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Apparecchi per il gioco lecito: modifiche agli apparecchi di cui all’art. 110, comma 7, del TULPS

Con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del  20/04/2011,  al fine di chiarire il significato di abilità su cui sono basati gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all’art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S. sono state apportate modifiche al Decreto Interdirettoriale 8 novembre 2005 n. 133/UDG concernente le regole tecniche degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro. Per “abilità” deve intendersi la capacità fisica, mentale o strategica con cui il giocatore adegua la propria azione agli eventi di gioco di volta in volta proposti dall’apparecchio, al fine di conseguire il risultato più favorevole della partita.


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