MAGGIOLI EDITORE - Ufficio commercio
Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie
DELIBERAZIONE 8 agosto 2012 Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicita’ ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie. (Provvedimento n. 23788).
L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Nella sua adunanza dell’8 agosto 2012;
Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, attuazione
dell’art. 14 della direttiva 2005/29/CE sulla pubblicita’
ingannevole;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita’, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, ed in particolare l’art. 5, tutela amministrativa contro
le clausole vessatorie;
Ritenuto di dover adottare un regolamento al fine di disciplinare
la procedura istruttoria in materia di clausole vessatorie, le
modalita’ di consultazione con le associazioni di categoria
rappresentative a livello nazionale e con le camere di commercio
interessate o loro unioni, nonche’ la procedura di interpello, come
previsto dall’art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 1/2012;
Ritenuto di dover procedere ad una armonizzazione e semplificazione
delle esistenti procedure istruttorie, attraverso l’unificazione del
regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche
commerciali scorrette (delibera 15 novembre 2007, n. 17589 e
successive modificazioni) e del regolamento sulle procedure
istruttorie in materia di pubblicita’ ingannevole e comparativa
illecita (delibera 15 novembre 2007, n. 17590 e successive
modificazioni);
Ritenuto, pertanto, di adottare un unico regolamento contenente le
procedure istruttorie in materia di pubblicita’ ingannevole e
comparativa, di pratiche commerciali scorrette, e di clausole
vessatorie;
Vista la consultazione pubblica preventiva sulla bozza di
«Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicita’
ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole
vessatorie», tenutasi dal 14 giugno al 13 luglio 2012;
Delibera
di approvare il «Regolamento sulle procedure istruttorie in materia
di pubblicita’ ingannevole e comparativa, pratiche commerciali
scorrette, clausole vessatorie», comprensivo di n. 2 formulari, il
cui testo allegato e’ parte integrante del presente provvedimento.
Il regolamento sostituira’: i) il regolamento sulle procedure
istruttorie in materia di pubblicita’ ingannevole e comparativa
illecita, di cui alla delibera dell’Autorita’ del 15 novembre 2007,
n. 17590 (Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2007, n. 283), modificato
con delibera del 29 luglio 2009, n. 20223 (Gazzetta Ufficiale del 9
settembre 2009, n. 209), modificato con delibera del 10 marzo 2010,
n. 20873 (Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2010, n. 76) e con delibera
del 9 febbraio 2011, n. 22091 (Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2011, n.
49); ii) il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di
pratiche commerciali scorrette, di cui alla delibera 15 novembre
2007, n. 17589 (Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2007, n. 283),
modificato con delibera del 29 luglio 2009, n. 20222 (Gazzetta
Ufficiale del 9 settembre 2009, n. 209), con delibera del 10 marzo
2010, n. 20872 (Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2010, n. 76) e con
delibera del 9 febbraio 2011, n. 22092 (Gazzetta Ufficiale 1° marzo
2011, n. 49).
Il presente provvedimento verra’ pubblicato nel Bollettino
dell’Autorita’ Garante della concorrenza e del mercato. Il
regolamento, comprensivo di n. 2 formulari, verra’ pubblicato in
Gazzetta Ufficiale.
REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE ISTRUTTORIE IN MATERIA DI PUBBLICITÀ INGANNEVOLE
E COMPARATIVA, PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE, CLAUSOLE VESSATORIE
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) “decreto sulla pubblicità ingannevole”: il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145;
b) “Codice del Consumo”: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni;
c) “Collegio”: il Presidente e i Componenti dell’Autorità;
d) “Direzioni”: le unità organizzative in cui è articolata la Direzione Generale per la Tutela del Consumatore:
e) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lett. a), del Codice del Consumo,
agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
f) “professionista”: l’operatore pubblicitario di cui all’articolo 2, lett. e), del decreto sulla pubblicità ingannevole,
nonché i soggetti di cui all’articolo 18, comma 1, lett. b), del Codice del Consumo;
g) “microimprese”: le entità, società o associazioni che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lett. d-bis) del Codice del
Consumo, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un’attività economica, anche a titolo individuale o familiare,
occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a
due milioni di euro, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, dell’allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003;
h) “clausole vessatorie”: le clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante
adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari di cui all’articolo 37-
bis, comma 1, del Codice del Consumo, che risultino vessatorie ai sensi degli articoli 33, 34, 35 e 36, comma 2, del
Codice del Consumo;
i) “Bollettino”: il Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pubblicato sul sito internet
istituzionale.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti dell’Autorità in materia di pubblicità ingannevole e comparativa,
di pratiche commerciali scorrette, nonché di clausole vessatorie.
Art 3
Responsabile del procedimento
1. Responsabile del procedimento è il responsabile preposto all’unità organizzativa competente per materia, istituita ai
sensi dell’articolo 10, comma 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o altro funzionario dallo stesso incaricato.
2. Il responsabile del procedimento acquisisce ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie. A tal fine può
richiedere informazioni e documenti a ogni soggetto pubblico o privato. Ove ne ricorrano i presupposti comunica
l’avvio del procedimento e provvede agli adempimenti di competenza per lo svolgimento dell’attività istruttoria.
3. Qualora il committente di un messaggio pubblicitario o il professionista non sia conosciuto, il responsabile del
procedimento richiede al proprietario del mezzo di diffusione ed a chiunque ne sia in possesso ogni elemento idoneo ad
identificarlo.
TITOLO II
Procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, e di pratiche commerciali scorrette
Art. 4
Istanza di intervento
1. Ogni soggetto, di cui all’articolo 18, comma 1, lettere a), b), d-bis) del Codice del Consumo, od organizzazione, che
ne abbia interesse, può richiedere, attraverso comunicazione in formato cartaceo o elettronico (webform o PEC),
l’intervento dell’Autorità nei confronti di pubblicità che ritenga ingannevole o illecita, ai sensi del decreto legislativo
sulla pubblicità ingannevole, ovvero di pratiche commerciali che ritenga scorrette, ai sensi del Codice del Consumo.
