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Cani: prorogata ordinanza ministero della salute

dalla G.U. n. 198 del 25 agosto 2012
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 19 luglio 2012
Proroga dell’ordinanza 21 luglio 2010 recante “Misure per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina”

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256 e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante «Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo»;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche’ norme di adeguamento dell’ordinamento interno»;
Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale;
Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 6 febbraio 2003 (Rep. atti n. 1618) sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2003, n. 52;
Visto in particolare, l’art. 3 del predetto accordo 6 febbraio 2003 il quale prevede l’obbligo a carico del proprietario o detentore di iscrizione del proprio animale all’anagrafe canina;
Visto altresi’ l’art. 4, comma 1, lettera a) del predetto accordo 6 febbraio 2003 il quale prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2005, l’introduzione del microchip quale sistema unico ufficiale di identificazione dei cani;
Vista l’ordinanza 6 agosto 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 agosto 2008, n. 194, recante misure per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina;
Vista l’ordinanza 21 luglio 2010 concernente «Proroga dell’ordinanza 6 agosto 2008 recante misure urgenti per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 agosto 2010, n. 199;
Considerato che alcune regioni hanno provveduto ad adottare le disposizioni in linea con quanto convenuto dall’art. 3 del richiamato accordo del 6 febbraio 2003, mentre altre non hanno dato attuazione a quanto concordato e che pertanto continua a sussistere tra le regioni una disomogenea applicazione delle disposizioni relative all’identificazione e iscrizione dei cani all’anagrafe regionale;
Ritenuto indispensabile, ai fini del contrasto del randagismo e del fenomeno dell’abbandono, un efficace monitoraggio della popolazione canina, attraverso l’identificazione dei cani e la loro iscrizione all’anagrafe regionale;
Considerati i rischi per la salute e l’incolumita’ pubblica conseguenti al randagismo, quali il diffondersi di malattie infettive, l’incremento degli incidenti stradali e le aggressioni da parte di cani inselvatichiti e che, in seguito all’applicazione delle misure introdotte con l’ordinanza 6 agosto 2008, e’ stato registrato un sensibile e costante incremento del numero di cani di proprieta’ iscritti all’anagrafe nazionale degli animali d’affezione;
Ritenuto, nelle more dell’adozione di un ulteriore accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano teso a promuovere una piu’ efficace armonizzazione delle disposizioni regionali attualmente vigenti in materia nonche’ ad assicurare una disciplina uniforme e coerente con i principi dettati dal legislatore, di prorogare di un ulteriore semestre l’efficacia delle disposizioni contenute nell’ordinanza 6 agosto 2008, salva comunque la possibilita’ di precisare, con un apposito provvedimento del Direttore generale della sanita’ animale e dei farmaci veterinari, le modalita’ tecnico operative concernenti l’identificazione degli animali d’affezione con microchip e la loro iscrizione all’anagrafe regionale;
Ordina:

Art. 1
1. L’efficacia dell’ordinanza 21 luglio 2010 e’ prorogata di ulteriori 6 mesi.

Art. 2
1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente ordinanza e’ inviata alla Corte dei Conti per la registrazione.


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