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Revoca dell'autorizzazione al commercio

La protratta inattività dell’esercizio costituisce presupposto al contempo necessario e sufficiente per l’adozione del provvedimento di revoca. E’ quanto ha affermato il Tar Toscana nella sentenza n. 126 del 21 gennaio 2011.
I giudici amministrati osservano che “la misura della revoca dell’autorizzazione al commercio, per effetto dell’accertata inattività protratta per un periodo superiore a dodici mesi, procede dal suddetto accertamento e ne è conseguenza automatica, a meno che l’intestatario non deduca comprovate necessità, per effetto delle quali la decadenza può essere differita di un anno, ovvero abbia dato prova di asserite cause di forza maggiore che gli avrebbero impedito di eseguire le opere necessarie a riavviare la sua attività commerciale, mentre nessuna rilevanza può essere assegnata a soggettive esigenze del titolare, peraltro nella circostanza neppure rappresentate”. “La ratio della norma è appunto quella di evitare che siano sottratte, a tempo indefinito, unità di somministrazione al pubblico ad altri soggetti che intendano svolgere la stessa attività e che non possano ottenere la necessaria licenza in conseguenza dell’esistenza di esercizi autorizzati, ma non effettivamente attivi”.


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