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Emilia Romagna: E’obbligatorio il DURC

La regione Emilia Romagna con L.R. 10 febbraio 2011, n. 1, pubblicata sulla G.U. n. 42 del 10.2.2011 ha disciplinato l’obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) per l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. Si rammenta che l’art.28, comma 2-bis, del D.Lgs. n.114/1998, stabilisce che “ Le regioni, nell’esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’ articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

In tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. L’autorizzazione all’esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall’INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali”.

Il rilascio e la reintestazione delle autorizzazioni all’esercizio delle attività di commercio sulle aree pubbliche sono soggette alla presentazione del DURC e i Comuni, entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di rilascio o della reintestazione dell’autorizzazione, devono verificare la sussistenza del documento.

In caso di non iscrizione all’INAIL deve essere presentato certificato di regolarità contributiva emesso da INPS.

L’art.6 della L.R. 1/2011 stabilisce la revoca o la sospensione dell’autorizzazione in caso di mancata presentazione del DURC o della documentazione sostitutiva nei termini previsti dall’art.2


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