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Servizio di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici

1. Contratti della p.a. – Servizio di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici presso gli uffici provinciali e gli istituti scolastici – Natura giuridica – Concessione di servizio pubblico ex art. 30 d.lgs. n. 163/2006
2. Contratti della p.a. – Concessione di servizi – Lex specialis di gara – Requisiti di partecipazione – Possesso alla data di pubblicazione del bando – Legittimità
3. Contratti della p.a. – Servizio di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici presso gli uffici provinciali e gli istituti scolastici – Lex specialis di gara – Requisiti di partecipazione – Doppia certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 22000:2005 – Legittimità

 TAR Puglia, Bari, sez. I – Sentenza 27 luglio 2012, n. 1534

1. L’affidamento del servizio di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici presso gli uffici provinciali e gli istituti scolastici deve essere qualificata in termini di concessione di servizio pubblico ex art. 30 d.lgs. n. 163/2006, sottratta in linea generale alle previsioni normative contenute nel codice dei contratti pubblici (cfr. comma 1 dell’art. 30). Tuttavia, ai sensi del comma 3 della disposizione da ultimo citata “La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale n umero soggetti qualificati in relazione all’oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi”.
2. Riguardo alle concessioni di servizi, l’operatività di disposizioni non direttamente richiamate dall’art. 30 d.lgs. n. 163/2006, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante. Ne consegue che specifiche clausole della lex specialis di gara possono legittimamente prevedere che i requisiti di partecipazione debbano essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, e non già al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione.
3. La richiesta, da parte della lex specialis di gara per l’affidamento del servizio di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici, del simultaneo possesso della doppia certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 22000:2005, risulta conforme alla tipologia di servizio in esame e non contrastante con i limiti di logicità e di ragionevolezza. Lo standard di certificazione ISO 9001 è adottato dalle organizzazioni che intendono dimostrare la propria capacità di fornire prodotti/servizi che soddisfino appieno i requisiti del cliente e desiderosi di accrescere la loro soddisfazione. La certificazione ISO 22000, specificamente concepita in materia di sicurezza alimentare, impone il controllo sistematico di tutte le organizzazioni della filiera alimentare, dai produttori primari ai distributori fina li, in modo da garantire un’efficiente gestione dei rischi riguardanti la sicurezza degli alimenti. Inoltre, deve ritenersi possibile l’avvalimento anche per la certificazione di qualità, possibilità peraltro espressamente contemplata dallo stesso disciplinare di gara.


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