2. L’istanza di cui al comma 1 deve contenere:
a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del richiedente nonché recapiti
telefonici, indirizzo di posta elettronica e eventuale numero di fax;
b) elementi idonei a consentire una precisa identificazione del professionista, della pubblicità o della pratica
commerciale oggetto dell’istanza (in particolare data o periodo di diffusione del messaggio o dell’iniziativa
promozionale, mezzo di comunicazione utilizzato, luogo e modalità di attuazione della pratica) nonché del bene o
servizio interessato;
c) ogni elemento ritenuto utile alla valutazione dell’Autorità, copia eventuali reclami già inoltrati al professionista e
l’esito degli stessi, nonché copia della corrispondenza intercorsa con il medesimo professionista e/o della
documentazione contrattuale; inoltre, ove disponibile, copia dei messaggi oggetto dell’istanza di intervento.
3. Nell’istanza di intervento devono essere indicate, a pena di decadenza, eventuali esigenze di riservatezza. In tal caso,
il segnalante deve trasmettere anche una versione non riservata dell’istanza di intervento, la cui valutazione è rimessa al
responsabile del procedimento.
4. Gli elementi di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, nonché i dati identificativi del soggetto denunciante,
costituiscono elementi essenziali dell’istanza di intervento, in assenza dei quali il responsabile dell’unità organizzativa
competente per materia riscontra la non ricevibilità della stessa, informandone il Collegio, impregiudicata la possibilità
per il denunciante di ripresentare l’istanza di intervento in forma completa. Resta ferma in ogni caso la possibilità per
l’Autorità di procedere d’ufficio a ulteriori approfondimenti ai fini di un eventuale avvio di istruttoria ai sensi
dell’articolo 6.
5. Ad eccezione dei casi di particolare gravità, qualora sussistano fondati motivi tali da ritenere che il messaggio o la
pratica commerciale costituisca una pubblicità ingannevole, una pubblicità comparativa illecita o una pratica
commerciale scorretta, il responsabile del procedimento, dopo averne informato il Collegio, può invitare il
professionista, per iscritto, a rimuovere i profili di possibile ingannevolezza o illiceità di una pubblicità ovvero di
possibile scorrettezza di una pratica commerciale (moral suasion).
Art. 5
Provvedimenti pre-istruttori
1. La fase pre-istruttoria può essere chiusa per uno dei seguenti motivi:
a) irricevibilità ai sensi dell’articolo 4, comma 4;
b) archiviazione per inapplicabilità della legge per assenza dei presupposti richiesti dal decreto legislativo sulla
pubblicità ingannevole o dal Codice del Consumo;
c) archiviazione per manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori accertamenti;
d) archiviazione ad esito dell’avvenuta rimozione da parte del professionista dei profili di possibile ingannevolezza o
illiceità di una pubblicità ovvero di possibile scorrettezza di una pratica commerciale (moral suasion), di cui all’articolo
4, comma 5. Dell’esito di tale intervento, che verrà comunicato al professionista, l’Autorità può dare notizia utilizzando
adeguate modalità informative e valutando eventuali esigenze di riservatezza motivatamente rappresentate dal
professionista;
e) archiviazione per manifesta inidoneità del messaggio pubblicitario o della pratica a falsare in misura apprezzabile il
comportamento economico del consumatore medio al quale è diretta, anche in ragione della dimensione minima della
diffusione di un messaggio o della localizzazione circoscritta di una pratica (de minimis);
f) non luogo a provvedere per sporadiche richieste di intervento relative a condotte isolate ovvero non rientranti tra le
priorità di intervento dell’Autorità, in ragione degli obiettivi di razionalizzazione, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa. L’Autorità può individuare con apposito atto le priorità di intervento che intende perseguire.
2. Qualora non venga avviato il procedimento nel termine indicato dall’articolo 6, comma 1, la fase pre-istruttoria si
intende chiusa con non luogo a provvedere ai sensi della lett. f) del precedente comma. Resta impregiudicata la facoltà
dell’Autorità di acquisire successivamente agli atti l’istanza di intervento per procedere d’ufficio ad un
approfondimento istruttorio, fondato su elementi sopravvenuti o su una diversa valutazione delle priorità di intervento.
A tal fine le Direzioni informano periodicamente il Collegio dei procedimenti definiti ai sensi del presente comma.
3. E’ facoltà dell’Autorità inviare una comunicazione dell’avvenuta archiviazione o chiusura del procedimento preistruttorio.
Art. 6
Avvio dell’istruttoria
1. 1. Il responsabile del procedimento, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza
con l’istanza di intervento di cui all’articolo 4, avvia l’istruttoria al fine di verificare l’esistenza di pubblicità
ingannevoli o comparative illecite, di cui al decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole, ovvero di pratiche
commerciali scorrette, di cui al Codice del Consumo. L’avvio dell’istruttoria è disposto entro il termine di 180 giorni
dalla ricezione dell’istanza di intervento e tale termine è interrotto in caso di richiesta di informazioni fino alla ricezione
delle stesse.
2. Il responsabile del procedimento comunica l’avvio dell’istruttoria, alle Parti e ne informa gli altri soggetti interessati
che abbiano presentato istanza di intervento ai sensi dell’articolo 4. In ragione del numero elevato delle istanze di
intervento, questa comunicazione può essere attuata anche tramite avviso sul bollettino pubblicato sul sito internet
istituzionale dell’Autorità. Se le comunicazioni non possono avere luogo, le stesse sono effettuate mediante
pubblicazione sul medesimo bollettino. Dell’avvio dell’istruttoria può anche esserne data comunicazione tramite la
diffusione di un comunicato stampa, informato il Collegio.
3. Nella comunicazione di avvio di cui al comma 2 sono indicati l’oggetto del procedimento, gli elementi acquisiti
d’ufficio o contenuti nell’istanza di intervento, il termine per la conclusione dell’istruttoria, l’ufficio e la persona
responsabile del procedimento, l’ufficio presso cui si può accedere agli atti, la possibilità di presentare memorie scritte o
documenti ed il termine entro cui le memorie e i documenti possono essere presentati.
