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Apertura di nuovi esercizi commerciali

Con sentenza del 31 marzo 2011, n. 1973 il Consiglio di Stato si é pronunciato sull’illegittimità dell’apposizione di limiti quantitativi di contingentamento all’apertura di nuovi esercizi commerciali.

La questione principale attiene alla legittimità, alla luce dei parametri normativi nazionali e comunitari, del contingentamento delle autorizzazioni, stabilito dalla Regione Calabria, con la delibera regionale n. 409/2000.

Si deve tenere conto della successiva entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006, il cui art. 3 ha stabilito, tra l’altro, che – al fine di «di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale» – le attività commerciali, come individuate dal d.lgs. n. 114 del 1998, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: (….) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio; (…) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale».

La delibera regionale si pone quindi in contrasto con il d.l. n. 223/06, avendo chiaramente perseguito proprio la finalità di contingentare le autorizzazioni ripartendo le quote di mercato. L’accertamento del contrasto tra la delibera n. 409/2000 e il d.l. n. 223/06 determina l’inapplicabilità dei limiti fissati dalle regioni e la conseguente legittimità dell’autorizzazione rilasciata in favore della società contro interessata.

Si è, quindi, in presenza di un atto legittimo alla data della sua adozione, ma contrastante con sopravvenute disposizioni normative.

Nel caso di specie, l’atto deve ritenersi di natura regolamentare, tenuto conto dei caratteri di astrattezza e innovatività delle sue previsioni i cui destinatari non sono individuabili né a priori, né a posteriori (peraltro, la natura regolamentare è confermata dal sopravvenuto regolamento n. 1/2010, che disciplina la stessa materia).

Con riguardo all’appena citato regolamento n. 1/2010, va evidenziato come lo stesso si limiti a stabilire l’inefficacia delle norme e dei regolamenti regionali in contrasto con la direttiva comunitaria 2006/123/CE (c.d. direttiva servizi) e con il regolamento stesso, rimettendo dunque all’interprete l’individuazione dei contrasti, che va confermata nel senso sopra indicato, in quanto i principi di tutela della concorrenza di cui al d.l. n. 223/06 sono stati attuati anche dalla direttiva servizi (v., in particolare, l’art. 14 della direttiva e l’art. 18 del regolamento regionale, che prevale sull’art. 6, che comporta solo l’obbligo di modifica di norme comunque inefficaci).

Deve, quindi ritenersi inapplicabile il limite di autorizzazioni fissato dalla delibera regionale n. 409/2000, e successive modifiche.


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