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Animali: modifiche al registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali

Con decreto 5 ottobre 2010 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pubblicato sulla G.U. 11 marzo 2011, n. 58, è stato integrato il decreto 8 gennaio 2002, recante l’istituzione del Registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali. Si rammenta che, per il disposto dell’art. 2 del D.M. 8 gennaio 2002, sono tenuti alla compilazione del registro i seguenti soggetti:
a) le imprese commerciali in qualsiasi forma costituite e le strutture che esercitano attività circense, con l’esclusione dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera d) del decreto; b) i giardini zoologici, gli orti botanici, gli acquari, le mostre faunistiche permanenti e itineranti, le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private che detengono esemplari da museo e da erbario con l’esclusione di quelle di cui all’art. 3, comma 1, lettera b) del decreto;
c) chiunque utilizzi, detenga o esponga esemplari a scopo di lucro o ponga in essere atti di disposizione finalizzati allo scambio, alla locazione, alla permuta o alla cessione a fini commerciali di qualsiasi natura e titolo, ivi compreso chiunque ottenga esemplari provenienti da sequestro, confisca, affidamento, fatte salve le disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157.


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