Art. 7
Termini del procedimento
1. Il termine per la conclusione del procedimento è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di protocollo della
comunicazione di avvio e di centocinquanta giorni quando si debba chiedere il parere all’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole ovvero
dell’articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.
2. Nel caso in cui il professionista sia residente, domiciliato o abbia sede all’estero, il termine per la conclusione del
procedimento è di centottanta giorni decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio e di duecentodieci
giorni quando si debba chiedere il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 8,
comma 6, del decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole ovvero ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del
Consumo.
3. L’Autorità può prorogare il termine fino ad un massimo di sessanta giorni, in presenza di particolari esigenze
istruttorie, nonché in caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento. Con le stesse modalità, il termine può
essere altresì prorogato, fino ad un massimo di sessanta giorni, nel caso in cui il professionista presenti degli impegni o
emergano sopravvenute esigenze istruttorie. Ove necessario, può essere disposta l’acquisizione, da altre istituzioni o
enti pubblici, di informazioni essenziali ai fini della valutazione della fattispecie, con assegnazione di un termine non
superiore a 30 giorni per la risposta. Il termine di conclusione del procedimento è conseguentemente prorogato fino a un
massimo di 30 giorni.
4. Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 20 del presente regolamento, il Collegio disponga la sospensione del
procedimento, i termini di cui al comma 1 restano sospesi in attesa della pronuncia dell’organismo di autodisciplina e,
comunque, per un periodo, non superiore a trenta giorni, stabilito dal Collegio.
Art. 8
Sospensione provvisoria della pubblicità o della pratica commerciale
l. In caso di particolare urgenza, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole e
dell’articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, l’Autorità può disporre, d’ufficio e con atto motivato, la sospensione
della pubblicità ritenuta ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita ovvero della pratica commerciale
ritenuta scorretta.
2. Il responsabile del procedimento, nella comunicazione di avvio dell’istruttoria o successivamente con apposita
comunicazione, individua i profili di gravità e urgenza della pubblicità ingannevole o comparativa illecita ovvero della
pratica scorretta e assegna alle parti un termine non inferiore a cinque giorni per presentare memorie scritte e
documenti. Trascorso detto termine, il responsabile del procedimento rimette gli atti al Collegio per la decisione.
3. Il Collegio può disporre con atto motivato la sospensione in via provvisoria del messaggio pubblicitario o della
pratica commerciale anche senza acquisire le memorie delle parti quando ricorrano particolari esigenze di indifferibilità
dell’intervento. Entro il termine di sette giorni dal ricevimento del provvedimento con il quale è stata adottata la misura
cautelare provvisoria, il professionista interessato può presentare memorie scritte e documenti. Valutate le
argomentazioni del professionista, il Collegio delibera la conferma o la revoca della sospensione provvisoria del
messaggio pubblicitario o della pratica commerciale entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento
cautelare.
4. Il provvedimento dell’Autorità di sospensione della pubblicità ritenuta ingannevole o della pubblicità comparativa
ritenuta illecita o della pratica commerciale ritenuta scorretta deve essere immediatamente eseguita a cura del
professionista. Il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell’Autorità non sospende l’esecuzione dello stesso.
Dell’avvenuta esecuzione del provvedimento di sospensione, il professionista dà comunicazione all’Autorità entro
cinque giorni dal ricevimento del provvedimento stesso.
Art. 9
Impegni
1. Entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento,
il professionista può presentare impegni tali da far venire meno i profili di illegittimità della pubblicità o della pratica
commerciale. Gli impegni sono presentati mediante apposito formulario (Allegato 1 al presente Regolamento). In caso
di integrazione, il professionista è tenuto a presentare all’Autorità un testo consolidato degli impegni. E’ onere del
professionista, ove faccia valere esigenze di riservatezza, presentare anche una versione non riservata e non
confidenziale degli impegni.
2. L’Autorità valuta gli impegni e:
a) qualora li ritenga idonei, dispone con provvedimento la loro accettazione rendendoli obbligatori per il professionista,
chiudendo il procedimento senza accertare l’infrazione;
b) qualora li ritenga parzialmente idonei, fissa un termine al professionista per un’eventuale integrazione degli impegni
stessi;
c) nei casi di grave e manifesta ingannevolezza/illiceità di una pubblicità o scorrettezza di una pratica commerciale
ovvero in caso di inidoneità degli impegni a rimuovere i profili contestati nell’avvio dell’istruttoria, delibera il rigetto
degli stessi, comunicandolo tempestivamente alla Parte.
3. Successivamente alla decisione di accettazione di impegni, il procedimento potrà essere riaperto d’ufficio, laddove:
a) il professionista non dia attuazione agli impegni assunti;
b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle parti che siano incomplete, inesatte o
fuorvianti.
Art. 10
Partecipazione all’istruttoria
1. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o
comitati, cui può derivare un pregiudizio dalle infrazioni oggetto dell’istruttoria, hanno facoltà di intervenire nel
procedimento in corso, inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente:
a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del richiedente nonché recapiti
telefonici, di posta elettronica e di eventuale fax;
b) l’indicazione del procedimento nel quale si intende intervenire;
c) adeguata motivazione circa lo specifico interesse ad intervenire, anche con riferimento al contributo che il richiedente
può apportare all’istruttoria.
2. Il responsabile del procedimento, valutate la regolarità e la completezza della richiesta di partecipazione, comunica al
richiedente che lo stesso può:
a) accedere agli atti del procedimento ai sensi del successivo articolo 11;
b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri.
Art. 11
Accesso ai documenti, riservatezza delle informazioni e segreto d’ufficio
1. Il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall’Autorità nei procedimenti di cui al presente
regolamento è riconosciuto nel corso dell’istruttoria dei procedimenti stessi ai soggetti cui è stato comunicato l’avvio del
procedimento, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, nonché ai soggetti ammessi ad intervenire di cui all’articolo 10.
2. Qualora i documenti di cui al comma 1 contengano informazioni riservate di carattere personale, commerciale,
industriale e finanziario, relative a persone e professionisti coinvolti nei procedimenti, il diritto di accesso è consentito,
in tutto o in parte, nei limiti in cui ciò sia necessario per assicurare il contraddittorio.
