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Concessioni demaniali marittime

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 213 depositata il 18 luglio 2011, si è pronunciata sull’illegittimità costituzionale di alcune norme in materia di concessioni demaniali marittime dettate dalle Regioni Marche, Veneto e Abruzzo, nella parte in cui prevedono la possibilità di ottenere la proroga automatica delle concessioni.
Sono costituzionalmente illegittimi gli art. 4 della l. r. Marche 11 febbraio 2010, n. 7, l’art. 5 della l. r. Veneto 16 febbraio 2010, n. 13 e gli artt. 1 e 2 della l. r. Abruzzo 18 febbraio 2010, n. 3, in quanto le suddette disposizioni regionali nello stabilire, ricorrendo determinati presupposti, il rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime, violano i principi derivanti dall’ordinamento comunitario e recepiti nell’ordinamento nazionale in tema di libertà di stabilimento e tutela della concorrenza, che non consentirebbero il suddetto automatismo, impedendo l’espletamento di qualsiasi forma di procedura selettiva volta a individuare nuovi possibili concessionari.
In particolare, i suddetti principi sono desumibili dall’art. 1, c. 18, del d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla l. 26 febbraio 2010, n. 25, con il quale il legislatore nazionale ha adeguato l’ordinamento interno a quello comunitario in materia di concessioni del demanio marittimo. Per effetto di tale disposizione, infatti, è stato abrogato l’art. 37, c. 2, del Codice della navigazione, nella parte in cui, nell’ambito delle procedure di affidamento in concessione di beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa, attribuiva preferenza – cosiddetto diritto di insistenza – al concessionario uscente. Lo stesso art. 1 ha stabilito una proroga, fino al 31 dicembre 2015, delle concessioni in corso alla data di entrata in vigore della indicata legge, dovendosi successivamente a tale data procedere al loro affidamento mediante gara pubblica.


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