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Apparecchi - Vincite eccedenti l'importo di euro 500

DECRETO 16 dicembre 2011
Applicazione dell’addizionale pari al 6% delle vincite eccedenti l’importo di euro 500 sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S.
(GU n. 304 del 31-12-2011 ) IL DIRETTORE GENERALE

dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 che, all’articolo 2, comma 3, ha tra l’altro previsto che il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo, tra l’altro, introdurre nuovi giochi, variare l’assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, rivisitare la misura del prelievo erariale unico; Visto il decreto direttoriale prot. n. 2011/2876/Strategie/UD del 12 ottobre 2011, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2011, relativo agli interventi programmati nel settore dei giochi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, attuativo dell’articolo 2, comma 3, del citato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;
Visto l’articolo 5 del citato decreto direttoriale 12 ottobre 2011 che, al comma 1, lettere a) e b), ha previsto l’applicazione, a decorrere dal 1 gennaio 2012, di un’addizionale pari al 6 per cento da applicare sulla parte delle vincite eccedenti euro 500, ottenute dal gioco con apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S.;
Visto l’articolo 5, comma 3, del decreto 12 ottobre 2011, che ha tra l’altro rinviato ad un successivo decreto direttoriale la relativa disciplina attuativa;
Vista la nota prot. n. 2011/13283 del 14 dicembre 2011 della societa’ SOGEI S.p.A., partner tecnologico di AAMS, con la quale vengono individuati, ai fini dell’attuazione di quanto stabilito all’articolo 5, comma 1, lettera a), del citato decreto direttoriale prot. n. 2011/2876/Strategie/UD, gli interventi necessari ad adeguare i sistemi di gioco, e le relative tempistiche; Considerato, in particolare, che dalla predetta nota risulta che i necessari interventi di adeguamento dei sistemi di gioco riguardano quantomeno le funzionalita’ del sistema di contabilita’ e di comunicazione al giocatore delle vincite conseguite, le funzionalita’ di generazione e validazione dei titoli, nonche’ di visualizzazione degli importi vinti ed infine l’aggiornamento del protocollo di comunicazione;
Considerato, inoltre, che per consentire la definizione dei necessari procedimenti di aggiornamento, il partner tecnologico SOGEI ha stimato un tempo tecnico minimo da cui consegue la possibile messa in esercizio dei sistemi aggiornati a partire dal 1° luglio 2012; Considerato, in particolare, la necessita’ di adottare disposizioni attuative ai sensi di quanto disposto del secondo periodo dell’articolo 5, comma 3, del citato decreto direttoriale prot. n. 2011/2876/Strategie/UD, anche all’esito di quanto tecnicamente rappresentato dal partner tecnologico relativamente ai tempi tecnici necessari all’aggiornamento degli attuali sistemi di gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.;

Decreta:

Art. 1

1. Al fine di dare applicazione all’addizionale pari al 6 per cento delle vincite eccedenti l’importo di euro 500 sugli apparecchi di cui all’articolo 110 comma 6 lettera b) del T.U.L.P.S., i concessionari della rete telematica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, richiedono ad AAMS, entro il 20 gennaio 2012, l’avvio del processo di verifica di conformita’ necessario all’adeguamento dei sistemi di gioco e provvedono alla consegna di tutta la documentazione e delle componenti hardware e software necessarie.
2. Le modifiche dei predetti sistemi secondo quanto necessario per assicurare l’applicazione, sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S., dell’addizionale di cui al comma 1, assumono carattere prioritario rispetto alle richieste inerenti l’introduzione, sui medesimi sistemi di gioco, di nuove funzionalita’ e/o modifiche per l’ottimizzazione dei sistemi stessi che, pertanto, devono essere proposte successivamente a quelle di cui al presente decreto. Fino alla conclusione dei necessari aggiornamenti tecnici dei sistemi di gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S., l’addizionale di cui al comma 1, e’ applicata dal concessionario all’atto del pagamento della vincita al giocatore. A tali fini, il concessionario, fermi restando gli adempimenti previsti da altre disposizioni di legge, annota in un apposito registro di sala, per ciascuna vincita pagata ed in relazione a ciascun giorno: a) l’ammontare della vincita, al lordo dell’addizionale, eccedente 500 euro;
b) l’ammontare dell’addizionale;
c) la vincita netta;
d) il numero di riferimento del biglietto presentato all’incasso, nonche’, ove previsto dalla disciplina vigente, gli estremi identificativi del soggetto richiedente il pagamento, ivi compresi quelli del documento di identita’ presentato.

Art. 2

1. L’addizionale trattenuta ai sensi dell’articolo 1 e’ versata dal concessionario entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, con le modalita’ stabilite dall’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con divieto di compensazione. Il relativo codice tributo e’ pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 3

1. Al fine di consentire i necessari controlli, ciascun concessionario comunica, entro il mese successivo a quello di riferimento, l’ammontare complessivo delle vincite, al lordo dell’addizionale, eccedenti 500 euro, l’ammontare complessivo dell’addizionale e l’ammontare complessivo delle vincite nette all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato – Direzione Giochi, Ufficio 12°.
2. Gli Uffici di AAMS, competenti per territorio, controllano la rispondenza dei dati contenuti nel registro di cui all’articolo 1, comma 3, con quelli contenuti nelle banche dati dei relativi concessionari.
Il presente provvedimento verra’ inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


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