3. I documenti che contengono segreti commerciali sono sottratti all’accesso. Qualora essi forniscano elementi di prova
di un’infrazione o elementi essenziali per la difesa di un professionista, gli uffici ne consentono l’accesso, limitatamente
a tali elementi.
4. Nel consentire l’accesso nei casi di cui ai commi 2 e 3 e nel rispetto dei criteri ivi contenuti, gli uffici tengono conto,
adottando tutti i necessari accorgimenti, dell’interesse delle persone e dei professionisti a che le informazioni riservate o
i segreti commerciali non vengano divulgati.
5. Sono sottratte all’accesso le note, le proposte ed ogni altra elaborazione degli uffici con funzione di studio e di
preparazione del contenuto di atti.
6. Possono essere sottratti all’accesso, in tutto o in parte, i verbali delle adunanze del Collegio, nonché i documenti
inerenti a rapporti tra l’Autorità e le istituzioni dell’Unione europea, nonché tra l’Autorità e gli organi di altri Stati o di
altre organizzazioni internazionali, dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.
7. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite devono presentare
agli uffici una apposita richiesta che deve contenere l’indicazione dei documenti o delle parti di documenti che si ritiene
debbano essere sottratti all’accesso, specificandone i motivi.
8. Il responsabile del procedimento, ove non ritenga sussistenti gli elementi di riservatezza o di segretezza addotti a
giustificazione delle richieste di cui al comma 7, ne dà motivata comunicazione agli interessati.
9. Il responsabile del procedimento può disporre motivatamente il differimento dell’accesso ai documenti sino a quando
non sia accertata la loro rilevanza ai fini della prova delle infrazioni e comunque non oltre la comunicazione della data
di conclusione della fase istruttoria di cui all’articolo 16.
10. Le informazioni contenute nella documentazione acquisita nell’esercizio delle competenze di cui all’articolo 2 del
presente Regolamento sono tutelate dal segreto d’ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi
gli obblighi di denuncia di cui all’articolo 331 del codice di procedura penale, di leale collaborazione con l’Autorità
Giudiziaria e quelli di collaborazione di cui al regolamento CE n. 2006/2004.
11. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta e motivata, sulla quale il responsabile del procedimento
provvede entro trenta giorni.
Art. 12
Richiesta di informazioni e audizioni
1. Il responsabile del procedimento acquisisce nel corso dell’istruttoria ogni elemento utile alla valutazione della
fattispecie. A tal fine può richiedere informazioni e documenti ad ogni soggetto pubblico o privato.
2. Il responsabile del procedimento, ove ciò sia necessario ai fini della raccolta o della valutazione degli elementi
istruttori, o venga richiesto da una delle parti, può disporre che le parti o i terzi siano sentiti in apposite audizioni nel
rispetto del principio del contraddittorio, fissando un termine inderogabile per il loro svolgimento.
3. Alle audizioni fissate ai sensi del comma 2 presiede il responsabile del procedimento o facente funzione. Le parti
possono farsi rappresentare da un difensore o da una persona di loro fiducia che produce idoneo documento attestante il
proprio potere di rappresentanza.
4. Dello svolgimento delle audizioni è redatto verbale, contenente le principali dichiarazioni delle parti intervenute alle
audizioni. Il verbale è sottoscritto, al termine dell’audizione, dal responsabile del procedimento e dalle parti medesime.
Quando taluna delle parti non vuole o non è in grado di sottoscrivere il verbale ne è fatta menzione nel verbale stesso
con l’indicazione del motivo. Al termine dell’audizione è consegnata una copia del verbale alle parti intervenute che ne
facciano richiesta.
5. Ai soli fini della predisposizione del verbale, può essere effettuata registrazione, su idoneo supporto, delle audizioni.
Art. 13
Perizie, analisi statistiche ed economiche e consultazioni di esperti
1. Ai fini della valutazione di qualsiasi elemento rilevante ai fini dell’istruttoria, il Collegio può autorizzare le perizie e
analisi statistiche ed economiche, nonché la consultazione di esperti, proposte dal responsabile del procedimento.
2. Le università, i centri di ricerca o gli istituti a carattere scientifico incaricati dall’Autorità, designano i periti e i
consulenti ritenuti professionalmente più idonei a compiere l’accertamento tecnico richiesto.
3. Nel caso in cui l’Autorità disponga perizie e consulenze, ne è data comunicazione alle parti del procedimento.
4. I risultati delle perizie e delle consulenze sono comunicati dal responsabile del procedimento alle parti.
5. I soggetti ai quali è stato comunicato l’avvio del procedimento e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 10, possono
nominare, dandone comunicazione al responsabile del procedimento, un loro consulente, il quale può assistere alle
operazioni svolte dal consulente dell’Autorità e presentare, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione di cui al
comma 4, scritti e documenti in cui svolgere osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.
Art. 14
Ispezioni
1. Il Collegio autorizza le ispezioni proposte dal responsabile del procedimento presso chiunque sia ritenuto in possesso
di documenti aziendali utili ai fini dell’istruttoria. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche si chiede previamente
l’esibizione degli atti.
2. I funzionari dell’Autorità incaricati dal responsabile del procedimento di procedere alle ispezioni esercitano i loro
poteri su presentazione di un atto scritto che precisi l’oggetto dell’accertamento e le sanzioni per il rifiuto, l’omissione o
il ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell’ispezione,
nonché nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri.
3. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o di omissione, ai fini delle sanzioni previste dall’articolo
8, comma 4, del decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole ovvero dall’articolo 27, comma 4, del Codice del
Consumo, l’opposizione:
a) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;
b) di esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative;
c) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale, salvo i casi in cui l’Autorità riconosca particolari esigenze
segnalate al riguardo.
4. Per documento si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra
specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati ai fini dell’attività dell’impresa,
indipendentemente dal livello di responsabilità e rappresentatività dell’autore del documento, nonché ogni documento
prodotto o contenuto su supporto informatico.
