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Divieto a tempo indeterminato di esercizio dell’attività venatoria in una determinata porzione di territorio comunale

Consiglio di Stato, sez. VI – Sentenza 12 giugno 2012, n. 3421

È illegittima l’ordinanza contingibile e urgente, adottata dal Sindaco sul presupposto dell’impossibilità di assicurare diversamente la pubblica incolumità, con la quale è stato disposto il divieto, a tempo indeterminato, dell’esercizio dell’attività venatoria in una determinata porzione di territorio comunale, considerato che, come già rilevato da questa sezione in sede cautelare (ordinanza 31 ottobre 2007, n. 5706), il provvedimento adottato diverge dal modello legale delle ordinanze contingibili ed urgenti, attesa la natura generica del pericolo fronteggiato e l’assenza di proporzionalità dell’intervento dell’autorità pubblica. L’ordinanza in questione è illegittima sotto diversi profili in quanto: a) non risultano sussistenti i presupposti di necessità e di urgenza, non venendo in considerazione un concreto pericolo per la pubblica incolumità non fronteggiabile con gli strumenti ordinari. Il pericolo cui si intende ovviare è quello generale cui sono esposti tutti i cittadini in relazione all’attività venatorio, pericolo contemplato specificamente dalla legge mediante l’imposizione, a tale fine, delle c.d. distanze di sicurezza. b) la mancanza dei presupposti di necessità e urgenza è ulteriormente confermata dalla circostanza che il provvedimento in questione è stato adottato circa sette mesi dopo la relazione della Polizia Municipale che attestava “il diffuso allarme sociale per il concreto pericolo per la pubblica incolumità”; c) il provvedimento in questione impone un divieto a tempo indeterminato in palese violazione del principio dell’efficacia temporale limitata delle ordinanze contingibili ed urgenti, ed ha ad oggetto un’area molto vasta, priva di specifico collegamento con il pericolo indicato come presupposto per la sua adozione.


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