno
2013» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2013 e 2014». 
  550.  Gli  importi  da  iscrivere  nei  fondi   speciali   di   cui
all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31  dicembre  2009,
n. 196, per il finanziamento dei  provvedimenti  legislativi  che  si
prevede possano  essere  approvati  nel  triennio  2013-2015  restano
determinati, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nelle  misure
indicate  nelle  Tabelle  A  e  B  allegate  alla   presente   legge,
rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e
per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. 
  551. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione  del
bilancio per l'anno finanziario 2013 e per il triennio  2013-2015  in
relazione a leggi di  spesa  permanente  la  cui  quantificazione  e'
rinviata alla legge di stabilita', ai sensi dell'articolo  11,  comma
3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  sono  indicate
nella Tabella C allegata alla presente legge. 
  552. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno  degli
anni 2013, 2014 e 2015 per le leggi che dispongono spese a  carattere
pluriennale in conto  capitale,  con  le  relative  aggregazioni  per
programma e per missione e con distinta  e  analitica  evidenziazione
dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai  sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre  2009,
n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge. 
  553. A  valere  sulle  autorizzazioni  di  spesa,  riportate  nella
Tabella di cui al comma 552, le amministrazioni pubbliche,  ai  sensi
dell'articolo 30, comma 2, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
possono assumere impegni nell'anno 2013, a carico di esercizi futuri,
nei  limiti  massimi  di   impegnabilita'   indicati   per   ciascuna
disposizione legislativa in apposita colonna  della  stessa  Tabella,
ivi compresi gli impegni  gia'  assunti  nei  precedenti  esercizi  a
valere sulle autorizzazioni medesime. 
  554. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle
forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle  relative
norme di attuazione. 
  555. Al comma 7 dell'articolo 6, del decreto legislativo  6  maggio
2011, n. 68, le parole «a decorrere dal 2013» sono  sostituite  dalle
seguenti: «a decorrere dal 2014». 
  556. All'articolo  8  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,  n.  122,
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
  «3.1 Le disposizioni di cui al  comma  3,  si  applicano  anche  al
comune di Marsciano colpito dagli  eventi  sismici  del  15  dicembre
2009, di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
22dicembre2009, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  4,  del  7
gennaio 2010. 
  3.2 Per il comune di cui al comma 3.1 non e'  dovuta  la  quota  di
imposta riservata allo Stato sugli immobili di proprieta' dei  comuni
di cui all'articolo 13, comma 11, secondo periodo, del  decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22 dicembre 2011, n. 214,  cosi'  come  modificato  dall'articolo  4,
comma  5,  lettera  g),  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.  44,  e
non si applica il comma 17, del medesimo articolo. 
  3.3 Il comune di cui al comma 3.1 puo'  esentare  dalla  tassa  per
l'occupazione dispazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507, le occupazioni necessarie per le  opere  di
ricostruzione». 
  557.   In   relazione   alle   ulteriori   attivita'    conseguenti
dall'attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 maggio  2012,
n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 6  luglio  2012,  n.
94, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 23,  della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' integrata di 1,3 milioni  di  euro
per l'anno 2013. 
  558. All'articolo 1, comma  4-bis  del  decreto-legge  29  dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio
2012, n. 14, le parole  «31  dicembre  2012»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2013». 
  559. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma  1
dell'articolo 17-undecies del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134  e'
ridotta di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014,  e
al comma 2 lettera b), del medesimo articolo 17-undecies,  le  parole
«35» sono sostituite dalle parole «25». 
  560.  I  commissari  delegati  per   la   gestione,   di   contesti
emergenziali, i commissari del, Governo  cui  alla  legge  23  agosto
1988, n. 400, e al  decreto  legislativo  31  marzo  1998,,  n.  112,
nonche' i commissari straordinari. regionali,  assicurano,  sui  siti
istituzionali delle rispettive strutture o, in  mancanza,.  sui  siti
istituzionali  delle   amministrazioni   che   hanno   proceduto   al
commissaria-, mento, la tempestiva pubblicazione  degli  atti  e  dei
documenti relativi alle deliberazioni assunte, nonche' la  situazione
aggiornata dei rapporti contrattuali,  delle  risorse  stanziate,  di
quelle impegnate, trasferite ed erogate per gli  interventi  adottati
nell'esercizio delle loro funzioni. 
  561. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013. 
 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 

                                                           Allegato 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 2 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

 


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