5. I funzionari di cui al comma 2 dispongono dei seguenti poteri:
a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l’ispezione, con esclusione
dei luoghi di residenza o domicilio estranei all’attività aziendale oggetto dell’indagine;
b) controllare i documenti di cui al comma 4;
c) prendere copia dei documenti di cui alla lettera b);
d) richiedere informazioni e spiegazioni orali.
6. Nel corso delle ispezioni, i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia
che l’esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell’ispezione.
7. Di tutta l’attività svolta nel corso dell’ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti
acquisiti, è redatto processo verbale.
8. Nello svolgimento dell’attività ispettiva, l’Autorità può avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza che
agisce con i poteri ad essa attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta sui redditi.
Art. 15
Onere della prova
1. Qualora il responsabile del procedimento disponga, ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo sulla
pubblicità ingannevole ovvero dell’articolo 27, comma 5, del Codice del Consumo, che il professionista fornisca prove
sull’esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale o alla pubblicità, comunica tale incombente istruttorio
alle parti, indicando gli elementi di prova richiesti, la motivazione della richiesta stessa e il termine per la produzione
della prova.
Art. 16
Chiusura dell’istruttoria e richiesta di parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
1. Il responsabile del procedimento, allorché ritenga sufficientemente istruita la pratica, comunica alle parti la data di
conclusione della fase istruttoria e indica loro un termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui esse possono presentare
memorie conclusive o documenti.
2. Conclusa la fase istruttoria, il responsabile del procedimento rimette gli atti al Collegio per l’adozione del
provvedimento finale.
3. Il responsabile del procedimento, nei casi di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo sulla pubblicità
ingannevole ovvero all’articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo, prima dell’adempimento di cui al comma 2 del
presente articolo, richiede il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, alla quale trasmette gli atti del
procedimento secondo le modalità di cui all’articolo 19, comma 1. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
comunica il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
4. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato procede
indipendentemente dall’acquisizione del parere stesso. Nel caso in cui l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine di conclusione del procedimento è sospeso, per un periodo massimo
di trenta giorni, dalla data di ricezione, da parte dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, delle notizie e
documenti richiesti sino alla data in cui pervenga il relativo parere.
Art. 17
Decisione dell’Autorità
1. All’esito dell’istruttoria, il Collegio delibera l’adozione di uno dei seguenti provvedimenti finali:
a) decisione di non ingannevolezza/illiceità del messaggio pubblicitario ovvero di non scorrettezza della pratica
commerciale o di chiusura del procedimento per insufficienza degli elementi probatori, o per una delle ragioni di cui
all’articolo 5, comma 1, qualora i presupposti per l’adozione sono emersi solo nel corso dell’istruttoria;
b) decisione di ingannevolezza/illiceità del messaggio pubblicitario ovvero di scorrettezza della pratica commerciale,
accompagnata da diffida e sanzione pecuniaria ed eventualmente da pubblicazione di estratto del provvedimento e/o di
una dichiarazione rettificativa e/o dall’assegnazione di un termine per l’adeguamento della confezione del prodotto;
c) decisione di accoglimento di impegni che li rende obbligatori per il professionista, senza accertamento dell’infrazione
contestata in sede di avvio del procedimento.
2. Il provvedimento finale dell’Autorità contiene l’indicazione del termine ed il soggetto presso cui è possibile ricorrere.
3. Il provvedimento finale dell’Autorità è comunicato alle parti ed ai soggetti eventualmente intervenuti nel
procedimento ed è pubblicato, entro venti giorni dalla sua adozione, nel bollettino pubblicato sul sito istituzionale
dell’Autorità. Al fine di assicurare la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale, l’Autorità può rendere
note le proprie decisioni anche attraverso comunicati stampa.
4. In caso di violazioni ancora in essere alla data di adozione della decisione di accertamento di una pubblicità
ingannevole o illecita, ovvero di una pratica commerciale scorretta, il professionista, nel termine stabilito nel
provvedimento, è tenuto a fornire all’Autorità una dettagliata e documentata relazione di ottemperanza alla diffida.
Art. 18
Pubblicazione del provvedimento o di una dichiarazione rettificativa
1. L’Autorità, con il provvedimento con cui dichiara l’ingannevolezza della pubblicità o l’illiceità della pubblicità
comparativa ovvero la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dal professionista può disporre la
pubblicazione della pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di una dichiarazione rettificativa, a cura e spese del
professionista, ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole ovvero dell’articolo
27, comma 8, del Codice del Consumo. L’Autorità può altresì disporre la pubblicazione degli impegni ottenuti dal
professionista a cura e spese del medesimo. In tali casi l’Autorità determina il mezzo e le modalità di tali adempimenti
ed il termine entro cui gli stessi devono essere effettuati. Copia del provvedimento che dispone la pubblicazione della
pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di una dichiarazione rettificativa, ovvero degli impegni, viene inviata al
proprietario del mezzo attraverso il quale la pubblicazione deve essere effettuata. La dichiarazione rettificativa può
essere disposta in forma di comunicazione personale quando il messaggio pubblicitario o la pratica commerciale è
indirizzata personalmente ai destinatari e questi sono determinabili.
2. Effettuata la pubblicazione della pronuncia o della dichiarazione rettificativa ovvero degli impegni di cui al comma 1,
il professionista ne dà immediata comunicazione all’Autorità, trasmettendo copia di quanto pubblicato o dell’elenco dei
destinatari cui è stata indirizzata la comunicazione individuale quando, ai sensi del comma 1, debba essere indirizzata
personalmente ai destinatari dell’originario messaggio pubblicitario o pratica commerciale.
Art. 19
Comunicazioni
1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, consegna a mano contro ricevuta, posta elettronica certificata e firma digitale, posta elettronica e fax. In
caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata o fax, i documenti si considerano pervenuti al destinatario il
giorno stesso in cui sono stati inviati, salvo prova contraria.
