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Piemonte: ulteriori indicazioni della regione sul DURC

Circolare 4 aprile 2011 prot. n. 0002488/DB1701 , Regione Piemonte – Direzione Commercio Sicurezza e Polizia Locale – Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale

Commercio su area pubblica – DURC e controllo della regolarità delle imprese. Integrazioni alla nota n. 1762/DB1701 del 9-3-2011 recante “Indicazioni interpretative” della deliberazione della Giunta regionale n. 20-380/2010.

Ad integrazione della nota indicata in oggetto, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni.

1. Alla pagina 11 della nota, con riferimento alla tematica delle attività occasionali e delle attività sussidiarie, vengono fornite alcune indicazioni di dettaglio sul regime contributivo/previdenziale dei soggetti che, svolgendo tali attività, esercitano, evidentemente, una diversa attività prevalente.

Si precisa in proposito che le suddette indicazioni hanno quale unica finalità quella di fornire elementi di conoscenza idonei a meglio chiarire il concetto di fondo per il quale, ai fini contributivo/previdenziali, le attività occasionali e sussidiarie non rilevano, se svolte al di sotto di una certa soglia. Ai fini della deliberazione regionale pertanto non è richiesto ai comuni di verificare il rispetto di tale soglia, che resta invece di pertinenza dei competenti organismi statali né, conseguentemente, di indagare sulla relativa documentazione. Potrà per contro essere richiesta una semplice autocertificazione dell’attività principale svolta.

Valenza meramente informativa hanno pertanto le indicazioni sulle casistiche esemplificative ivi riportate, fra le quali, in particolare quelle relative a: disoccupati, casalinghe, pensionati.

1. bis Con particolare riferimento alle ONLUS si ritiene invece opportuno fornire alcune precisazioni aggiuntive riferite, più in generale, all’ATTIVITA’ DI VENDITA ESERCITATA DA ENTI ASSOCIATIVI (Oltre che DA ONLUS)

– Nell’ipotesi di gestione indiretta del posteggio da parte di un ente associativo e di un’ONLUS, ovvero qualora tali soggetti concorrano insieme all’amministrazione comunale ad organizzare l’evento commerciale, nei limiti previsti dalla DGR 32-2642/2001, l’autorizzazione commerciale e la relativa concessione di occupazione del posteggio su area pubblica vengono naturalmente assegnati ad un’impresa. In questo caso la verifica circa la regolarità fiscale, previdenziale ed assistenziale risulta in capo all’impresa stessa, secondo le modalità previste dalla DGR 20-380 del 26 luglio 2010.

– Qualora invece l’attività di vendita venga effettuata direttamente dall’ente associativo o dall’ONLUS la verifica prevista dalla DGR 20-380 del 26 luglio 2010 si intende riferita all’ente associativo stesso ovvero all’ONLUS.

Gli enti senza scopo di lucro, quali associazioni ed ONLUS, posso infatti esercitare attività di vendita su area pubblica, naturalmente nel rispetto dell’attuale normativa di settore, della normativa commerciale nonché di quella fiscale e previdenziale.

Nei confronti degli enti associativi e delle ONLUS, la verifica prevista dalla DGR 20-380 potrà pertanto essere condotta attraverso la seguente documentazione:

Per gli enti associativi:

– qualora non sia nelle condizioni di presentare la documentazione prevista dalla DGR 20-380 del 26 luglio 2010 (DURC, Modello Unico, ecc.) l’ente associativo potrà produrre la ricevuta di avvenuto invio telematico all’Agenzia delle Entrate del modello EAS (art. 30 d.l. 185/2008, convertito in legge 2/2009 e smi);

– in alternativa al modello EAS, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la regolarità dell’ente associativo ai sensi della normativa fiscale, previdenziale ed assistenziale, rispetto alla quale il comune attiverà le procedure di controllo –presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte e l’Inps Piemonte – secondo i suoi regolamenti.

Per gli enti ONLUS: qualora non sia nelle condizioni di presentare la documentazione prevista dalla DGR 20-380 del 26 luglio 2010 (DURC, Modello Unico, ecc.) l’ONLUS potrà produrre:

– l’attestazione di iscrizione all’Anagrafe Unica delle ONLUS (art. 11 d.lgs. 460/97);

– in alternativa all’iscrizione all’Anagrafe Unica delle ONLUS, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante i motivi per i quali si ha la qualifica di ONLUS e attestante la regolarità ai sensi della normativa fiscale, previdenziale ed assistenziale, rispetto alla quale il comune attiverà le procedure di controllo – presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte e l’Inps Piemonte – secondo i suoi regolamenti.

2. Si evidenzia infine che valenza prescrittiva hanno invece le indicazioni di pagina 11 della nota esplicativa secondo le quali all’operatore occasionale, per la partecipazione a ciascun mercatino, devono essere richiesti, ai fini fiscali, i seguenti dati: – nome e cognome;

– codice fiscale;

– dichiarazione dell’attività principale svolta.

Si rammenta che l’operatore occasionale non potrà partecipare ad alcun “mercatino” se non previa autorizzazione temporanea riferita al singolo giorno di svolgimento dello stesso, con esclusione della possibilità di abbonamento.


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