2. Alle Parti interessate e ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento le comunicazioni vengono effettuate
per posta elettronica o al domicilio dagli stessi indicato. Al professionista le comunicazioni vengono effettuate presso
l’ultima residenza, domicilio o sede conosciuti o comunque risultanti da pubblici registri. Se le comunicazioni non
possono avere luogo, le stesse sono effettuate mediante pubblicazione di un avviso nel bollettino pubblicato sul sito
istituzionale dell’Autorità.
3. L’avvio del procedimento di inottemperanza è comunicato con le modalità di cui al comma 1.
Art. 20
Autodisciplina
1. I soggetti che, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole ovvero dell’articolo 27-ter
del Codice del Consumo, richiedono la sospensione del procedimento dinanzi all’Autorità, devono inoltrare apposita
istanza, fornendo prova dell’esistenza del procedimento dinanzi all’organismo di autodisciplina, con le indicazioni
idonee ad individuare tale organismo e l’oggetto del procedimento stesso.
2. Il responsabile del procedimento, ricevuta l’istanza di sospensione di cui al comma 1 del presente articolo, ne dà
comunicazione alle parti, fissando un termine per la presentazione di osservazioni. Il responsabile del procedimento
comunica alle parti la pronuncia del Collegio sull’istanza. Il responsabile del procedimento dà altresì tempestiva
comunicazione alle parti della cessazione della causa di sospensione.
TITOLO III
Procedure in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie
Articolo 21
Procedimento per la declaratoria di vessatorietà delle clausole
1. I procedimenti in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie di cui all’articolo 37-bis, commi 1 e 2,
del Codice del Consumo sono disciplinati dai seguenti articoli del presente regolamento, in quanto compatibili: articolo
3; articolo 5; articolo 6; articolo 10; articolo 11; articolo 12; articolo 13; articolo 14; articolo 16, commi 1 e 2; 17, commi 2 e 3; articolo 19. Ai medesimi procedimenti si applicano altresì le disposizioni di cui ai successivi commi
del presente articolo.
2. Ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse può richiedere, attraverso comunicazione in formato cartaceo
o elettronico (webform o PEC), l’intervento dell’Autorità nei confronti di clausole inserite in contratti tra professionisti
e consumatori, di cui all’articolo 37-bis, comma 1, del Codice del Consumo, che ritenga vessatorie.
3. Le Camere di Commercio o loro unioni, possono presentare denunce all’’Autorità ai sensi dell’articolo 37-bis, comma
1, del Codice del Consumo, in particolare nell’ambito delle competenze ad esse attribuite dall’articolo 2, comma 2, letth)
ed i), della legge n. 580/93 e successive modificazioni.
4. Ad eccezione dei casi di particolare gravità, qualora sussistano fondati motivi tali da ritenere che clausole inserite in
contratti tra professionisti e consumatori di cui all’articolo 37-bis, comma 1, del Codice del Consumo siano vessatorie,
il responsabile del procedimento, dopo averne informato il Collegio, può informare per iscritto il professionista della
probabile vessatorietà della clausola contrattuale (moral suasion).
5. Nei procedimenti di cui all’articolo 37-bis, commi 1 e 2, del Codice del Consumo il termine di conclusione è di
centocinquanta giorni, decorrente dalla data di protocollo della comunicazione di avvio ovvero di duecentodieci giorni
nel caso in cui il professionista sia residente, domiciliato o abbia sede all’estero. Con provvedimento motivato del
Collegio, il termine può essere prorogato, fino ad un massimo di sessanta giorni, in presenza di particolari esigenze
istruttorie, nonché in caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento.
6. Entro 30 giorni dall’avvio dell’istruttoria il responsabile del procedimento – informata l’Autorità – provvede alla
pubblicazione, nell’apposita sezione del sito internet istituzionale dell’Autorità, di un comunicato ai fini della
consultazione di cui all’articolo 37-bis, comma 1, del Codice del Consumo. Il comunicato indica, tra l’altro, la clausola,
il settore economico specificamente interessato dall’istruttoria ed altre informazioni utili ai fini delle consultazione.
Possono partecipare alla consultazione le associazioni di categoria rappresentative dei professionisti a livello nazionale
e le camere di commercio o loro unioni che risultino interessate dalle clausole oggetto del procedimento, in ragione
della specifica esperienza maturata nel settore. Possono altresì partecipare alla consultazione le associazioni dei
consumatori rappresentative a livello nazionale riconosciute e iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 del Codice del
Consumo. Ai fini della partecipazione alla consultazione i soggetti interessati devono fornire le informazioni indicate
nella citata sezione del sito internet relative alla loro qualificazione e alla sussistenza dell’interesse alla consultazione.
Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del comunicato i soggetti aventi le caratteristiche sopra
indicate possono inviare i propri commenti per iscritto all’Autorità tramite una casella di posta elettronica dedicata alla
consultazione (consultazione obbligatoria).
7. Nel corso dell’istruttoria, il responsabile del procedimento può chiedere alle autorità di regolazione o vigilanza dei
settori interessati dall’istruttoria di esprimere un parere in merito all’oggetto del procedimento. Le suddette autorità
trasmettono il proprio parere entro 30 giorni dalla richiesta (consultazione facoltativa).
8. Nei procedimenti di cui all’articolo 37-bis, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, il responsabile del procedimento
comunica il provvedimento finale dell’Autorità alle parti e ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento. Oltre
a quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, del presente regolamento, il provvedimento è altresì pubblicato, entro venti
giorni dalla sua adozione, anche per estratto, in apposita sezione del sito internet istituzionale dell’Autorità, nonché, a
cura e spese dell’operatore che ha adottato la clausola ritenuta vessatoria, nel sito dell’operatore stesso e mediante
qualsiasi altro mezzo che l’Autorità abbia ritenuto opportuno e idoneo per informare compiutamente i consumatori.
Articolo 22
Interpello in materia di clausole vessatorie
1. Le imprese direttamente interessate possono interpellare in via preventiva l’Autorità in merito alla vessatorietà delle
clausole, che esse intendono utilizzare nei contratti con i consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni
generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. A pena di irricevibilità, l’interpello è
richiesto attraverso comunicazione in formato cartaceo o elettronico (PEC), utilizzando l’apposito formulario (Allegato
2 al presente Regolamento), completato in ogni sua parte.
2. Ai fini del prodursi degli effetti di cui al comma 3 dell’articolo 37-bis del Codice del Consumo, l’impresa richiedente
l’interpello deve indicare compiutamente le ragioni e gli obiettivi che motivano l’inserimento della singola clausola, la
sua non vessatorietà anche in relazione all’eventuale rilevanza di altre clausole contenute nel medesimo contratto o in
altro contratto al quale il primo è collegato o dal quale dipende, nonché le modalità e circostanze in cui avverrà la
negoziazione e conclusione del contratto.
3. Il responsabile del procedimento può disporre che il richiedente l’interpello sia sentito in audizione.
4. Dalla data di ricezione del formulario di cui al comma 1, l’Autorità si pronuncia sull’interpello entro centoventi
giorni. In caso di informazioni gravemente inesatte, incomplete o non veritiere, ovvero di estensione dell’oggetto
dell’interpello il responsabile del procedimento ne informa il Collegio e la parte. In tali casi, il termine decorre
nuovamente dal ricevimento delle informazioni che integrano l’interpello o dell’istanza che ne estende l’oggetto.
5. ll responsabile del procedimento può chiedere alle autorità di regolazione o vigilanza dei settori interessati dalla
clausola oggetto di interpello, nonché alle camere di commercio o alle loro unioni, di esprimere un parere in merito alla
clausola entro 30 giorni dalla richiesta. Informata l’Autorità, detta consultazione può avvenire anche attraverso le
modalità indicate dall’articolo 21, comma 6, del presente regolamento.
6. Laddove, all’esito dell’interpello, non sia ravvisata la vessatorietà della clausola, l’Autorità può anche astenersi
dall’adottare una risposta formale e motivata. Decorsi i 120 giorni, la clausola deve ritenersi approvata.
7. E’ facoltà dell’Autorità pubblicare in apposita sezione del proprio sito internet e/o sul proprio bollettino le risposte
alle domande di interpello, fatte salve eventuali esigenze di riservatezza motivatamente rappresentate dal professionista.
8. L’accesso al fascicolo è consentito a conclusione della procedura di interpello ai fini della tutela in sede
giurisdizionale.
TITOLO IV
Disposizioni finali e transitorie
Art. 23
Disposizioni finali
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trovano più applicazione le discipline di cui al:
– regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita, di cui alla delibera
dell’Autorità del 15 novembre 2007, n. 17590 (G.U. del 5 dicembre 2007, n. 283), modificato con delibera del 29 luglio
2009, n. 20223 (G.U. del 9 settembre 2009, n. 209), modificato con delibera del 10 marzo 2010, n. 20873 (Gazzetta
Ufficiale 1 aprile 2010, n. 76) e con delibera del 9 febbraio 2011, n. 22091 (Gazzetta Ufficiale 1 marzo 2011, n. 49);
– regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, di cui alla delibera dell’Autorità
del 15 novembre 2007, n. 17589 (G.U. del 5 dicembre 2007, n. 283), modificato con delibera del 29 luglio 2009, n.
20222 (G.U. del 9 settembre 2009, n. 209), con delibera del 10 marzo 2010, n. 20872 (Gazzetta Ufficiale 1 aprile 2010,
n. 76) e con delibera del 9 febbraio 2011, n. 22092 (Gazzetta Ufficiale 1 marzo 2011, n. 49).
Art. 24
Disposizioni transitorie
1. Le istanze di intervento non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono valutate
tenuto anche conto del ridotto interesse dell’Autorità ad intervenire in considerazione delle priorità, anche temporali, di
intervento della stessa e i termini di cui all’articolo 5, comma 2, e all’articolo 6, comma 1, decorrono trascorsi 180
giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. L’articolo 9 si applica agli impegni presentati dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.
Allegato 1
AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL’ART. 27, COMMA 7 DEL CODICE DEL CONSUMO, DELL’ART 8 COMMA 7 DEL D.LGS.145/2007 E DELL’ART. 9 DEL PRESENTE REGOLAMENTO
1) Numero del Procedimento, data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento da parte del professionista
2) Professionista che presenta gli impegni
RAGIONE o DENOMINAZIONE SOCIALE (cognome e nome nel caso di persona fisica)
DELL’IMPRESA SEDE LEGALE: Città______________Via__________________ n.____
CAP______________
3) Pubblicità o pratica commerciale oggetto della comunicazione di avvio del procedimento
4) Contenuto testuale degli impegni proposti e eventuale periodo di validità in relazione ai singoli profili oggetto della comunicazione di avvio del procedimento
5) Considerazioni circa l’ammissibilità e l’idoneità degli impegni a rimuovere i profili di illegittimità contestati nell’avvio dell’istruttoria
6) Eventuale versione non riservata e non confidenziale degli impegni
Allegato 2
AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
FORMULARIO PER L’INTERPELLO PREVENTIVO IN MATERIA DI CLAUSOLE
VESSATORIE
(ai sensi dell’art. 37 bis, comma 3, del Codice del Consumo)
1. DATI GENERALI DELL’IMPRESA CHE RICHIEDE L’INTERPELLO
(a) RAGIONE o DENOMINAZIONE SOCIALE DELL’IMPRESA (cognome e nome
nel caso di persona fisica) _____________________________________________
(b) FORMA GIURIDICA_________________________________________________
(c) ATTIVITÀ DELL’IMPRESA____________________________
(d) CODICE FISCALE________________ (d) n. iscrizione C.C.I.A.A.___________
(e) SEDE LEGALE: Città______________Via_____________ n.____ CAP__________
(f) SEDE AMMINISTRATIVA: Città____________Via__________n.__ CAP_______
(g) Legale rappresentante:
Nome ___________________ Cognome______________________
Indirizzo_____________________________________________________________
(h) PERSONA CUI RIVOLGERSI:
Nome___________ Cognome_________ telefono_______
Fax____________e-mail______________ indirizzo postale______________________
2. OGGETTO DELL’INTERPELLO
(a) Tipologia di contratto in cui sono inserite le clausole oggetto di interpello
(N.B. Le clausole oggetto di interpello devono essere necessariamente inserite in
condizioni generali di contratto ovvero in moduli, modelli o formulari e riguardare
contratti destinati ad essere conclusi tra un professionista e un consumatore. Sono
esclusi i contratti tra professionisti)
– modulo
– formulario
– contratto tipo/modello
– condizioni generali di contratto
(b) Oggetto del contratto
– bene (indicare la tipologia)________________________________________________
– servizio (indicare la tipologia)
(c) Data a partire dalla quale il contratto verrà impiegato ___/_____/_________
(N.B. L’interpello può essere richiesto unicamente con riferimento a contratti non
ancora proposti ai consumatori)
(d) Luogo in cui il contratto verrà concluso
– nei locali commerciali dell’impresa proponente
– nei locali commerciali di un’impresa diversa da quella proponente
– fuori dei locali commerciali
(specificare)________________
– A distanza:
1. on-line
2. vendite porta a porta
3. telefonicamente
-altro (specificare)
(e) Modalità con cui il contratto è destinato ad essere concluso
– proposta contrattuale veicolata da un dipendente dell’impresa
– proposta contrattuale veicolata da un agente iscritto in un albo professionale, mediatore o altro soggetto
(specificare la qualifica)_________________________________
(f) Circostanze e contesto della conclusione del contratto
– sottoscrizione proposta in occasione dell’acquisto di altro bene o servizio
– bene o servizio venduto su ordine o richiesta del consumatore
– specificare qualsiasi altro elemento utile a definire il contesto in cui avverrà la
conclusione del contratto _________________________________________________
(g) Clausole contrattuali oggetto di interpello (trascrivere integralmente il testo di
ciascuna clausola che si sottopone all’esame dell’Autorità. Si ricorda che le clausole
scritte devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile (art. 35, comma
1, Codice del Consumo):
1._____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4._____________________________________________________________________
(h) Finalità della clausola oggetto di interpello e sua non vessatorietà
Indicare in maniera chiara ed esaustiva quanto segue:
1. Ragioni che hanno determinato l’inserimento della clausola nel contratto (in caso di
più clausole indicare il rispettivo riferimento numerico)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Obiettivo che si intende raggiungere con l’inserimento della clausola (in caso di più
clausole indicare il rispettivo riferimento numerico)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Motivi per i quali, l’impresa richiedente l’interpello ritiene che la clausola che ne
costituisce l’oggetto non sia vessatoria ai sensi degli articoli 33, 34, 35 e 36, comma
2, del Codice del Consumo (in caso di più clausole indicare per ciascuna di esse i
motivi specifici della loro non vessatorietà, se del caso, superando le presunzioni di
vessatorietà previste dalla legge)__________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(i) Altre clausole rilevanti ai fini della richiesta di interpello
1. contenute nello stesso contratto
(trascrivere integralmente il testo di ciascuna clausola):
_____________________________________________________________________
._____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. contenute in altro contratto collegato o da cui dipende il contratto in cui sono
inserite le clausole oggetto del presente interpello
(trascrivere integralmente ciascuna clausola):
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Rilevanza di tali clausole in termini di esclusione della vessatorietà delle clausole
contenute nel contratto principale oggetto del presente interpello (specificare,
motivando, le ragioni o gli obiettivi che hanno determinato l’inserimento)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(l) Fonti della clausola oggetto di interpello, se diverse dalla libera elaborazione del
professionista proponente
1. sistema camerale (specificare) _______________________
2. associazione di categoria (specificare)_________________
3. autorità di regolazione o altro ente (specificare) _______________
4. disposizioni legislative o regolamentari nazionali o attuative di fonti comunitarie (specificare)________________________________
5. disposizioni attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali di cui siano parte gli Stati membri dell’UE (specificare)________________________________
6. altri documenti richiamati nel contratto
3. DOCUMENTI DA ALLEGARE
Si allegano i seguenti documenti:
1. copia integrale del contratto (moduli, modelli, formulari) contenente le clausole oggetto di interpello
2. condizioni generali di contratto contenenti le clausole oggetto di interpello
3. fogli informativi consegnati al contraente o altra documentazione precontrattuale
4. altri documenti richiamati nel contratto (specificare)____________________
5. idonea documentazione sulle fonti della clausola oggetto di interpello [cfr. sez.2, lett.l)]
4. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13, D. LGS.30 GIUGNO 2003, N. 196).
Si informa che i dati personali acquisiti dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato
(titolare del trattamento) saranno utilizzati solamente per lo svolgimento delle attività ad essa
demandate dall’art. 37 bis del Codice del consumo. Il conferimento di questi dati è strettamente
funzionale allo svolgimento di tali attività e il relativo trattamento verrà effettuato, anche tramite
strumenti informatici, nei modi e nei limiti necessari al perseguimento di dette finalità. I dati
conferiti saranno conosciuti da personale incaricato del trattamento e potranno essere utilizzati
secondo le disposizioni di legge e di regolamento sulle procedure dell’Autorità. I medesimi dati
possono essere diffusi nel Bollettino e sul sito istituzionale dell’Autorità (www.agcm.it) nei
limiti consentiti dalla legge e dal Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di
pubblicità ingannevole e compartiva, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie.
Si fa inoltre presente che ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 37 bis, comma 5, del Codice
del Consumo e 22, comma 5 del citato Regolamento, l’Autorità può disporre una consultazione
– anche tramite il proprio sito Internet www.agcm.it – sulle clausole oggetto di interpello,
tutelando la riservatezza del soggetto che ha richiesto l’interpello. Ove l’impresa richiedente
ravvisi elementi di riservatezza è tenuta a fornire una versione non confidenziale delle clausole
oggetto di interpello, sufficientemente chiara e completa, tale da consentire la consultazione
pubblica.
5. SOGGETTO RICHIEDENTE L’INTERPELLO
L’impresa dichiara che le informazioni rese e i dati forniti nel presente formulario sono corretti,
completi e veritieri.
Nome________________ Cognome ___________________ Qualifica______________
Data______________________ Firma_______________________
https://www.ufficiocommercio.it